Cassazione Penale, Sentenza n. 27671/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (indagato)
La controversia
Il procedimento riguarda un’articolata frode fiscale in materia di commercio di argento e oro, ricostruita come schema con società "cartiere" e "filtro" che emettevano e utilizzavano fatture per operazioni inesistenti, con IVA indebitamente esposta, incassata e poi neutralizzata tramite compensazioni e ulteriori passaggi cartolari. Il GIP aveva disposto sequestro preventivo finalizzato alla confisca, ma il Tribunale del riesame lo aveva parzialmente revocato limitatamente alla confisca diretta e per equivalente nei confronti dell’indagata. Il pubblico ministero ricorreva per cassazione deducendo: 1) violazione di legge sulla individuazione del profitto e del prezzo del reato in relazione ai reati associativi e fiscali, sostenendo che l’IVA versata dalla società finale ai fornitori costituisse prezzo del reato confiscabile, ovvero che dovesse essere considerato il profitto complessivo dell’associazione; 2) violazione degli artt. 648-bis.1 e 648-quater c.p. per avere il Tribunale individuato in modo restrittivo il profitto dell’autoriciclaggio, anziché nell’intero valore dei beni oggetto delle operazioni dissimulatorie; 3) omessa integrazione del provvedimento genetico di sequestro, sul presupposto che il Tribunale avrebbe potuto mantenere il vincolo anche per i reati fiscali contestati, pur con una diversa base giuridica.
La decisione
La Corte rigetta integralmente il ricorso. Declina innanzitutto l’istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore, ritenendo l’udienza relativa a una misura cautelare reale rientrante tra le prestazioni indispensabili per le quali l’astensione non è consentita. Nel merito, la Corte dichiara inammissibile il primo motivo perché il sequestro originario non era stato richiesto né disposto in relazione al reato associativo e il giudice del riesame non poteva spostare d’ufficio il titolo cautelare su imputazioni diverse da quelle poste a base della richiesta del PM; inoltre, la tesi sul "prezzo" delle fatture false introduceva un fatto cautelare diverso da quello cristallizzato in sede genetica. Dichiara infondata la censura sull’autoriciclaggio, aderendo all’orientamento restrittivo secondo cui il profitto del reato di cui all’art. 648-ter.1 c.p. va parametrato al vantaggio effettivamente conseguito tramite l’impiego, sostituzione o trasferimento, e non al valore integrale delle somme o dei beni provenienti dal reato presupposto. Dichiara infine inammissibile il terzo motivo perché il Tribunale non poteva integrare il provvedimento cautelare sostituendosi all’iniziativa del pubblico ministero e mutando il fatto cautelare dedotto. Il ricorso viene quindi rigettato.
Norme richiamate
art. 321 c.p.p.
la misura cautelare reale è funzionale a finalità preventive e il giudice del riesame non può fondare il vincolo su basi cautelari diverse da quelle oggetto della domanda del pubblico ministero
art. 291 c.p.p.
nel procedimento cautelare reale il giudice è vincolato al petitum e agli elementi posti a fondamento della richiesta del pubblico ministero
art. 240 c.p.
richiamato per distinguere, sul piano normativo, le categorie di prezzo e profitto del reato
art. 253 c.p.p.
richiamato per la distinzione tra prezzo e profitto ai fini del sequestro funzionale alla confisca
art. 416 c.p.
il reato associativo è evocato dal ricorrente, ma nel caso concreto non era oggetto della richiesta di sequestro e dunque non poteva fungere da base autonoma del vincolo
art. 2 d.lgs. 74/2000
reato fiscale di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti richiamato nel procedimento, ma non posto a base del sequestro genetico nei termini sostenuti dal ricorrente
art. 5 d.lgs. 74/2000
reato fiscale contestato e ritenuto rilevante ai fini della gravità indiziaria e del sequestro originario
art. 8 d.lgs. 74/2000
emissione di fatture per operazioni inesistenti: la Corte ribadisce che il prezzo confiscabile è il compenso pattuito o percepito per l’emissione, non il profitto del terzo utilizzatore
art. 9 d.lgs. 74/2000
impone la separazione tra condotte di emissione e di utilizzazione delle fatture false, salvo contestazione formale di concorso di persone o addebiti distinti
art. 648-bis.1 c.p.
norma richiamata nel ricorso in tema di autoriciclaggio; la Corte ne offre lettura restrittiva sul profitto confiscabile
art. 648-quater c.p.
la confisca va parametrata al profitto effettivo del reato di autoriciclaggio, non all’intero ammontare delle somme oggetto di reimpiego
art. 110 c.p.
il concorso nel reato è ipotizzabile solo ove vi sia contestazione formale di concorso e non per effetto automatico del mero uso o emissione delle fatture
art. 19 d.lgs. 231/2001
richiamato per affermare che il sequestro finalizzato alla confisca delle persone giuridiche segue la disciplina della responsabilità dell’ente
art. 12-bis d.lgs. 74/2000
richiamato come base della confisca per i reati tributari, distinta da quella applicabile alle persone giuridiche
art. 4 codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati
l’astensione non è consentita nelle udienze afferenti a misure cautelari, anche reali
art. 146/1990
richiamata quale cornice della disciplina dell’astensione degli avvocati nei servizi essenziali
Massime di principio
- Nel procedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca il giudice è vincolato alla domanda cautelare del pubblico ministero: non può fondare il vincolo su imputazioni o basi giuridiche diverse da quelle dedotte nell’istanza originaria, né integrare d’ufficio il titolo cautelare mutando il fatto posto a fondamento della misura.
- In tema di emissione di fatture per operazioni inesistenti, il prezzo confiscabile coincide con il compenso pattuito o percepito per l’emissione; non può essere automaticamente confiscato, a carico dell’emittente, il profitto conseguito dal soggetto utilizzatore, salvo una formale contestazione di concorso di persone o di autonome imputazioni compatibili con l’art. 9 d.lgs. 74/2000.
- Il profitto del reato di autoriciclaggio va individuato nel vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito attraverso le condotte di impiego, sostituzione o trasferimento del denaro o dei beni, e non nell’intero valore delle somme o dei beni provenienti dal reato presupposto.
- La confisca per equivalente e il sequestro ad essa funzionale richiedono una rigorosa corrispondenza tra il bene aggredito, il reato contestato e la base cautelare dedotta; non è consentito trasferire il vincolo da un titolo ad altro non richiesto, neppure se nel fascicolo emergano elementi indiziari relativi a reati ulteriori.
- L’astensione del difensore non è ammissibile nelle udienze inerenti misure cautelari, incluse le misure cautelari reali, perché rientrano tra le prestazioni considerate indispensabili dal codice di autoregolamentazione.
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