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Risoluzione

Risoluzione n. 306 del 25/10/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che il condominio deve applicare la ritenuta d’acconto del 4% ex art. 25-ter DPR 600/1973 anche sui compensi pagati a una cooperativa sociale per servizi di pulizia. Le agevolazioni fiscali delle cooperative sociali non escludono la soggettività IRES né impediscono la ritenuta, che potrà poi essere scomputata in dichiarazione.

Ritenuta d'acconto del 4% sui corrispettivi per servizi di pulizia resi da una cooperativa sociale al condominio

Ritenuta d’acconto del 4% per servizi di pulizia resi da cooperativa sociale

La risoluzione affronta il tema dell’applicazione della ritenuta d’acconto prevista dall’art. 25-ter del DPR n. 600 del 1973 ai corrispettivi pagati da un condominio a una cooperativa sociale che svolge servizi di pulizia di locali, uffici e condomini. L’Agenzia conclude che la ritenuta va applicata anche in questo caso.

Quesito posto dalla cooperativa

La società istante è una cooperativa sociale ai sensi dell’art. 1, lettera b), della legge n. 381 del 1991, operante nel settore dei servizi. Essa chiede se il condominio debba operare la ritenuta del 4% sui corrispettivi pagati per il servizio di pulizia.

Soluzione interpretativa proposta dall’istante

La cooperativa ritiene di non dover subire la ritenuta prevista dall’art. 25-ter del DPR n. 600 del 1973. Sostiene inoltre che possa essere rilasciata al condominio un’apposita dichiarazione attestante l’esenzione da IRES.

Inquadramento normativo della ritenuta

L’art. 25-ter del DPR n. 600 del 1973 impone al condominio, in qualità di sostituto d’imposta, di operare all’atto del pagamento una ritenuta del 4% sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell’interesse di terzi, purché effettuate nell’esercizio di impresa.

L’Agenzia richiama la circolare n. 7/E del 7 febbraio 2007, precisando che tra le prestazioni soggette a ritenuta rientrano anche le attività di pulizia dei locali e delle aree condominiali svolte dalla cooperativa istante.

Soggettività IRES delle cooperative sociali

Per verificare se l’agevolazione invocata possa escludere la ritenuta, l’Agenzia osserva che le cooperative sociali, come le società cooperative in generale, sono soggetti passivi IRES ai sensi dell’art. 73, comma 1, lettera a), del TUIR. Il loro reddito è considerato reddito d’impresa, ai sensi del successivo art. 81, a prescindere dalla fonte di provenienza.

Regime agevolativo delle cooperative sociali

L’Agenzia esamina poi le agevolazioni applicabili alle cooperative sociali:

  • ai sensi dell’art. 111-septies delle disposizioni di attuazione del codice civile, le cooperative sociali che rispettano la legge n. 381 del 1991 sono considerate cooperative a mutualità prevalente, indipendentemente dai requisiti dell’art. 2513 c.c.;
  • per effetto dell’art. 223-duodecies, sesto comma, delle medesime disposizioni, le agevolazioni fiscali previste dalle leggi speciali si applicano solo alle cooperative a mutualità prevalente;
  • le cooperative sociali beneficiano pienamente dell’art. 12 della legge n. 904 del 1977, che esclude dalla formazione del reddito imponibile le somme destinate a riserve indivisibili, purché sia esclusa la possibilità di distribuirle ai soci sotto qualsiasi forma;
  • ai sensi dell’art. 1, comma 463, della legge n. 311 del 2004, esse non sono soggette alle limitazioni previste per altre cooperative dal comma 460 e seguenti;
  • si applica anche l’art. 21, comma 10, della legge n. 449 del 1997, nei limiti in cui le variazioni fiscali di cui all’art. 83 del TUIR determinino un utile o maggior utile da destinare a riserve indivisibili;
  • ricorrendone le condizioni, sono applicabili anche le agevolazioni degli artt. 10 e 11 del DPR n. 601 del 1973.

Perché la ritenuta resta dovuta

Secondo l’Agenzia, le agevolazioni fiscali non incidono sulla natura di soggetto passivo IRES delle cooperative sociali. Inoltre, l’eventuale esenzione da IRES dipende dalla verifica di specifiche condizioni, che può essere effettuata solo al termine di ciascun esercizio.

L’art. 25-ter non prevede che l’applicazione della ritenuta dipenda da circostanze legate alla posizione del percettore. A differenza di altre ipotesi previste dal DPR n. 600 del 1973, non è dunque possibile escludere la ritenuta in ragione della natura di cooperativa sociale del soggetto che percepisce il corrispettivo.

L’Agenzia precisa anche che non esistono altre disposizioni che escludano la ritenuta per le cooperative sociali nel caso in esame, a differenza di quanto avviene per la ritenuta sui contributi ex art. 28, comma 2, del DPR n. 600 del 1973, richiamata dal combinato disposto degli artt. 10, comma 8, e 16, comma 1, del d.lgs. n. 460 del 1997.

Conclusione dell’Agenzia delle Entrate

Le somme corrisposte dal condominio alla cooperativa sociale per il servizio di pulizia devono essere assoggettate alla ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art. 25-ter del DPR n. 600 del 1973.

Scomputo della ritenuta in dichiarazione

La cooperativa potrà scomputare la ritenuta subita dall’imposta sul reddito delle società in sede di dichiarazione dei redditi, secondo le regole generali dell’art. 22 del TUIR, richiamato dall’art. 79 del TUIR per i soggetti IRES.

Riferimento procedurale finale

La risposta è resa nell’ambito di un’istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale, ai sensi dell’art. 4, comma 1, ultimo periodo, del DM 26 aprile 2001, n. 209.

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