Cassazione Penale, Sentenza n. 16970/2023 del 20/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, tramite difensore, ha impugnato la sentenza di patteggiamento attribuendo violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 448, comma 2‑bis, c.p.p., il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è ammesso solo per specifici motivi (volontà dell'imputato, difetto di correlazione fra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena o della misura di sicurezza). Il motivo proposto non rientrava tra questi perché lamentava il diniego di circostanze attenuanti generiche e non l'illegalità della pena; peraltro le medesime circostanze risultavano riconosciute. L'inammissibilità è stata dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5‑bis, c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, essendo considerato in colpa, al versamento di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 448, comma 2‑bis, cod. proc. pen.
consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza
La Corte interpreta questa norma come limitativa dei motivi ammissibili in cassazione contro sentenze di patteggiamento: i profili di merito come la valutazione delle circostanze attenuanti generiche non sono di regola ricorribili se non connessi a uno dei motivi espressamente indicati
art. 610, comma 5‑bis, cod. proc. pen.
Consente alla Corte di dichiarare l'inammissibilità del ricorso d'ufficio (de plano) quando il motivo è manifestamente inammissibile o non rientra nelle fattispecie previste per il ricorso
artt. 110, 624, 625 nn. 2, 5 e 7 cod. pen.
indicazione delle norme sostanziali per le quali era stata pronunciata la pena nel patteggiamento
Indicano la fattispecie penalmente contestata (tentativo, ai sensi dell'art. 110, e la fattispecie prevista dall'art. 624 con le aggravanti elencate dall'art. 625 nn. 2, 5 e 7); nella decisione di cassazione tali norme sono richiamate come oggetto della sentenza di patteggiamento, senza che la Corte abbia modificato la qualificazione sostanziale
Massime di principio
- Il ricorso in Cassazione avverso sentenze di patteggiamento è soggetto a limiti stringenti: sono ammissibili solo i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2‑bis, c.p.p.; le contestazioni riguardanti valutazioni di merito (es. riconoscimento o negazione delle circostanze attenuanti generiche) sono in genere inammissibili se non collegate a uno dei motivi elencati
- Se si intende impugnare un patteggiamento, il ricorso deve essere costruito attorno a vizi formali o giuridici ammessi (difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, illegittimità della pena, errore nella qualificazione giuridica del fatto, problemi relativi all'espressione della volontà dell'imputato); altrimenti la Corte potrebbe dichiarare l'inammissibilità de plano
- Presentare un ricorso manifestamente inammissibile può comportare sanzioni economiche (spese processuali e, se si ravvisa colpa, somme a favore della Cassa delle ammende), quindi è fondamentale una valutazione preventiva attenta del fondamento giuridico dell'impugnazione
- Se le circostanze attenuanti sono state già riconosciute nella sentenza impugnata, un ricorso che ne lamenta il diniego è contraddittorio e debole: occorre prima verificare esattamente quale sia la portata della decisione impugnata e formulare motivi che evidenzino un difetto di diritto rilevante ai sensi delle limitazioni previste
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