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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31485/2026 del 17/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

Il Tribunale di sorveglianza aveva revocato l'affidamento in prova al servizio sociale con effetto dal 1° febbraio 2025, ritenendo il condannato irreperibile dal mese di febbraio 2025. Contro l'ordinanza il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e nullità del procedimento per omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale al condannato e al suo difensore di fiducia, richiamando gli artt. 127, 161, 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, c.p.p., oltre agli artt. 24 e 111 Cost. Secondo il ricorrente, il destinatario non era mai stato dichiarato irreperibile, aveva già nominato un difensore fiduciario nel precedente procedimento di concessione della misura, e pertanto la notifica al difensore d'ufficio sarebbe stata irrituale.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso nei limiti della dedotta omissione dell'avviso di fissazione dell'udienza al condannato. Ha rilevato che, nei procedimenti innanzi al tribunale di sorveglianza relativi alla revoca di una misura alternativa alla detenzione, si applica l'art. 666, comma 3, c.p.p., che impone la fissazione dell'udienza camerale con avviso alle parti e ai difensori. Poiché dagli atti risultava l'omessa notificazione dell'avviso alla parte interessata, la Corte ha ritenuto integrata una nullità assoluta del provvedimento conclusivo ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, c.p.p. È stata invece respinta la censura relativa alla notifica al difensore d'ufficio, poiché la nomina fiduciaria effettuata in altro e precedente procedimento non produce effetti nel procedimento di sorveglianza in corso. L'ordinanza impugnata è stata quindi annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catania per la rinnovazione del procedimento e la corretta instaurazione del contraddittorio.

Norme richiamate

  • art. 666, comma 3, c.p.p.

    Nel procedimento di sorveglianza il presidente fissa l'udienza camerale e deve dare avviso alle parti e ai difensori; la norma si applica anche alla revoca della misura alternativa alla detenzione.

  • art. 678, comma 1, c.p.p.

    Rende applicabile al procedimento davanti al tribunale di sorveglianza la disciplina dell'art. 666, comma 3, c.p.p.

  • art. 127 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente per lamentare la mancata osservanza delle regole sul contraddittorio e sugli avvisi nel procedimento camerale.

  • art. 161 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina delle notificazioni.

  • art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La sua violazione è stata ritenuta integrata dall'omessa notificazione dell'avviso alla parte interessata, con conseguente nullità assoluta.

  • art. 179, comma 1, c.p.p.

    La nullità derivante dall'omesso avviso alla parte è stata qualificata come assoluta e rilevabile ai sensi di questa disposizione.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a tutela del diritto di difesa.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della garanzia del contraddittorio e del giusto processo.

Massime di principio

  • Nel procedimento di sorveglianza relativo alla revoca di una misura alternativa alla detenzione, l'avviso di fissazione dell'udienza camerale deve essere comunicato alle parti e ai difensori secondo l'art. 666, comma 3, c.p.p., applicabile per il rinvio dell'art. 678, comma 1, c.p.p.
  • L'omessa notificazione dell'avviso alla parte interessata determina una nullità assoluta del provvedimento conclusivo del procedimento, per violazione del diritto di partecipazione al contraddittorio.
  • La nomina del difensore fiduciario effettuata in un diverso procedimento precedente non spiega effetti automatici nel successivo procedimento di sorveglianza, sicché in assenza di una nuova nomina può legittimamente operare il difensore d'ufficio.
  • Nel giudizio di legittimità è possibile accertare direttamente dagli atti il vizio processuale relativo alla mancata notificazione dell'avviso, quando la censura ha natura procedimentale e il controllo non richiede valutazioni di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativiLiberazione anticipata
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiNullità processuale

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