Tribunale, Sentenza T-389/21
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 20 dicembre 2023. — Landesbank Baden-Württemberg contro Comitato di risoluzione unico. — Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Decisione del SRB relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2021 – Obbligo di motivazione – Tutela giurisdizionale effettiva – Parità di trattamento – Principio di proporzionalità – Margine di discrezionalità del SRB – Eccezione di illegittimità – Margine di discrezionalità della Commissione – Limitazione degli effetti della sentenza nel tempo. — Causa T-389/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale annulla in parte la decisione del SRB che aveva fissato il contributo ex ante 2021 della Landesbank Baden-Württemberg al SRF. Respinge però quasi tutte le censure della banca, affermando la compatibilità del sistema di calcolo con segreto commerciale, tutela giurisdizionale effettiva, certezza del diritto e parità di trattamento. Il vizio decisivo riguarda la motivazione del livello-obiettivo annuale, poiché il metodo illustrato in udienza non coincideva con quello indicato nella decisione. Gli effetti dell’atto sono comunque mantenuti per un periodo massimo di sei mesi, per ragioni di certezza del diritto e di stabilità dell’unione bancaria.
Annullamento parziale della decisione del SRB sui contributi ex ante 2021 al SRF per difetto di motivazione del livello-obiettivo annuale, con mantenimento degli effetti della decisione annullata per un periodo transitorio.
La questione giuridica
Nel ricorso ex articolo 263 TFUE la ricorrente contestava, in via principale, la legittimità del sistema di calcolo dei contributi ex ante (regolamento delegato 2015/63 e regolamento di esecuzione 2015/81) sotto il profilo della tutela giurisdizionale effettiva, della certezza del diritto, della parità di trattamento, della proporzionalità e della correttezza del trattamento riservato agli enti appartenenti a un IPS; inoltre deduceva vizi propri della decisione SRB/ES/2021/22, in particolare difetti di motivazione, errore nella lingua facente fede, mancata verificabilità del calcolo e errata determinazione del livello-obiettivo annuale.
Principio di diritto
Il Tribunale conferma che il sistema UE di calcolo dei contributi ex ante può fondarsi su dati riservati e su valutazioni discrezionali del SRB e della Commissione senza violare di per sé la tutela giurisdizionale effettiva o la certezza del diritto, purché il metodo sia sufficientemente delimitato e controllabile; inoltre l’appartenenza a un IPS non impedisce una differenziazione tra enti sulla base di ulteriori indicatori di rischio. Tuttavia, la decisione del SRB è illegittima perché la motivazione del livello-obiettivo annuale non consente di ricostruire il metodo realmente seguito: il SRB ha descritto in giudizio un calcolo diverso da quello esposto nella decisione, con conseguente violazione dell’obbligo di motivazione. Per questo la decisione è annullata solo nella parte relativa alla ricorrente, ma i suoi effetti sono mantenuti temporaneamente fino all’adozione di una nuova decisione.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 264, secondo comma, TFUE
- Articolo 296, secondo comma, TFUE
- Articolo 339 TFUE
- Regolamento (UE) n. 806/2014
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81
- Regolamento delegato (UE) 2015/63
- Direttiva 2014/59/UE
- Direttiva 2016/1011/UE
- Regolamento (UE) n. 575/2013
- Regolamento (CE) n. 1
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 16, 20, 41, 47 e 52
Annullamento parziale della decisione del SRB sui contributi ex ante 2021 al SRF
La pronuncia riguarda un ricorso di annullamento proposto da un ente creditizio tedesco contro la decisione del SRB che aveva determinato i contributi ex ante per il 2021 al Fondo di risoluzione unico. Il Tribunale esamina in modo esteso la legittimità dell’assetto normativo del regolamento delegato 2015/63 e, soprattutto, la sufficienza della motivazione della decisione impugnata.
