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Risoluzione

Risoluzione n. 303 del 25/10/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia chiarisce che il reverse charge in edilizia si applica anche alle prestazioni rese dal franchisee quando, in concreto, il rapporto assume la natura di appalto o subappalto e le attività rientrano nella sezione costruzioni della classificazione Atecofin. Il contratto di franchising, di per sé, disciplina solo i rapporti di know how e royalties, che restano soggetti a IVA ordinaria.

Applicabilità del reverse charge ai contratti di franchising di servizi nel settore edile

Applicabilità del reverse charge alle prestazioni rese nell’ambito di un franchising di servizi

La risoluzione esamina un interpello presentato da una società operante nella posa in opera e nell’assemblaggio di materiali edilizi, con riferimento all’eventuale applicazione del meccanismo dell’inversione contabile alle prestazioni eseguite da soggetti affiliati tramite contratti di cosiddetto "franchising di servizi". Il tema è inquadrato nell’ambito dell’art. 17, sesto comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’art. 35, comma 5, del DL 4 luglio 2006, n. 223 e dall’art. 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Quesito del contribuente

La società istante svolge attività riconducibili al codice Atecofin 45.25.0, "altri lavori speciali di costruzione", normalmente tramite subappalto. Con alcune imprese, dotate di autonoma struttura operativa e specializzazione elevata, ha instaurato rapporti formalizzati in contratti denominati "franchising di servizi", prevedendo:

  • messa a disposizione di know how e assistenza tecnica in cantiere da parte del franchisor;
  • esecuzione materiale di singoli lavori specialistici da parte del franchisee;
  • versamento di royalties pari al 5% dell’importo percepito per ciascuna prestazione. La società chiede se il reverse charge, previsto per le prestazioni rese nel settore edile in subappalto, si applichi anche a quelle effettuate nell’ambito di tali contratti di franchising.

Soluzione interpretativa proposta dal contribuente

L’istante sostiene che il reverse charge si applichi ai contratti di subappalto e di prestazione d’opera, ma non ai contratti di franchising di servizi, in assenza di un’espressa previsione normativa che li ricomprenda.

Quadro normativo e chiarimenti richiamati dall’Agenzia

L’Agenzia ricorda che il meccanismo dell’inversione contabile nel settore edile è stato introdotto per le prestazioni di servizi, compresa la manodopera, rese da subappaltatori nei confronti di imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, oppure nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore.

Sono richiamate le circolari n. 37/E del 29 dicembre 2006 e n. 11/E del 16 febbraio 2007, che hanno precisato che:

  • il reverse charge in edilizia si applica alle prestazioni rese da un soggetto subappaltatore operante nel settore edile verso altro soggetto IVA operante anch’esso nel settore edile, in qualità di appaltatore o subappaltatore;
  • un soggetto si considera operante nel settore edile quando le prestazioni rese sono riconducibili alle attività della sezione F "costruzioni" della tabella Atecofin 2004;
  • l’obbligo si applica anche se l’attività edilizia non è svolta in via esclusiva o prevalente, ma solo per le prestazioni che rientrano nelle attività edili medesime.

Valutazione dell’Agenzia sul contratto di franchising

L’Agenzia osserva che il contratto di affiliazione commerciale disciplina essenzialmente i rapporti interni tra le parti con riferimento a marchi, brevetti e know how. In tale schema:

  • il franchisor mette a disposizione del franchisee il proprio patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate;
  • il franchisee opera autonomamente e non in forza del solo contratto di franchising;
  • l’obbligo di eseguire opere edili non deriva dal franchising, ma da una distinta pattuizione contrattuale, che conserva autonomia anche se stipulata a latere del contratto di affiliazione.

L’Agenzia richiama anche il principio, affermato nella risoluzione n. 172/E del 13 luglio 2007, secondo cui la qualificazione del rapporto giuridico deve avvenire in base agli effetti sostanziali prodotti e non al mero nomen iuris attribuito dalle parti.

Conclusione dell’Agenzia

L’Amministrazione conclude che, qualora le prestazioni rese dal franchisee siano in concreto riconducibili alle attività della categoria "costruzioni" della tabella Atecofin, ad esse si applica il reverse charge.

Ne consegue che:

  • il franchisee deve fatturare al franchisor l’importo totale della prestazione, senza riduzione per royalties e senza addebito di IVA;
  • il franchisor deve fatturare al franchisee le royalties pari al 5% dell’importo di ciascuna prestazione, applicando l’IVA ordinaria.

La risposta è resa ai sensi dell’art. 4, comma 5, del DM 26 aprile 2001, n. 259, in relazione all’istanza di interpello presentata alla Direzione regionale competente.

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