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Sentenza

Sentenza n. 672/2026 - Napoli, Sezione 6

per la ottemperanza della sentenza del TAR Campania, sez. VI, n. 5761/2025, con la quale si ordinava “a Municipia s.p.a. di esibire la documentazione richiesta, ovvero di attestarne la inesistenza ovvero il mancato possesso, consentendo altresì la estrazione di copia, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza”.

Giustizia amministrativa202505722

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata completa esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 5761/2025, che aveva ordinato l'esibizione della documentazione richiesta mediante accesso documentale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (società richiedente accesso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva ottenuto, con la sentenza del TAR Campania n. 5761/2025, l'ordine rivolto a Municipia S.p.A. di esibire la documentazione richiesta con istanza di accesso documentale del 13 febbraio 2025, oppure di attestare formalmente l'inesistenza o il mancato possesso dei documenti, consentendo l'estrazione di copia. A seguito della sentenza, Napoli Obiettivo Valore S.r.l. aveva trasmesso soltanto parte della documentazione, ossia l'accordo di servizi Municipia–NOV, la determinazione dirigenziale di aggiudicazione, l'atto costitutivo e la convenzione di concessione. Secondo la ricorrente, non erano stati invece esibiti gli atti e le comunicazioni relativi alla procedura di autotutela dell'originario avviso TARI, gli atti istruttori posti a fondamento del nuovo accertamento emesso da Municipia, né era stata resa una formale attestazione di inesistenza o mancata detenzione degli ulteriori documenti richiesti. La domanda era pertanto diretta a ottenere l'esatta e completa ottemperanza della precedente sentenza.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo non integralmente eseguita la precedente sentenza sull'accesso. Ha ordinato a Municipia S.p.A. e Napoli Obiettivo Valore S.r.l. di esibire la documentazione residua richiesta, ove esistente e detenuta, oppure di attestare formalmente l'inesistenza o la mancata detenzione dei documenti, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della direzione pianificazione territoriale metropolitana della Città Metropolitana di Napoli, o altro dirigente adeguatamente qualificato da lui delegato, assegnandogli un ulteriore termine di trenta giorni. Le parti intimate sono state condannate in solido al pagamento delle spese, liquidate in complessivi 1.000 euro, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 22 e ss. l. 241/1990

    La precedente controversia aveva ad oggetto un'istanza di accesso documentale; l'ordine giudiziale di esibizione comprendeva anche l'obbligo di attestare formalmente l'inesistenza o la mancata detenzione dei documenti non disponibili.

Massime di principio

  • L'esecuzione di una sentenza che accoglie una domanda di accesso documentale non si esaurisce nella trasmissione parziale dei documenti: l'amministrazione o il soggetto obbligato deve esibire tutta la documentazione richiesta, ove esistente e detenuta, oppure attestare formalmente, per i documenti residui, l'inesistenza o la mancata detenzione.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una pronuncia in materia di accesso, il giudice può rivolgere l'ordine esecutivo anche a tutti i soggetti individuati come detentori o coinvolti nella disponibilità della documentazione, imponendo loro un adempimento alternativo: ostensione dei documenti oppure attestazione negativa della loro inesistenza o mancata detenzione.
  • La nomina del commissario ad acta può essere disposta già nella sentenza di ottemperanza, con efficacia subordinata al perdurare dell'inerzia dopo la scadenza del termine assegnato per l'adempimento.
  • L'omessa completa esecuzione dell'ordine di accesso, anche quando consista nella mancata attestazione formale dell'inesistenza o della non detenzione dei documenti, giustifica l'accoglimento dell'azione di ottemperanza e la condanna alle spese.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

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