Sentenza n. 1733/2026 - Salerno, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Lavoro, n. 24/2025, pubblicata il 16 gennaio 2025, notificata in forma esecutiva al Ministero il 4 febbraio 2025 e passata in giudicato, come da certificazione del 19 maggio 2026. Il titolo aveva accertato il diritto della docente a tempo determinato alla carta docente, del valore di 500 euro per ciascun anno scolastico, per gli anni 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, e condannato il Ministero ad accreditare le somme sulla carta. Dedotta la perdurante mancata esecuzione, la ricorrente ha domandato che fosse dichiarato l’obbligo del Ministero di conformarsi al giudicato, con assegnazione di un termine e nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il ricorso è stato ritenuto ricevibile, perché depositato entro quindici giorni dalla notificazione all’Amministrazione, e ammissibile, essendo trascorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei titoli giudiziali di pagamento. Nel merito è stato accolto: il titolo è stato correttamente notificato ed è passato in giudicato, mentre il Ministero, costituitosi con atto di mera forma, non ha dimostrato di averlo eseguito né di aver accreditato le somme. Il TAR ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notifica della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega: previa richiesta della ricorrente attestante la scadenza del termine e la persistente inottemperanza, il commissario dovrà provvedere al pagamento entro i successivi 60 giorni. Il mandato comprende, se necessario, lo stanziamento in bilancio, le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento e il reperimento materiale delle somme; l’esaurimento dei fondi o l’indisponibilità di cassa non costituiscono impedimento legittimo all’esecuzione. Non è riconosciuto compenso al commissario, dipendente dell’Amministrazione. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 700 euro oltre accessori, CPA e IVA.
Norme richiamate
artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.
il ricorso è ricevibile, atteso che è stato depositato presso la Segreteria di questo T.A.R. entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notifica all’Amministrazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è ricevibile se depositato entro quindici giorni dalla notificazione all’Amministrazione.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
è ammissibile, in quanto è ampiamente decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, in forza del quale “le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”.
Per i titoli esecutivi che impongono alle amministrazioni il pagamento di somme, l’azione esecutiva può essere promossa dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a un titolo giudiziale che impone il pagamento di somme, l’Amministrazione deve provare l’avvenuto adempimento; la mancata dimostrazione del pagamento, a fronte di un titolo notificato e passato in giudicato, giustifica l’accertamento dell’inottemperanza.
- Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo di pagamento all’Amministrazione, il creditore può promuovere il giudizio di ottemperanza.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice può assegnare all’Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin da subito un commissario ad acta per l’eventuale successiva esecuzione, definendone termini e modalità operative.
- La mancanza di stanziamenti o di disponibilità di cassa non legittima l’Amministrazione né il commissario ad acta a omettere l’esecuzione del giudicato di pagamento; il commissario deve attivarsi per reperire le somme e completare le operazioni contabili e di pagamento necessarie.
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