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Sentenza

Sentenza n. 439/2026 - Firenze, Sezione 1

per l’esecuzione della Sentenza n. 373/2024, pubblicata il 05/06/2024 - n. R.G. 27/2024 - emessa dal Tribunale di Siena, Sez. Lavoro;

Giustizia amministrativa202501330

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Siena, Sez. Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 2.342,00, oltre interessi legali, a titolo di Retribuzione Professionale Docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Siena, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a corrisponderle euro 2.342,00, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, per Retribuzione Professionale Docente maturata durante rapporti di lavoro a tempo determinato negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. Ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento. Il ricorso è stato notificato dopo il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione al Ministero e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Il Ministero si è costituito con memoria di stile senza dimostrare l'avvenuta esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, poiché la sentenza ottemperanda era passata in giudicato prima della proposizione del ricorso, era stata notificata al Ministero presso la sede reale e risultava decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Nel merito, ha accertato che dagli atti non risultava l'esecuzione della sentenza e ha quindi accolto il ricorso, ordinando al Ministero di corrispondere alla ricorrente la somma di euro 2.342,00, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio; il commissario dovrà provvedere entro sessanta giorni dalla richiesta dell'interessata, successiva all'inutile decorso del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione di euro 800,00 per spese di giudizio, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo ha utilizzato per ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare, per l'eventuale ulteriore inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso inutilmente del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione è stato ritenuto presupposto per la proposizione del giudizio di ottemperanza relativo a un'obbligazione pecuniaria della pubblica amministrazione.

  • art. 7 CCNL Comparto Scuola del 15 marzo 2001

    È indicato nella sentenza del giudice del lavoro come fonte originaria della Retribuzione Professionale Docente, poi confermata dalla successiva contrattazione collettiva.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione debitrice e sia inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
  • Accertata la mancata esecuzione del giudicato e in assenza di prova dell'adempimento da parte dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare il pagamento delle somme riconosciute nel titolo, comprensive degli interessi dovuti secondo quanto stabilito dal giudicato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, condizionandone l'intervento all'ulteriore inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione per adempiere e individuando le attività e il termine entro cui il commissario dovrà provvedere.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la mancata dimostrazione dell'avvenuta esecuzione del titolo da parte dell'amministrazione soccombente consente di ritenere persistente l'inadempimento e di adottare le misure esecutive necessarie.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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