Risoluzione n. 304 del 25/10/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia chiarisce che i benefici fiscali della legge n. 206/2004 si applicano anche al Tfs/Tfr, ma l’esenzione IRPEF riguarda solo la quota di trattamento riconducibile ai benefici speciali previsti dalla legge, non l’intera liquidazione.
Tassazione del Tfs per vittime del terrorismo ex legge n. 206/2004
Tassazione del Tfs in favore delle vittime del terrorismo ex legge n. 206/2004
La risoluzione affronta un interpello dell’INPDAP sulla corretta applicazione delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice. In particolare, viene chiarito se l’esenzione IRPEF si estenda alla liquidazione del Tfs e, in caso positivo, se essa riguardi l’intero importo o solo la parte derivante dai benefici riconosciuti dalla normativa speciale.
Quesito posto dall’INPDAP
L’INPDAP, Direzione Centrale Tfs Tfr e previdenza complementare, chiede chiarimenti sulla portata dei benefici previdenziali e fiscali introdotti dalla legge n. 206/2004. Il dubbio è duplice:
- se le agevolazioni fiscali previste dalla legge siano applicabili anche alla liquidazione del Tfs;
- se, in tale ipotesi, l’esenzione IRPEF debba riguardare l’intera prestazione oppure soltanto la quota parte del trattamento derivante dai benefici concessi dalla legge speciale.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’INPDAP ritiene che le agevolazioni fiscali introdotte dagli articoli 3 e 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206 debbano applicarsi esclusivamente al trattamento pensionistico, e non anche alla liquidazione del Tfs.
Quadro normativo richiamato
L’Agenzia richiama innanzitutto l’art. 1, comma 1, della legge n. 206/2004, che prevede misure agevolative di natura economica, previdenziale e fiscale per:
- tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice;
- gli eventi compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani;
- i familiari superstiti.
Viene poi richiamato l’art. 3, comma 1, della stessa legge, secondo cui ai soggetti che abbiano subito un’invalidità permanente di qualsiasi entità o grado della capacità lavorativa causata da atti di terrorismo o stragi di tale matrice spetta un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi, utile ad aumentare per pari durata:
- l’anzianità pensionistica maturata;
- la misura della pensione;
- il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente.
Regime fiscale delle prestazioni
Per quanto riguarda i trattamenti pensionistici, l’art. 3, comma 2, stabilisce l’esenzione dall’IRPEF sull’intera pensione.
Con riferimento alle indennità conseguenti al riconoscimento dei benefici previsti dalla legge, l’art. 8, comma 2, dispone che tali indennità siano esenti da ogni imposta diretta o indiretta.
Chiarimenti interpretativi sulla portata dell’esenzione
L’Agenzia richiama la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2007, che ha precisato che l’agevolazione fiscale di cui all’art. 8, comma 2, si applica anche ai trattamenti di fine rapporto e alle indennità equipollenti. La stessa direttiva ha tuttavia specificato che l’esenzione IRPEF va riferita esclusivamente alla quota parte del Tfr o di altro trattamento equipollente erogata in attuazione dei benefici riconosciuti dalla normativa speciale.
Applicazione al Tfs
Secondo l’Agenzia, tale interpretazione si estende anche alla liquidazione del Tfs. Le indennità equipollenti al Tfr comprendono, infatti, prestazioni comunque denominate, come:
- indennità di buonuscita;
- Tfs;
- indennità premio di servizio.
Si tratta di somme commisurate alla durata del rapporto di lavoro dipendente nel settore pubblico e corrisposte alla cessazione del rapporto.
Conclusione dell’Agenzia
La conclusione è che l’esenzione dall’IRPEF non riguarda l’intera liquidazione del Tfs, ma soltanto la quota di Tfs erogata dall’INPDAP in attuazione delle norme speciali previste dalla legge n. 206/2004. Pertanto, il beneficio fiscale ha natura parziale e limitata alla componente del trattamento collegata ai benefici riconosciuti dalla disciplina speciale.
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