Sentenza n. 1392/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro, n. 581/2025, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro, n. 581/2025, relativa all'attribuzione della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro, n. 581/2025, passata in giudicato. La sentenza aveva condannato l'amministrazione all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per l'importo nominale complessivo di euro 1.000,00, riferito agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023. La ricorrente ha documentato la notifica del titolo, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, il passaggio in giudicato attestato dalla cancelleria e la persistente inerzia dell'amministrazione. Ha chiesto l'ordine di esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza svolgere difese e senza fornire la prova dell'avvenuta attribuzione della Carta e dell'accredito della somma spettante.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza azionata, la rituale notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Poiché il Ministero non ha dimostrato di avere dato esecuzione alla pronuncia, il Collegio ha ordinato all'amministrazione di attivare in favore della ricorrente la Carta elettronica del docente per l'importo di euro 1.000,00, relativo agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Il TAR ha nominato sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari all'integrale esecuzione, inclusi l'allocazione della somma in bilancio, l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento. Il giudice ha precisato che l'esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittimo impedimento all'esecuzione del giudicato. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 500,00, oltre accessori, rimborso forfettario e rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Prevedono il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali non spontaneamente eseguiti.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo e consente l'adozione delle misure necessarie per assicurare l'attuazione del giudicato, inclusa la nomina del commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Impone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di procedere all'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
l. n. 107/2015
Costituisce il riferimento normativo per la Carta elettronica destinata all'aggiornamento e alla formazione dei docenti.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il ricorrente dimostri il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
- La mancata prova, da parte dell'amministrazione soccombente, dell'avvenuta esecuzione del giudicato consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'adempimento entro un termine specifico e di nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
- Nell'esecuzione di un giudicato avente ad oggetto il pagamento di somme, l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittimo impedimento; l'amministrazione e, in caso di inerzia, il commissario ad acta devono adottare tutte le iniziative contabili e finanziarie necessarie per rendere possibile il pagamento.
- Il commissario ad acta può essere incaricato di compiere l'intero procedimento contabile e finanziario necessario all'esecuzione, comprendente allocazione in bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa.
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