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Ordinanza

Ordinanza n. 26/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione quinta) n. 01542/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202600017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sez. V, che aveva respinto il ricorso di primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR e chiesto incidentalmente la sospensione della sua efficacia. Dal testo non risultano specificati i singoli motivi di appello né l’esatto oggetto sostanziale degli atti contestati. Il Collegio ha rilevato che la sopraelevazione oggetto della controversia era stata nel frattempo realizzata, circostanza non contestata, e che le questioni prospettate, comprese quelle di rito, necessitavano di un approfondimento nella fase di merito.

La decisione

Il CGARS ha respinto la domanda cautelare. La realizzazione della sopraelevazione ha escluso, secondo il Collegio, ogni presupposto per adottare la misura cautelare richiesta. In ogni caso, le questioni di merito e quelle processuali non sono state definite in sede cautelare, ritenendosi necessario il loro approfondimento nella fase di merito. Il Collegio ha inoltre disposto un incombente istruttorio, ordinando al Responsabile dell’Area tecnica del Comune di Sant’Alessio Siculo di predisporre e depositare telematicamente una relazione sui fatti di causa entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa della trattazione della domanda cautelare in appello; l’istanza è stata respinta.

Massime di principio

  • La realizzazione dell’intervento edilizio oggetto della controversia può escludere il presupposto concreto per la concessione di una misura cautelare diretta a sospendere gli effetti della sentenza o dell’atto impugnato, quando venga meno l’utilità immediata della tutela richiesta.
  • Quando le questioni di merito e quelle processuali prospettate in appello richiedono un approfondimento incompatibile con la sommaria cognizione cautelare, il giudice può riservarne l’esame alla fase di merito e disporre previamente un incombente istruttorio.
  • In sede cautelare d’appello, il giudice può acquisire una relazione dall’amministrazione appellata sui fatti di causa, fissando un termine e imponendo il deposito telematico dell’elaborato a cura del responsabile dell’area amministrativa competente.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareIncompetenzaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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