Ordinanza n. 530/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento - della Graduatoria Provinciale per le Supplenze (GPS) per la provincia di Lecce valida per l’anno scolastico 2023/2024, nella parte in cui dispone l’inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all’insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all’estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito; - del Decreto Ministeriale 15 giugno 2023 n. 119, avente ad oggetto: “Procedura straordinaria in attuazione dell’articolo 5, commi da 5 a 17, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44”, nella parte in cui prevede l’inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all’insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all’estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, e ne inibisce l’accesso al ruolo (anche mediante la c.d. “call veloce” di cui dell’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159), e segnatamente all’art. 2, comma 2, laddove dispone “La presente procedura non si applica a coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno con riserva di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all’estero”; - della Circolare Ministeriale 19 luglio 2023 prot. n. 43440 che detta istruzioni operative sulla formazione delle GPS per l’Anno Scolastico 2023/2024, e segnatamente al punto 2 nella parte in cui è scritto “coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o nel relativo elenco aggiuntivo con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione, ovvero di specializzazione sul sostegno, conseguito all’estero sono inclusi in un secondo elenco aggiuntivo”; - dell’Avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. 44017 del 20 luglio 2023 di apertura delle funzioni telematiche per la c.d. Call veloce per l’anno scolastico 2023-2024, nella parte in cui preclude ai ricorrenti la presentazione delle istanze di partecipazione alle immissione in ruolo; - di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati, ivi compreso, per quanto di ragione, il precedente D.M. 6 maggio 2022 n. 112 che disciplina la formazione e l’utilizzo delle GPS per il biennio 2022 – 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria Provinciale per le Supplenze della provincia di Lecce per l'anno scolastico 2023/2024, unitamente agli atti ministeriali e alle istruzioni operative che collocano i ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D e precludono loro l'accesso alle immissioni in ruolo mediante call veloce
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la graduatoria GPS della provincia di Lecce per l'anno scolastico 2023/2024, il decreto ministeriale n. 119 del 15 giugno 2023, la circolare ministeriale n. 43440 del 19 luglio 2023, l'avviso ministeriale n. 44017 del 20 luglio 2023 e, per quanto di ragione, il precedente decreto ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022. Contestano, in particolare, l'inserimento nelle fasce aggiuntive 1C e 1D dei docenti titolari di abilitazione all'insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all'estero e non ancora riconosciuta dal Ministero, nonché la conseguente esclusione dalla procedura di immissione in ruolo, anche tramite call veloce. Dal testo dell'ordinanza non risultano esposti né esaminati i singoli motivi di legittimità dedotti.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito le censure contro la graduatoria e gli atti ministeriali. Considerato l'elevato numero di controinteressati e le prevedibili difficoltà nel reperirne gli indirizzi, ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a., tramite pubblicazione sui siti istituzionali del Ministero e degli Uffici Scolastici Regionali interessati. L'Amministrazione dovrà pubblicare, entro 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, un sunto del ricorso, gli atti impugnati e l'elenco dei controinteressati; la prova della pubblicazione dovrà essere depositata entro 10 giorni dalla pubblicazione. L'inosservanza del termine perentorio è espressamente sanzionata con l'improcedibilità del ricorso. L'ordinanza dispone quindi un adempimento processuale e non attribuisce prevalenza definitiva a nessuna parte.
Norme richiamate
art. 27, comma 2, c.p.a.
Consente, nell'ambito del processo amministrativo, di disciplinare le modalità di instaurazione o integrazione del contraddittorio quando ricorrano i relativi presupposti processuali.
art. 49 c.p.a.
È posto a fondamento dell'autorizzazione all'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.
art. 2, comma 2, D.M. 15 giugno 2023, n. 119
La presente procedura non si applica a coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno con riserva di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all’estero
La disposizione impugnata esclude dalla procedura straordinaria i soggetti inclusi nella prima fascia GPS o negli elenchi aggiuntivi con riserva di riconoscimento del titolo estero; l'ordinanza la richiama esclusivamente per descrivere l'oggetto della controversia, senza valutarne la legittimità.
Massime di principio
- Quando il ricorso amministrativo coinvolge un numero elevato di controinteressati e il reperimento dei loro indirizzi presenta prevedibili difficoltà, il giudice può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, disponendo la pubblicazione di un sunto del ricorso, degli atti impugnati e dell'elenco dei controinteressati sui siti istituzionali pertinenti.
- Nel disporre la notificazione per pubblici proclami, il giudice può fissare un termine perentorio per l'esecuzione della pubblicazione e un ulteriore termine per il deposito della relativa prova, prevedendo che l'inosservanza del primo termine comporti l'improcedibilità del ricorso.
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