Risoluzione n. 305 del 25/10/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che, in caso di fusione tra società già incluse nel consolidato, il rinnovo dell’opzione va effettuato quando scade per ultimo il vincolo triennale tra tutte le società coinvolte. Nel caso esaminato, la comunicazione valida doveva essere presentata entro il 20 giugno 2008 per il triennio 2008-2009-2010, non nel 2007.
Rinnovo dell'opzione del consolidato nazionale dopo fusione tra società consolidate
Rinnovo dell’opzione del consolidato dopo fusione tra società consolidate
La risoluzione esamina il termine entro cui rinnovare l’opzione per il consolidato nazionale quando, nel corso del triennio di efficacia, interviene una fusione tra società già consolidate. Il documento chiarisce che la fusione non interrompe il regime, ma può spostare in avanti la scadenza del vincolo triennale, con effetti anche sul termine per il rinnovo dell’opzione.
Quesito presentato
ALFA S.p.A., consolidante dal 2004 con BETA S.p.A., DELTA S.p.A. e OMEGA S.r.l. per il triennio 2004-2005-2006, aveva successivamente incluso nel consolidato anche GAMMA S.p.A. ed ETA S.p.A., che avevano esercitato l’opzione nel 2005 per il triennio 2005-2006-2007. Nel 2006, BETA aveva incorporato DELTA, OMEGA, GAMMA ed ETA.
La società chiedeva se il rinnovo dell’opzione dovesse essere comunicato entro il 20 giugno 2007, per il triennio 2007-2008-2009, oppure entro il 20 giugno 2008, per il triennio 2008-2009-2010, applicando l’art. 11, comma 1, del D.M. 9 giugno 2004.
Posizione del contribuente
Secondo l’istante, la comunicazione effettuata il 15 giugno 2007 era corretta e prudenziale. La società sosteneva che:
- l’adesione al consolidato è volontaria e richiede una specifica manifestazione di volontà;
- il regime ha durata minima triennale e, alla scadenza, deve essere rinnovato con nuova comunicazione;
- la fusione tra società consolidate non interrompe il consolidato, ma non dovrebbe alterare la periodicità triennale dell’opzione;
- il rinnovo nel 2007 sarebbe stato coerente con la durata minima del regime e con l’art. 11 del D.M. 9 giugno 2004.
Inquadramento normativo richiamato dall’Agenzia
L’Agenzia ricorda che:
- il consolidato fiscale nazionale, introdotto dal D.Lgs. 344/2003, consente la compensazione tra utili e perdite di gruppo;
- il regime è facoltativo e l’opzione deve essere esercitata congiuntamente dal controllante e dalle controllate, ai sensi dell’art. 117, comma 1, TUIR;
- la comunicazione dell’opzione va presentata telematicamente entro il ventesimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta precedente al primo esercizio di efficacia, ai sensi dell’art. 119, comma 1, lett. d), TUIR e dell’art. 5 del D.M. 9 giugno 2004;
- l’opzione è irrevocabile e vincola per almeno tre esercizi sociali, salvo perdita del controllo o eventi interruttivi di cui all’art. 13 del decreto attuativo;
- il rinnovo deve essere comunicato con le stesse modalità e nello stesso termine previsto per l’opzione, ai sensi dell’art. 14 del D.M. 9 giugno 2004.
Effetti della fusione sul consolidato
L’Agenzia afferma che la fusione tra società consolidate, in base all’art. 11, comma 1, del D.M. 9 giugno 2004, non interrompe la tassazione di gruppo. Tuttavia, il vincolo di permanenza temporale delle società partecipanti alla fusione si trasferisce alla società risultante dalla fusione, che deve rispettare il termine di scadenza più lontano.
Nel caso concreto:
- ALFA aveva avviato il consolidato nel 2004 con BETA, DELTA e OMEGA;
- GAMMA ed ETA avevano aderito nel 2005;
- poiché GAMMA ed ETA erano vincolate fino al 2007, la fusione realizzata nel 2006 con incorporazione in BETA comportava che la scadenza complessiva del consolidato si collocasse nel 2007.
L’operazione di fusione può quindi determinare una traslazione in avanti della scadenza del triennio quando una delle società incorporate abbia aderito al consolidato in un anno successivo rispetto alla consolidata incorporante.
Soluzione interpretativa dell’Agenzia
L’Agenzia conclude che la tesi del contribuente non è accoglibile, perché il rinnovo nel 2007 avrebbe violato il requisito della durata minima triennale del regime per tutte le società coinvolte. In particolare, per GAMMA ed ETA il consolidato con ALFA sarebbe durato solo due esercizi, cioè 2005-2006, mentre la norma richiede almeno tre esercizi.
Di conseguenza:
- il rinnovo corretto riguarda il triennio 2008-2009-2010;
- la relativa comunicazione deve essere effettuata da ALFA entro il 20 giugno 2008;
- la comunicazione presentata il 15 giugno 2007 non è valida ai fini del rinnovo per il triennio 2008-2009-2010, poiché a quella data non era ancora terminato il precedente periodo di efficacia e non era ancora chiuso il periodo d’imposta di riferimento.
Indicazioni operative e ulteriori precisazioni
La risoluzione precisa che, per le società con esercizio coincidente con l’anno solare, il termine finale per la comunicazione del rinnovo è il 20 giugno dell’esercizio di avvio del nuovo triennio. Inoltre, nelle istruzioni del modello di comunicazione, in caso di operazioni straordinarie non interruttive non vi è un autonomo obbligo di comunicazione, ma deve essere evidenziato il nuovo assetto organizzativo in sede di rinnovo, mancato rinnovo o interruzione del regime.
Infine, resta fermo il potere dell’Amministrazione finanziaria di verificare, ai sensi dell’art. 37-bis del D.P.R. 600/1973, se l’operazione o atti collegati possano integrare un disegno elusivo. La risoluzione richiama anche l’applicazione dell’art. 172, comma 7, TUIR alle fusioni tra società aderenti al consolidato, anche con riferimento alle perdite trasferite alla fiscal unit e non ancora utilizzate.
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