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Risoluzione

Risoluzione n. 307 del 25/10/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia chiarisce che il versamento trimestrale dell’IVA senza interessi è ammesso solo per le operazioni di somministrazione di energia elettrica rese come servizio al pubblico, cioè verso clienti finali che usano l’energia per uso proprio. Per la società istante il beneficio spetta solo nei rapporti che presentano tali condizioni.

Versamento trimestrale IVA per somministrazione di energia elettrica

Versamento trimestrale IVA per somministrazione di energia elettrica

La risoluzione esamina se una società operante nel mercato libero dell’energia possa effettuare i versamenti IVA con cadenza trimestrale anziché mensile, senza interessi. Il chiarimento si concentra sulla natura dei contratti stipulati con i clienti e sulla qualificazione delle relative operazioni come servizio al pubblico.

Quesito posto dalla società istante

La società ALFA S.p.a. opera nel mercato libero dell’energia elettrica disciplinato dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il cosiddetto decreto Bersani. La società rappresenta di svolgere due attività distinte:

  • acquisto di energia elettrica da fornitori, grossisti e/o produttori, assumendosi i rischi di prezzo e di invenduto;
  • stipula di contratti di somministrazione con clienti idonei, ai quali fornisce energia per un certo periodo e a un certo prezzo.

Inoltre, sulla base di mandati senza rappresentanza ricevuti dai clienti idonei, la società stipula in proprio ma per conto dei clienti specifici contratti di dispacciamento con la rete di trasmissione nazionale.

La società chiede se, in applicazione dell’articolo 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possa effettuare i versamenti IVA trimestralmente invece che mensilmente.

Soluzione prospettata dal contribuente

La società ritiene di poter adottare il regime di versamento trimestrale dell’IVA indipendentemente dal volume d’affari e senza applicazione di interessi, richiamando l’articolo 4 del decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 370.

Quadro normativo richiamato

L’Agenzia richiama il decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 370, che consente, per determinate operazioni, di effettuare liquidazioni periodiche IVA e versamenti con cadenza trimestrale anziché mensile, senza interessi.

In particolare, l’articolo 4 del decreto prevede che, per le operazioni di somministrazione di energia elettrica:

  • le annotazioni di liquidazione periodica possono essere effettuate entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare;
  • entro lo stesso termine deve essere eseguito il versamento della relativa imposta;
  • il versamento avviene senza corresponsione di interessi.

La risoluzione segnala anche che la disciplina è stata integrata dall’articolo 4, lettera c-quinquies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che ha ripristinato la possibilità per i contribuenti individuati dai regolamenti di cui ai decreti 366 e 370 del 2000 di liquidare e versare l’IVA trimestralmente a prescindere dall’importo dell’IVA versata nell’anno solare precedente.

Natura del contratto di somministrazione

Per verificare se la società possa beneficiare dell’agevolazione, l’Agenzia osserva che occorre prima stabilire se i contratti conclusi con i clienti abbiano effettivamente natura di somministrazione.

Richiamando una precedente risoluzione ministeriale del 28 febbraio 1992, n. 476283, viene precisato che la somministrazione deve risultare da un apposito contratto che evidenzi gli elementi strutturali propri dell’istituto, cioè:

  • la periodicità o continuatività delle prestazioni;
  • l’unità del rapporto.

Dalla documentazione allegata all’istanza, l’Agenzia ritiene che tali presupposti sembrino sussistere, poiché la prestazione del somministrante presenta i requisiti della periodicità e dell’unità del rapporto. In particolare, nei contratti esaminati il cliente risulta svincolato da ogni altro precedente rapporto di fornitura.

L’Agenzia afferma inoltre, in linea generale, che il contratto di utenza di energia elettrica è un vero contratto di somministrazione, destinato a soddisfare bisogni periodici e continuativi attraverso un rapporto durevole. In tale contratto il somministrante assume anche i rischi della fornitura, che costituiscono l’alea normale del rapporto.

Soggetti destinatari del beneficio

Il punto decisivo, secondo l’Agenzia, riguarda la categoria di clienti cui è rivolta la somministrazione. Viene richiamata la risoluzione 20 dicembre 2006, n. 144, secondo cui il D.M. 24 ottobre 2000, n. 366, e il D.M. 24 ottobre 2000, n. 370 sono stati emanati per semplificare gli adempimenti IVA nei confronti dei contribuenti che prestano servizio al pubblico.

Dalle disposizioni del decreto ministeriale n. 370 del 2000 si ricava che il beneficio del versamento trimestrale senza interessi spetta solo alle imprese che prestano servizi al pubblico, cioè che erogano direttamente il bene al cliente finale.

Ai fini di tale qualificazione, il decreto Bersani definisce:

  • cliente finale: la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica esclusivamente per uso proprio;
  • cliente idoneo: la persona fisica o giuridica che ha la capacità di stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista, in Italia o all’estero.

L’articolo 14 del medesimo decreto individua tra i clienti idonei anche i clienti finali che dimostrino di aver effettuato, nell’anno precedente, consumi superiori a 30 GWh.

Sulla base del combinato disposto degli articoli 1 e 4 del D.M. 24 ottobre 2000, n. 370 e degli articoli 2 e 14 del decreto Bersani, l’Agenzia conclude che le operazioni di somministrazione possono essere qualificate come servizio al pubblico solo se rivolte ai clienti finali, ossia a soggetti che utilizzano l’energia esclusivamente per uso proprio e non per la rivendita.

Conclusione dell’Agenzia

L’istante può avvalersi del beneficio del versamento trimestrale dell’IVA soltanto in relazione e limitatamente a tutti i rapporti per i quali ricorrono le condizioni sopra indicate, cioè quando la somministrazione sia resa come servizio al pubblico nei confronti di clienti finali che usano l’energia per uso proprio.

La risposta è resa ai sensi dell’articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.

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