Cassazione Penale, Sentenza n. 30753/2023 del 14/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile la domanda di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, della detenzione domiciliare, relativa alla pena residua risultante da un provvedimento di unificazione di pene concorrenti (20/09/2017). Il cumulo comprendeva una condanna per reati ostativi (416-bis, omicidio, ecc. - 30 anni) e altre condanne per reati non ostativi; in sede esecutiva il cumulo è stato temperato ai sensi dell'art. 78 cod. pen. riducendo la pena complessiva a 30 anni. Il ricorrente deduceva che, ai fini dello scioglimento del cumulo per verificare se la pena relativa al reato ostativo fosse stata interamente espiata, la riduzione operata dall'art. 78 dovesse essere ripartita proporzionalmente tra le singole pene (calcolo algebrico), sicché la quota imputabile al reato ostativo sarebbe risultata già espiata; in alternativa chiedeva la rimessione alle Sezioni Unite per il conflitto giurisprudenziale.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto interpretativo stabilendo il principio di diritto secondo cui, quando il cumulo di pene concorrenti sia stato temperato dal criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. (soglia massima di 30 anni) e comprenda anche una condanna per reato ostativo, lo scioglimento del cumulo ai fini della verifica dell'espiazione della pena per il reato ostativo deve avere riguardo alla pena relativa a tale reato nella sua entità originaria, senza operare una riduzione proporzionale derivante dal temperamento dell'art. 78 sulla pena complessiva. Applicando questo principio al caso concreto, la Corte ha ritenuto che la pena riferibile ai reati ostativi nel processo di Zavettieri non risulti integralmente espiata e ha quindi rigettato il ricorso; di conseguenza permane il divieto di concessione delle misure alternative invocate in assenza dei presupposti di cui all'art. 58-ter Ord. pen.
Norme richiamate
art. 78 cod. pen.
Il criterio moderatore di cui all'art. 78 opera sull'ammontare della pena complessiva risultante dal cumulo materiale come limite assoluto (soglia di 30 anni) e non prevede un meccanismo di riduzione proporzionale delle singole pene; perciò non produce effetti sulla consistenza delle singole pene ai fini della verifica dell'espiazione della pena relativa al reato ostativo.
art. 76 cod. pen.
Principio della "pena unica per ogni effetto giuridico" (cumulo giuridico) richiamato per illustrare i limiti del criterio moderatore, ma non sovrapposto all'operatività dell'art. 78 in sede esecutiva; non legittima una riduzione proporzionale delle singole pene a seguito dell'art. 78.
art. 73 cod. pen.
Disciplina del concorso di pene (richiamata come base normativa per il cumulo); implicita nella valutazione della formazione del cumulo materiale e del necessario scioglimento ai fini dei benefici.
art. 4-bis Ord. pen.
Individua i reati ostativi alla concessione dei benefici penitenziari; la Corte costituzionale e la giurisprudenza hanno però affermato che tale norma non crea uno "status" permanente che impedisca lo scioglimento del cumulo una volta che la pena relativa al reato ostativo sia stata espiata.
art. 58-ter Ord. pen.
Norma che disciplina la collaborazione con la giustizia come causa che può alternativamente consentire la fruizione di benefici nonostante la presenza di reati ostativi; nella fattispecie è stata rilevata l'assenza di collaborazione come circostanza ostativa.
art. 80 cod. pen.
Richiamato in prospettiva esecutiva: il temperamento dell'art. 78 opera anche in fase esecutiva ma non implica che la pena unica di 30 anni sostituisca la considerazione delle singole pene ai fini dei benefici.
art. 27 Cost.
Principio costituzionale della funzione rieducativa della pena richiamato a supporto della necessità che il cumulo non si risolva in un danno per il condannato e della ragionevolezza dei limiti di pena; tuttavia non giustifica la riduzione proporzionale delle singole pene ai fini dell'eliminazione dell'effetto ostativo.
Massime di principio
- Quando il cumulo materiale di pene concorrenti è stato "temperato" ai sensi dell'art. 78 (limite massimo di 30 anni), per verificare la sussistenza dell'espiazione della pena relativa a un reato ostativo ai fini della concessione di benefici va eseguito lo scioglimento virtuale del cumulo ma la pena attribuibile al reato ostativo va considerata nella sua entità originaria, senza riduzioni proporzionali derivanti dall'applicazione dell'art. 78 alla pena complessiva.
- Lo scioglimento del cumulo ai fini dell'accesso ai benefici resta necessario e il principio del favor rei impone che, se la pena relativa al reato ostativo risulta integralmente espiata, il divieto ostativo cessi; tuttavia l'art. 78 non può essere usato per operare un "taglio" proporzionale della pena ostativa.
- Per ottenere benefici in casi simili è utile documentare con precisione le date di inizio detenzione, i provvedimenti esecutivi e gli eventuali atti di scissione/scorporo emessi dal magistrato di sorveglianza, ma non si può fare leva su una riduzione proporzionale automatica delle singole pene a seguito dell'art. 78.
- Se il requisito dell'espiazione della pena ostativa non è raggiunto, l'accesso ai benefici resta possibile solo a fronte di condizioni alternative previste dalla legge (es. collaborazione efficiente con la giustizia ai sensi dell'art. 58-ter, o altre ipotesi previste dall'ordinamento).
- Dinanzi a conflitti giurisprudenziali sulla ripartizione degli effetti del temperamento del cumulo, occorre richiamare i precedenti delle Sezioni Unite e della Corte costituzionale: la soluzione prevalente (confermata dalle Sezioni Unite in questa sentenza) esclude la riduzione proporzionale delle singole pene per neutralizzare l'effetto ostativo.
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