Sentenza n. 1512/2026 - Salerno, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto all’assegnazione della Carta docente per tre anni scolastici e condannato il Ministero all’accredito di 1.500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario, Sezione lavoro, divenuta definitiva e notificata all’Amministrazione, che aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero, previa emissione della Carta docente, ad accreditarvi la somma di 1.500 euro. Deduceva il perdurante inadempimento dell’Amministrazione e chiedeva la dichiarazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato, l’assegnazione di un termine per adempiere, il pagamento delle somme dovute oltre interessi e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il ricorso è stato ritenuto ricevibile perché depositato entro quindici giorni dalla notificazione all’Amministrazione e ammissibile perché era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l’esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni statali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era stata correttamente notificata, era passata in giudicato e non risultava eseguita. Il Ministero, costituitosi solo formalmente, non ha fornito la prova dell’avvenuto adempimento, il cui onere grava sul debitore pubblico. Il Tribunale ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni per provvedere al pagamento della somma dovuta, a spese dell’Amministrazione inadempiente. La richiesta di astreinte è stata respinta: pur essendo astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, la sua applicazione è stata ritenuta non giustificata, in concreto, dalla crisi della finanza pubblica e dall’ammontare del debito pubblico. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 600 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
“l’art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a., proprio in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico - con specifico riferimento alle difficoltà nell’adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici - ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità, previsto nel codice di rito civile, quello, del tutto autonomo, della sussistenza di altre ragioni ostative”
L’astreinte nei confronti della pubblica amministrazione è astrattamente ammissibile, ma il giudice dell’ottemperanza deve valutare discrezionalmente la sussistenza di ragioni ostative, ulteriori rispetto alla manifesta iniquità, e può negare o ridurre la sanzione in considerazione delle difficoltà derivanti da vincoli normativi e di bilancio, dalla situazione della finanza pubblica e da specifici interessi pubblici.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
“le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”
Il ricorso per ottemperanza relativo a un titolo esecutivo di condanna al pagamento di somme è ammissibile solo dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo all’amministrazione statale.
art. 45, comma 1, c.p.a.
Il ricorso è stato ritenuto ricevibile perché depositato presso la cancelleria del TAR entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notificazione all’Amministrazione, in combinato disposto con l’art. 87, comma 3, c.p.a.
art. 87, comma 3, c.p.a.
La disposizione è stata richiamata, insieme all’art. 45, comma 1, c.p.a., per verificare la tempestività del deposito del ricorso per ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto dal titolo giudiziale oggetto di ottemperanza.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza è ammissibile nei confronti di un’amministrazione statale quando sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo avente a oggetto il pagamento di somme di denaro.
- Nel giudizio di ottemperanza, una volta allegata l’esistenza di un giudicato favorevole e dedotta l’inottemperanza, spetta all’amministrazione debitrice dimostrare l’avvenuto adempimento; la costituzione meramente formale e l’assenza di prova del pagamento non sono sufficienti a escludere l’inadempimento.
- In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell’ottemperanza deve dichiarare l’obbligo dell’amministrazione di conformarsi alle statuizioni giudiziali e può assegnare un termine per l’adempimento, nominando contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- L’astreinte nei confronti della pubblica amministrazione è astrattamente ammissibile, ma può essere negata quando ricorrano ragioni ostative connesse, in concreto, alle difficoltà di adempimento derivanti dalla situazione della finanza pubblica, dai vincoli di bilancio o dalla rilevanza di specifici interessi pubblici.
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