Sentenza n. 1078/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di Daspo adottato dalla Questura a seguito di condotte violente tenute al termine di una partita di calcio
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il Daspo adottato ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettere a) e b), l. n. 401/1989, deducendo: travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, difetto di pericolosità per l’ordine pubblico, carenza di istruttoria e motivazione, sostenendo di essere intervenuto per difendere un giovane compagno e di non avere colpito gli avversari; genericità e indeterminatezza dell’ambito oggettivo del divieto, riferito a tutti gli impianti sportivi e non a manifestazioni specificamente individuate; irragionevolezza e sproporzione della misura per l’incidenza sulla sua attività lavorativa e sulla principale fonte di reddito; violazione degli artt. 1, 3 e 24, comma 7, l. n. 241/1990, nonché lesione del diritto di accesso e di difesa. Ha inoltre contestato la rilevanza del cambio di maglia e la riconducibilità a sé delle condotte violente.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto provati i fatti contestati sulla base del video prodotto dall’Amministrazione, del referto di gara e della testimonianza scritta richiamata dal ricorrente: quest’ultima confermava almeno il tentativo di colpire un avversario. La condotta violenta, avvenuta al termine di una gara caratterizzata da particolare tensione, aveva provocato l’inasprimento degli animi dei giocatori e del pubblico ed era stata contenuta dall’intervento delle Forze dell’ordine. Il Daspo è una misura amministrativa di prevenzione, fondata su una valutazione prognostica del pericolo secondo la logica del “più probabile che non”, non essendo necessaria una certezza penale oltre ogni ragionevole dubbio. La misura è stata ritenuta adeguatamente motivata e proporzionata, anche perché applicata nella durata minima prevista per il primo Daspo; l’incidenza sull’attività lavorativa non prevale sull’esigenza di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Il divieto è stato ritenuto sufficientemente determinato: le manifestazioni non devono necessariamente essere elencate nominativamente, purché siano determinabili con certezza dal destinatario. È stato inoltre escluso che il Daspo possa riguardare soltanto tifosi o spettatori, potendo essere adottato anche nei confronti di atleti, dirigenti e allenatori quando la condotta oltrepassi la normale dialettica agonistica e assuma carattere violento. Le censure relative all’accesso sono state respinte, rilevando che il ricorrente si era difeso in sede amministrativa e non aveva proposto lo specifico rimedio contro il diniego di accesso. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 3.000.
Norme richiamate
art. 6 l. 13 dicembre 1989, n. 401
Il Questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive nei confronti di soggetti denunciati per episodi di violenza o che, sulla base di elementi di fatto, abbiano tenuto condotte finalizzate alla partecipazione attiva a episodi di violenza, minaccia o intimidazione.
La disposizione fonda una misura amministrativa di prevenzione, applicabile anche in assenza di un definitivo accertamento penale, quando sussistano elementi di fatto gravi, precisi e concordanti idonei a fondare, secondo una valutazione probabilistica, il pericolo di turbative dell’ordine e della sicurezza pubblica.
art. 6, comma 5, l. 13 dicembre 1989, n. 401
Per il primo Daspo prevede una durata tra il minimo di un anno e il massimo di cinque anni.
La durata minima della misura costituisce elemento rilevante nella valutazione della proporzionalità del divieto rispetto alla gravità della condotta.
art. 6 l. n. 377/2001
Le competizioni sportive e i luoghi limitrofi agli impianti interessati dal divieto devono essere specificamente indicati.
L’obbligo di specificazione non richiede necessariamente l’elencazione nominativa di ogni singolo evento futuro, essendo sufficiente che le manifestazioni e i luoghi vietati siano determinabili con certezza dal destinatario.
artt. 1 e 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
Le censure di violazione dei principi di correttezza, motivazione e ragionevolezza sono state ritenute infondate, poiché il Daspo descriveva puntualmente la condotta e le ragioni della misura.
art. 24, comma 7, l. 7 agosto 1990, n. 241
La contestazione relativa all’accesso non è stata accolta; l’eventuale diniego di accesso lesivo del diritto di difesa avrebbe dovuto essere autonomamente impugnato davanti al giudice amministrativo.
art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito la base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
Massime di principio
- Il Daspo previsto dall’art. 6 l. n. 401/1989 è una misura amministrativa di prevenzione, non una sanzione penale, e può essere adottato sulla base di elementi di fatto gravi, precisi e concordanti che rendano altamente probabile la partecipazione del destinatario a condotte violente o la sua pericolosità per l’ordine pubblico; non è necessario un accertamento penale definitivo oltre ogni ragionevole dubbio.
- La valutazione dei presupposti del Daspo comporta un’ampia discrezionalità amministrativa e il giudice deve verificare la ragionevolezza, la coerenza istruttoria e la sufficienza degli elementi posti a fondamento della prognosi di pericolo, senza sostituire la propria valutazione a quella dell’autorità di pubblica sicurezza.
- Il Daspo può essere applicato anche a calciatori, dirigenti e allenatori, e non soltanto a tifosi o spettatori, quando la condotta dell’atleta oltrepassi la normale dialettica agonistica e assuma connotati di violenza, minaccia o intimidazione rilevanti per l’ordine pubblico.
- L’indicazione delle manifestazioni sportive vietate non richiede necessariamente un’elencazione nominativa di tutti gli eventi futuri; è sufficiente che l’ambito del divieto sia formulato in termini tali da consentire al destinatario di determinare con certezza le manifestazioni e i luoghi interessati.
- La proporzionalità del Daspo deve essere valutata bilanciando l’interesse privato alla partecipazione alle manifestazioni sportive, anche quando collegata ad attività lavorativa, con il prevalente interesse pubblico alla prevenzione di violenze e turbative dell’ordine pubblico; la durata minima della misura costituisce un elemento favorevole alla sua proporzionalità.
- La contestazione del diniego di accesso ai documenti amministrativi deve essere proposta mediante lo specifico rimedio previsto dall’ordinamento; la lesione del diritto di accesso non può essere fatta valere genericamente per ottenere l’annullamento di un diverso provvedimento, quando il destinatario abbia comunque potuto esercitare le proprie difese.
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