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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12331/2023 del 23/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che ha confermato la custodia cautelare in carcere applicata al Mazzei per partecipazione a una associazione finalizzata al narcotraffico (capo 173) e per reati-fine (capi 187, 196, 212, 223, 226). Due motivi: (1) nullità della motivazione dell'ordinanza cautelare per mancata indicazione delle esigenze cautelari e mancata autonoma valutazione in relazione ai reati-fine, nonché carente descrizione sommaria di fatto, data e luogo ai sensi dell'art. 292 c.p.p.; (2) contestazione della sussistenza del reato associativo (capo 173): si sostiene che Mazzei fosse solo acquirente/venditore occasionale e non parte integrante della compagine "Banana", che non emergono contatti sistematici, spartizione dei proventi o vincoli con Luigi Abbruzzese, e che le intercettazioni non dimostrerebbero la partecipazione associativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la censura generica e priva di una precisa articolazione; ha altresì osservato che il Tribunale del riesame aveva fornito adeguata motivazione e valutazione autonoma dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, anche con riferimento ai reati-fine. Sul secondo motivo la Corte ha svolto il controllo di congruità sulla motivazione del riesame e ha confermato che non vi è manifesta illogicità: il Tribunale aveva adeguatamente valorizzato le intercettazioni e i contatti sistematici tra Mazzei e Luigi Abbruzzese, attribuendo a Mazzei funzioni tipiche dell'associato (reclutamento, controllo delle piazze, occultamento della droga, fissazione del prezzo, consegna dei proventi all'organizzazione). Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende; dispone la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 c.p.p.

    attribuisce al Tribunale la funzione di giudice del riesame; la Corte richiama il corretto ambito di valutazione di quel giudice nella conferma della misura

  • D.P.R. n. 309/1990, art. 74

    norma relativa alle ipotesi di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la contestazione provvisoria si fonda su tale previsione per il reato associativo

  • art. 416-bis c.p.

    richiamata per il principio relativo alle aggravanti e alle caratteristiche dell'associazione; la Corte utilizza analogie di principio sull'esame dei ruoli associativi (valutazione dei gravi indizi)

  • D.P.R. n. 309/1990, art. 73

    previsioni sulle pene e circostanze aggravanti connesse al traffico di stupefacenti; rilevanti nella misura cautelare per il disvalore dei reati-fine

  • art. 606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p.

    norma invocata in relazione alla nullità dell'ordinanza cautelare per vizi di motivazione; la Corte ha ritenuto la dedotta nullità generica e infondata

  • art. 292 c.p.p.

    esige la descrizione sommaria del fatto, data e luogo nell'ordinanza; la censura del ricorrente attiene a presunta carenza di tali indicazioni, ma la Corte ritiene che il GIP e il riesame abbiano assolto all'onere motivazionale

  • art. 275 c.p.p.

    richiamata nella motivazione del Tribunale come presunzione utilizzata nel giudizio cautelare (riferimento alla presunzione di pericolo di reiterazione), utile ad argomentare la necessità della misura

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    prevede la condanna per spese e ammende all'esito dell'inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte per la somma di euro tremila

  • art. 94 disp. att. c.p.p.

    comma 1-ter e comma 1-bis

    disposizioni sullo stato cautelare e sugli adempimenti a carico della direzione dell'istituto penitenziario; la Corte dispone la trasmissione del provvedimento al direttore per gli adempimenti previsti

Massime di principio

  • Un motivo di ricorso che deduca carenze di motivazione deve essere specifico: la censura generica o plurima, senza precisa indicazione delle parti di motivazione mancanti o illogiche, è inammissibile.
  • La Suprema Corte in sede di cassazione verifica la congruenza e la logicità della motivazione del giudice del riesame ma non è sede per rivalutare il merito o dare diversa interpretazione delle prove; può intervenire solo in presenza di manifesta illogicità o irragionevolezza.
  • Per contestare la qualificazione di "associato" è necessario dimostrare non solo attività di acquisto e vendita, ma l'assenza di elementi che indichino un ruolo organizzativo (contatti sistematici, reclutamento, controllo di piazze, gestione o consegna dei proventi); la presenza di tali elementi nelle intercettazioni legittima, in fase cautelare, la valutazione di gravi indizi.
  • Le intercettazioni, se valutate unitariamente e in relazione al contesto, possono legittimare l'affermazione di partecipazione associativa anche se singole frasi prese isolatamente sembrano compatibili con un rapporto cliente-fornitore.
  • In simili impugnazioni cautelari è strategico produrre argomentazioni tecniche precise che evidenzino contraddizioni manifeste nella motivazione o errori di diritto, non una mera diversa lettura delle prove; occorre inoltre proporre elementi probatori chiari in grado di dimostrare l'assenza di un ruolo associativo strutturato.

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