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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5717/2025 del 12/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che confermava le condanne per ricettazione e uso indebito di carta bancomat; hanno dedotto tre motivi: (1) vizio nella valutazione delle prove e inosservanza/errata applicazione degli artt. 648 cod. pen. e 192 cod. proc. pen., lamentando motivazione generica e insufficiente in ordine alla responsabilità penale; (2) vizio nella determinazione della pena e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con riferimento agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., sostenendo sproporzione della pena e argomentazione apodittica; (3) violazione dell'art. 545-bis cod. proc. pen. e carenza di motivazione riguardo alla mancata sostituzione della pena detentiva, lamentando che non sia stato consentito al difensore di chiedere la sostituzione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Motivi principali: il primo motivo è risultato aspecifico e reiterativo di censure già discusse in appello, mentre la Corte territoriale aveva fornito motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, con apprezzamenti di fatto non sindacabili in Cassazione. Il secondo motivo è stato ritenuto generico e volto a una nuova valutazione della congruità della pena, non consentita in questa sede, con la Corte che ha confermato la congruità della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti in ragione dei precedenti e della mancanza di elementi di resipiscenza. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la richiesta di sostituzione delle pene detentive brevi (art. 20-bis cod. pen.) non era stata formulata nel corso del giudizio di appello; non risultano richieste in tal senso né rigetti da parte della Corte di merito. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen. (ricettazione)

    La norma è stata richiamata come fattispecie contestata; la Corte territoriale ha ritenuto sussistenti gli elementi di fatto per la responsabilità, valutazione non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata

  • art. 192 cod. proc. pen. (onere della prova / motivazione?)

    Richiamata dai ricorrenti per profili di insufficiente motivazione e valutazione probatoria; la Corte di Cassazione ha ritenuto le censure aspecifiche e la motivazione di merito adeguata

  • art. 62-bis cod. pen. (recidiva)

    Invocato in relazione al regime di determinazione della pena: la Corte territoriale ha valorizzato i precedenti penali come elementi ostativi al riconoscimento di attenuanti generiche

  • art. 133 cod. pen. (criteri di determinazione della pena)

    Richiamato rispetto ai criteri da tener presenti nella determinazione della pena; la Corte ha ritenuto la motivazione sulla congruità della pena sufficiente, applicando i criteri previsti

  • art. 545-bis cod. proc. pen. (esteriore partecipazione al procedimento?)

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla mancata discussione circa la sostituzione della pena; la Corte ha escluso rilievo perché la richiesta non era stata formulata in appello

  • art. 20-bis cod. pen. (sostituzione delle pene detentive brevi)

    La Corte ha affermato il principio secondo cui la richiesta di sostituzione delle pene brevi deve essere avanzata almeno nel corso dell'udienza di discussione del giudizio di appello e non può essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità

  • art. 616 cod. proc. pen. (spese e ammende per ricorso inammissibile)

    Applicato per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende per la responsabilità nella loro proposizione di ricorso inammissibile

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentito riproporre, in termini generici, censure già affrontate e motivate dalla Corte di merito: i motivi devono essere specifici e indicare errori di diritto o vizi di motivazione non sanati
  • La valutazione del merito probatorio compiuta dai giudici di merito è sindacabile in sede di legittimità solo se sussistono contraddittorietà, manifesta illogicità o violazione di legge; apprezzamenti di fatto ben motivati restano insindacabili
  • La determinazione della pena in sede di merito richiede motivazione rafforzata solo se la pena si discosta significativamente dal minimo edittale; altrimenti è sufficiente richiamare i criteri di adeguatezza e gli elementi decisivi
  • Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può fondarsi su elementi quali precedenti e mancanza di resipiscenza; il giudice non deve necessariamente esaminare tutti gli elementi favorevoli purché indichi quelli ritenuti decisivi
  • Le eccezioni processuali o le richieste concrete (es. sostituzione delle pene brevi secondo art. 20-bis) devono essere formulate tempestivamente in appello (al più tardi nell'udienza di discussione); non possono essere dedotte per la prima volta in Cassazione
  • Ricorsi inammissibili o infondati possono comportare condanne alle spese e ammende quando emerga una responsabilità nella proposizione del ricorso

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