Direttiva 2004/79
Direttiva 2004/79/CE della Commissione, del 4 marzo 2004, che adatta la direttiva 2002/94/CE, in materia di fiscalità, in conseguenza dell’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2004/79/CE è un atto di adattamento tecnico adottato dalla Commissione per adeguare la direttiva 2002/94/CE alle conseguenze dell’adesione, dal 1° maggio 2004, di dieci nuovi Stati membri. L’intervento consiste esclusivamente nella modifica dell’allegato IV della direttiva modificata, aggiornando l’elenco degli Stati membri. Si tratta quindi di una direttiva di coordinamento istituzionale e non di disciplina sostanziale, con obbligo per gli Stati membri di recepimento entro la data di adesione.
Adeguamento della direttiva 2002/94/CE alle conseguenze dell’adesione di Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea destinatari dell’atto, limitatamente all’adeguamento tecnico di una precedente direttiva in materia fiscale (direttiva 2002/94/CE) con effetto collegato all’adesione dei dieci nuovi Stati membri del 1° maggio 2004. Il contenuto operativo riguarda la sostituzione dell’elenco degli Stati membri nell’allegato IV della direttiva 2002/94/CE; non introduce nuove regole sostanziali sul recupero dei crediti o su altri profili fiscali, ma aggiorna il riferimento geografico e istituzionale.
Direttiva 2004/79/CE della Commissione: adeguamento della direttiva 2002/94/CE in materia di fiscalità
La direttiva interviene come atto di adattamento tecnico conseguente all’adesione, dal 1° maggio 2004, di Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia. La finalità è aggiornare la disciplina già contenuta nella direttiva 2002/94/CE, senza introdurre un nuovo regime sostanziale, ma correggendo un allegato che elenca gli Stati membri.
Contesto e finalità dell’intervento
La Commissione richiama il trattato e l’atto di adesione del 2003 e spiega che, per alcuni atti rimasti in vigore dopo il 1° maggio 2004, gli adattamenti necessari non erano interamente contemplati dall’atto di adesione oppure richiedevano ulteriori modifiche. In base all’articolo 57, paragrafo 2, dell’atto di adesione, tali adattamenti devono essere adottati dalla Commissione quando l’atto iniziale era stato adottato dalla Commissione stessa. Da ciò deriva la modifica della direttiva 2002/94/CE.
Oggetto della modifica
L’articolo 1 prevede che la direttiva 2002/94/CE sia modificata secondo l’allegato della direttiva 2004/79/CE. La modifica è puntuale e riguarda l’allegato IV della direttiva 2002/94/CE, nella parte relativa alla colonna di sinistra sotto la voce "Stati membri".
L’allegato sostituisce l’elenco degli Stati membri con quello aggiornato, includendo i nuovi aderenti:
- Česká Republika
- Eesti
- Kύπρος
- Latvija
- Lietuva
- Magyarország
- Malta
- Polska
- Slovenija
- Slovensko oltre agli Stati membri già esistenti.
Ambito di applicazione e effetti pratici
L’atto riguarda il settore della fiscalità, in particolare la direttiva 2002/94/CE, che reca talune modalità di applicazione della direttiva 76/308/CEE sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da contributi, dazi, imposte e altre misure. La direttiva 2004/79/CE non modifica il meccanismo di recupero dei crediti, ma rende coerente il testo dell’allegato con l’allargamento dell’Unione.
Per i professionisti, l’effetto è essenzialmente di aggiornamento formale dei riferimenti agli Stati membri nella disciplina di cooperazione amministrativa e di recupero crediti in materia fiscale.
Obblighi di recepimento per gli Stati membri
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare, entro la data di adesione, le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. È inoltre richiesto che tali misure siano comunicate immediatamente alla Commissione, insieme a una tavola di concordanza tra le disposizioni nazionali e la direttiva.
La norma lascia agli Stati membri la scelta delle modalità del rinvio alla direttiva nelle disposizioni nazionali:
- il riferimento può essere inserito nel testo normativo;
- in alternativa, può essere apposto al momento della pubblicazione ufficiale;
- le modalità concrete del riferimento sono lasciate alla discrezionalità nazionale.
Entrata in vigore e vincolo temporale
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore subordinatamente all’entrata in vigore del trattato di adesione dei dieci Stati menzionati, e precisamente dalla data di entrata in vigore di tale trattato. Il termine di conformazione coincide quindi con la data di adesione, senza un termine ulteriore autonomo.
Destinatari
L’articolo 4 precisa che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri.
Valutazione giuridica sintetica
Si tratta di una direttiva di natura prevalentemente tecnica e transitoria, finalizzata a garantire la coerenza formale del diritto derivato con l’allargamento dell’Unione del 2004. Non introduce obblighi sostanziali nuovi per operatori economici o contribuenti, ma impone agli Stati membri un recepimento tempestivo e coordinato, entro la data di adesione, con obbligo di notifica alla Commissione e di predisposizione della tavola di concordanza.
Disposizioni principali
Adattamento della direttiva 2002/94/CE
L’articolo 1 dispone che la direttiva 2002/94/CE è modificata secondo quanto indicato nell’allegato della direttiva 2004/79/CE. La modifica riguarda l’aggiornamento dell’elenco degli Stati membri nell’allegato IV della direttiva 2002/94/CE, in modo da includere i nuovi Stati aderenti.
Recepimento entro la data di adesione
L’articolo 2 impone agli Stati membri di mettere in vigore, entro la data di adesione, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. È previsto l’obbligo di comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento e una tavola di concordanza. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla discrezionalità degli Stati membri.
Entrata in vigore subordinata all’adesione
L’articolo 3 prevede che la direttiva entri in vigore subordinatamente all’entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia, e precisamente dalla data di entrata in vigore di tale trattato.
Destinatari
L’articolo 4 stabilisce che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri.
Modifica materiale nell’allegato
L’allegato sostituisce il testo della colonna di sinistra sotto la voce "Stati membri" nell’allegato IV della direttiva 2002/94/CE, inserendo l’elenco aggiornato dei Paesi membri, comprensivo dei dieci nuovi Stati aderenti.
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