Cassazione Civile, Ordinanza n. 06046/2024 del 06/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dalla notificazione di una cartella di pagamento emessa per IRPEF 2009, relativa a sanzioni per omesso o ritardato pagamento, notificata dall'agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La contribuente aveva impugnato la cartella dinanzi al giudice tributario deducendo, in sintesi, il mancato invio della comunicazione preliminare e, soprattutto, l’irregolarità/inesistenza della notificazione, perché l’atto sarebbe stato consegnato a persona sconosciuta e perché la notifica sarebbe stata eseguita direttamente dall’agente della riscossione a mezzo posta. In Cassazione ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 138, 139 e 156 c.p.c. per avere la CTR ritenuto valida la notifica pur in presenza di ricezione da parte di un soggetto asseritamente sconosciuto e senza necessità di querela di falso; con il secondo motivo ha dedotto violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 19 d.lgs. 546/1992 per omesso esame della questione relativa all’asserita inesistenza della notificazione effettuata a mezzo posta direttamente dall’agente per la riscossione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che, ai sensi dell’art. 26 d.P.R. 602/1973, la cartella di pagamento può essere notificata anche mediante invio diretto da parte del concessionario tramite raccomandata con avviso di ricevimento; in tale ipotesi si applicano le regole del servizio postale ordinario e non quelle della notifica ex l. 890/1982 o del codice di procedura civile invocate dalla ricorrente. Ha inoltre ribadito che le contestazioni sulla riferibilità della firma sull’avviso di ricevimento al destinatario sono deducibili soltanto con querela di falso. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene utilizzato per denunciare la violazione di norme di diritto in relazione alla validità della notificazione
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
viene utilizzato per censurare l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti
artt. 138, 139 e 156 c.p.c.
invocati dalla ricorrente, ma ritenuti non applicabili alla notificazione della cartella esattoriale eseguita ai sensi della disciplina speciale dell’art. 26 d.P.R. 602/1973
art. 112 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo come parametro del vizio di omessa pronuncia/omesso esame
art. 19 d.lgs. 546/1992
richiamato nel secondo motivo in relazione agli atti impugnabili nel processo tributario
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento
prevede una modalità autonoma e speciale di notificazione della cartella da parte del concessionario, alternativa a quella tramite ufficiale giudiziario/messo; la notifica si perfeziona con la ricezione risultante dall’avviso di ricevimento
art. 36-bis d.P.R. 600/1973
richiamato come base di emissione della cartella per controllo automatizzato
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
consente l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato
l. n. 890/1982
esclusa, nel caso di notifica diretta a mezzo posta ex art. 26 d.P.R. 602/1973, l’applicazione delle sue regole
Massime di principio
- La notificazione della cartella di pagamento può essere validamente eseguita, in via speciale, mediante invio diretto da parte del concessionario a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di relata di notificazione secondo il modello del codice di procedura civile.
- Quando la cartella è notificata ai sensi dell’art. 26 d.P.R. 602/1973 con raccomandata A/R, si applicano le norme del servizio postale ordinario e non la disciplina della notificazione degli atti processuali prevista dalla l. 890/1982 o dagli artt. 138 e 139 c.p.c.
- La notifica della cartella si perfeziona con la ricezione del plico da parte del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento.
- Le contestazioni attinenti alla riferibilità della firma apposta sull’avviso di ricevimento al destinatario non possono essere risolte con semplici deduzioni difensive, ma richiedono la proposizione della querela di falso.
- In presenza di una disciplina speciale di notificazione prevista per la riscossione delle imposte, le censure fondate sulle regole generali del processo civile sono inconferenti se la notificazione è stata eseguita secondo il modello speciale previsto dalla legge tributaria.
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