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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21043/2021 del 22/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento sintetico del reddito Irpef per l'anno d'imposta 2007, fondato sull'indice redditometrico del possesso di autovetture e, per il 2008, anche dell'abitazione principale acquistata nel corso dell'anno. Il contribuente aveva contestato l'atto sostenendo di avere già esibito la documentazione richiesta dall'ufficio in relazione all'acquisto dell'immobile e di non avere ricevuto un preventivo contraddittorio sugli indici poi effettivamente utilizzati nell'accertamento. In cassazione ha dedotto tre profili: nullità della sentenza per ultrapetizione e carenza di motivazione; illegittimità dell'accertamento per assenza di contraddittorio endoprocedimentale e per uso automatico del solo possesso dell'auto come presunzione reddituale; motivazione apparente e omessa pronuncia in ordine alla prova contraria, sostenendo di avere dimostrato che l'auto era stata acquistata dopo il furto della precedente e che era utilizzata promiscuamente per l'attività di agente di commercio, con conseguente insussistenza dello scostamento del 25% tra reddito dichiarato e accertato.

La decisione

La Corte ha ritenuto congiuntamente infondati tutti i motivi. Ha affermato che, per gli accertamenti sintetici relativi ad annualità anteriori al 2009, non operava l'obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale introdotto successivamente dall'art. 38, comma 7, d.P.R. 600/1973. Ha inoltre ribadito che il possesso di autoveicoli e abitazioni principali integra una presunzione legale di capacità contributiva e che, una volta accertata l'esistenza di tali elementi, il giudice non può disconoscerne ex se l'efficacia presuntiva, ma deve limitarsi a valutare la prova contraria fornita dal contribuente sulla provenienza non reddituale delle somme necessarie al mantenimento dei beni. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che la CTR avesse correttamente valorizzato il dato del possesso dell'autovettura quale indice reddituale e che non vi fosse vizio motivazionale, avendo il giudice di merito esplicitato, sia pure sinteticamente, le ragioni del rigetto delle doglianze del contribuente. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per dedurre ultrapetizione e omessa pronuncia, ma la Corte non ravvisa il vizio

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    richiamato a sostegno della censura di motivazione, ma la Corte ritiene la motivazione della CTR sufficiente

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    invocato dal ricorrente per il vizio di motivazione della sentenza tributaria

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    disciplina l'accertamento sintetico; per le annualità anteriori al 2009 non imponeva il contraddittorio endoprocedimentale in via generale

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    richiamato dal ricorrente per sostenere il difetto di motivazione dell'atto

  • art. 24 L. 7 gennaio 1929, n. 4

    richiamato dal ricorrente in relazione al contraddittorio e agli adempimenti dell'accertamento

  • art. 10 L. 27 luglio 2000, n. 212

    richiamato dal ricorrente a fondamento delle garanzie del contribuente

  • art. 12 L. 27 luglio 2000, n. 212

    richiamato dal ricorrente in tema di garanzie endoprocedimentali

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell'onere probatorio; la Corte afferma che il contribuente deve provare la disponibilità e l'entità di redditi ulteriori

  • art. 2727 c.c.

    richiamato per la disciplina delle presunzioni semplici

  • art. 2728 c.c.

    la Corte qualifica la disponibilità di autoveicoli e abitazioni come presunzione legale di capacità contributiva

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per contestare la gravità, precisione e concordanza delle presunzioni poste a base dell'accertamento

  • art. 53 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sull'accertamento sintetico

  • art. 24 L. 7 gennaio 1929, n. 4

    richiamato come norma sulla preventiva contestazione degli elementi posti a base dell'accertamento

  • art. 4 d.m. 10 settembre 1992

    richiamato in relazione ai coefficienti e criteri di determinazione sintetica del reddito

  • art. 164 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    richiamato dal ricorrente nel terzo motivo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • d.l. 31 maggio 2010, n. 78

    la modifica sul contraddittorio nell'accertamento sintetico opera solo per gli accertamenti relativi a redditi con termine di dichiarazione non ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto

  • L. 30 luglio 2010, n. 122

    legge di conversione del d.l. 78/2010 richiamata per l'efficacia temporale della modifica

  • d.l. 31 agosto 2016, n. 168

    richiamato per la disciplina camerale del ricorso

  • L. 25 ottobre 2016, n. 197

    legge di conversione del d.l. 168/2016 richiamata nel rito camerale

Massime di principio

  • Negli accertamenti sintetici relativi ad annualità anteriori all'entrata in vigore della disciplina del 2010, l'omesso contraddittorio endoprocedimentale non determina di per sé invalidità dell'atto, perché l'obbligo generalizzato non era ancora vigente per i tributi non armonizzati.
  • La disponibilità di autoveicoli e di abitazioni costituisce, ai fini dell'accertamento sintetico, una presunzione legale di capacità contributiva: una volta provato il fatto indice, il giudice non può privarlo della sua efficacia presuntiva, ma deve solo valutare la prova contraria del contribuente.
  • Nel redditometro il contribuente che invochi redditi ulteriori o risorse non imponibili deve dimostrare non solo l'esistenza della provvista, ma anche la sua entità e durata di possesso, mediante elementi documentali idonei a rendere plausibile la disponibilità delle somme per sostenere le spese contestate.
  • L'utilizzo del bene anche per fini professionali non esclude automaticamente la rilevanza redditometrica delle spese di possesso e mantenimento, potendo tali spese restare sintomatiche della capacità contributiva complessiva del contribuente.
  • Il vizio di motivazione è escluso quando la sentenza di merito, anche in forma sintetica, dia conto delle ragioni per cui la prova contraria del contribuente è stata ritenuta insufficiente e renda intelligibile il percorso logico seguito dal giudice tributario.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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