Sentenza n. 206/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione di Agea del 12 ottobre 2022 recante il ricalcolo del prelievo supplementare per le campagne lattiere 2000/2001 e 2001/2002, nonché il connesso aggiornamento del Registro nazionale dei debiti
Esito
Favorevole al resistente (agenzia pubblica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la comunicazione con cui Agea, in esecuzione di precedenti sentenze del Consiglio di Stato che avevano annullato le imputazioni di prelievo supplementare, aveva ricalcolato gli importi dovuti in euro 256.674,99 per la campagna 2000/2001 e in euro 249.134,22 per la campagna 2001/2002, per un totale superiore a quello originariamente richiesto. Il testo non espone specifici motivi di illegittimità articolati nel ricorso. Nel corso del giudizio è entrato in vigore l'art. 10-bis d.l. 69/2023, convertito dalla l. 103/2023, che ha previsto la sostituzione ope legis delle comunicazioni di ricalcolo già notificate da Agea prima dell'entrata in vigore della legge di conversione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La comunicazione impugnata, essendo stata notificata il 14 ottobre 2022, era anteriore all'11 agosto 2023, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 103/2023, ed è pertanto divenuta priva di effetto ope legis ai sensi dell'art. 10-bis, comma 4, d.l. 69/2023, venendo sostituita da una nuova comunicazione conforme ai commi precedenti della disposizione. Non residuava quindi un interesse concreto e attuale all'annullamento dell'atto già inefficace. Il ricorso è stato dichiarato improcedibile ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda e per la sopravvenienza legislativa.
Norme richiamate
art. 10-bis d.l. 69/2023, convertito dalla l. 103/2023
"Tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti"
Le comunicazioni di ricalcolo già notificate da Agea prima dell'11 agosto 2023 sono divenute inefficaci ope legis e devono essere sostituite da nuove comunicazioni conformi alla disciplina sopravvenuta.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal TAR quale ulteriore fondamento processuale della dichiarazione di improcedibilità.
art. 8-ter d.l. 5/2009, convertito dalla l. 33/2009
Richiamato in relazione all'aggiornamento del Registro nazionale dei debiti presso Agea, indicato tra gli atti connessi impugnati.
Massime di principio
- Quando una disposizione legislativa sopravvenuta stabilisce espressamente che determinati provvedimenti amministrativi anteriori sono privi di effetto e devono essere sostituiti, l'impugnazione di tali provvedimenti diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, non residuando un'utilità concreta nell'annullamento giudiziale dell'atto già inefficace.
- La sopravvenuta inefficacia ope legis dell'atto impugnato determina il venir meno dell'interesse concreto e attuale alla decisione, anche se l'amministrazione non si è costituita in giudizio e indipendentemente dall'esame dei motivi di ricorso.
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