Fatti e procedimento
La Landesbank Baden-Württemberg, collegata a un sistema di tutela istituzionale (IPS), ha impugnato la decisione SRB/ES/2021/22 del 14 aprile 2021 nella parte in cui le imponeva il contributo ex ante 2021. Il contributo era stato fissato dal SRB sulla base del regolamento n. 806/2014, del regolamento di esecuzione 2015/81 e del regolamento delegato 2015/63; il BaFin aveva poi intimato il versamento.
Quadro normativo e metodo di calcolo
Il Tribunale ricorda che il sistema dei contributi ex ante si basa su un livello-obiettivo finale pari ad almeno l’1% dei depositi protetti entro il periodo iniziale e su un livello-obiettivo annuale da ripartire tra gli enti. Il contributo è composto da una prima fase, fondata sulle passività nette, e da una seconda fase di correzione per il profilo di rischio, secondo le categorie e gli indicatori di rischio del regolamento delegato 2015/63. La decisione impugnata conteneva inoltre un livello-obiettivo annuale determinato dal SRB e una scheda individuale per ciascun ente.
Eccezioni di illegittimità respinte
Il Tribunale respinge le censure con cui la ricorrente sosteneva che il sistema violasse la tutela giurisdizionale effettiva e la certezza del diritto. In particolare, afferma che l’uso di dati riservati è inerente al metodo di calcolo previsto dal legislatore e che ciò non impedisce il controllo giurisdizionale, poiché il giudice può richiedere elementi probatori al SRB e bilanciare segreto commerciale e contraddittorio.
IPS, rischio e parità di trattamento
Sono respinte anche le censure relative all’indicatore di rischio IPS. Il Tribunale ritiene che il legislatore abbia potuto prevedere una ponderazione differenziata dei membri di uno stesso IPS sulla base di ulteriori elementi di rischio, in particolare quelli connessi a attività di negoziazione, esposizioni fuori bilancio, derivati, complessità e possibilità di risoluzione. La distinzione è ritenuta oggettivamente giustificata e coerente con l’obiettivo di incentivare modelli di business meno rischiosi.
Binning e discrezionalità tecnica
Il Tribunale conferma la legittimità del metodo di "binning" previsto dall’allegato I del regolamento delegato 2015/63, che raggruppa gli enti in intervalli e attribuisce loro un punteggio discretizzato. Pur potendo comportare casi in cui enti con valori diversi ricadono nello stesso intervallo, il metodo è giudicato proporzionato, statisticamente riconosciuto e idoneo a consentire un confronto efficiente di un gran numero di dati, mantenendo il contributo annuale di base come elemento preponderante.
Motivazione del calcolo del contributo: insufficienze parziali, ma non decisive
Molte censure di difetto di motivazione sono respinte: il Tribunale considera sufficiente la spiegazione della prima fase del calcolo, della discretizzazione, della ponderazione dei fattori e delle fasi 1-6 della correzione in funzione del rischio, anche in presenza di dati riservati sugli altri enti. Viene inoltre escluso che il SRB fosse tenuto a comunicare software interno o elenchi completi e anonimi dei dati individuali degli altri enti.
Vizio decisivo: motivazione del livello-obiettivo annuale
La terza parte del secondo motivo viene invece accolta. Il Tribunale constata che la motivazione contenuta nella decisione impugnata non corrisponde al metodo realmente seguito dal SRB, emerso in udienza. La decisione descriveva una formula matematica che non rifletteva i passaggi effettivi, consistenti nel determinare un livello-obiettivo finale, dedurre le risorse già disponibili nel SRF e ripartire il residuo sui periodi di contribuzione restanti. Questa incoerenza impediva agli enti e al giudice di comprendere le ragioni reali della decisione.
Dispositivo e effetti nel tempo
La decisione è annullata solo nella parte in cui riguarda la Landesbank Baden-Württemberg. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 264, secondo comma, TFUE, il Tribunale mantiene gli effetti dell’atto per un periodo ragionevole, non superiore a sei mesi, fino all’adozione di una nuova decisione del SRB. Le spese sono poste a carico del SRB, mentre la Commissione sopporta le proprie.
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