Cassazione Penale, Sentenza n. 8062/2024 del 23/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per omessa/mancata motivazione sulla determinazione della pena in relazione all'aumento dovuto all'aggravante ad "effetto speciale" ex art. 628, comma 3 cod.pen. e per errata applicazione della recidiva (art. 99, comma 4 cod.pen.) e del criterio moderatore dell'art. 63, comma 4 cod.pen.; il difensore ha censurato il cumulo materiale degli aumenti e l'assenza di raccordo con il criterio che consente, in caso di concorso di aggravanti ad effetto speciale, un aumento fino a un terzo della pena stabilita per la circostanza più grave.
La decisione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso (parzialmente) ritenendolo fondato. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Firenze per un nuovo giudizio sul punto. Ha dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità (la condanna per il reato rimane confermata), annullando solo la determinazione della pena perché la Corte territoriale non ha correttamente applicato e motivato il criterio moderatore dell'art. 63, comma 4 e il principio delle Sezioni Unite "Indelicato" in ordine al corretto raccordo fra minimi edittali e aumento per aggravanti speciali.
Norme richiamate
D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Riferimento procedurale: la trattazione è avvenuta con contraddittorio cartolare secondo la disposizione emergenziale citata
Codice penale, art. 628, comma 3
art. 628, comma 3, cod.pen.
Aggravante ad effetto speciale per il delitto di rapina; la Corte territoriale aveva ritenuto tale aggravante più grave rispetto alla recidiva ma non ha adeguatamente quantificato il relativo aumento
Codice penale, art. 63, comma 4
art. 63, comma 4, cod.pen.
Criterio moderatore: in caso di concorso tra più aggravanti ad effetto speciale l'aumento può essere operato fino a un terzo della pena prevista per la circostanza più grave; deve essere applicato e concretamente motivato, impedendo il cumulo automatico degli aumenti
Codice penale, art. 99, comma 4
art. 99, comma 4, cod.pen.
Recidiva reiterata: il primo giudice l'ha ritenuta e ha operato un aumento, ma la Corte di legittimità ha evidenziato che non si può dar luogo a un cumulo materiale con le aggravanti speciali senza il necessario raccordo con art. 63, comma 4
Giurisprudenza di legittimità - Sez. Un. Indelicato, n. 20798/2011
Sez. U. n. 20798 del 24/02/2011 (Indelicato)
Principio: se circostanze aggravanti omogenee ad effetto speciale influenzano rispettivamente minimo e massimo edittale, la pena concreta non può essere inferiore al più elevato dei minimi; tale principio va però raccordato con il criterio moderatore di art. 63, comma 4, per evitare cumuli indebiti
Massime di principio
- In presenza di più aggravanti ad effetto speciale non è lecito cumulare automaticamente gli aumenti: va valutato e motivato l'eventuale ricorso al criterio moderatore dell'art. 63, comma 4 (aumento fino a un terzo della pena per la circostanza più grave).
- Il principio delle Sezioni Unite (Indelicato) secondo cui la pena concreta non può essere inferiore al più alto minimo edittale deve essere conciliato con il criterio moderatore; il giudice deve esplicitare il raccordo logico-giuridico fra i due parametri.
- Se il giudice non spiega la modalità di calcolo della pena (pena base, aumenti, applicatione di recidiva e moderazione) la Cassazione può annullare la decisione limitatamente al trattamento sanzionatorio pur confermando l'affermazione di responsabilità.
- In sede di impugnazione è efficace censurare sia la mancanza di motivazione che l'errata qualificazione delle aggravanti (es. considerare la recidiva più grave rispetto ad un aggravante speciale senza adeguata motivazione).
- La pronuncia illustra che il controllo di legittimità riguarda non solo l'esistenza delle circostanze aggravanti ma anche il corretto raccordo tra edittale, criteri di determinazione della pena e principi di moderazione, con possibilità di rinvio per nuovo giudizio solo sulla pena.
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