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direttiva

Direttiva 2004/30

Direttiva 2004/30/CE della Commissione, del 10 marzo 2004, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive acido benzoico, flazasulfuron e pyraclostrobin (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32004L0030

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2004/30/CE modifica la direttiva 91/414/CEE inserendo nell’allegato I le sostanze attive acido benzoico, flazasulfuron e pyraclostrobin. L’iscrizione consegue alla valutazione positiva dei relativi fascicoli e dei rapporti di riesame, che non hanno evidenziato criticità tali da impedire l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 30 novembre 2004 e applicarla dal 1° dicembre 2004, nonché riesaminare le autorizzazioni esistenti entro i termini indicati.

Modifica della direttiva 91/414/CEE per l'iscrizione nell'allegato I delle sostanze attive acido benzoico, flazasulfuron e pyraclostrobin nei prodotti fitosanitari.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, in quanto destinatari della direttiva, e incide sulla disciplina dell'immissione in commercio e dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive acido benzoico, flazasulfuron e pyraclostrobin. Rileva anche per i titolari delle autorizzazioni di tali prodotti, compresi quelli autorizzati come unica sostanza attiva o in miscela con altre sostanze attive già elencate nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La direttiva riguarda gli impieghi esaminati nei relativi rapporti di riesame; non contiene esclusioni espresse oltre a quelle derivanti dal rinvio alla disciplina generale della direttiva 91/414/CEE.

Direttiva 2004/30/CE: iscrizione di acido benzoico, flazasulfuron e pyraclostrobin nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE

La direttiva interviene nel sistema europeo di autorizzazione dei prodotti fitosanitari modificando la direttiva 91/414/CEE. La Commissione, sulla base dei fascicoli dichiarati completi e dei successivi riesami svolti con gli Stati membri, ritiene che gli usi esaminati delle tre sostanze attive siano compatibili con i requisiti di sicurezza della disciplina di riferimento e ne dispone quindi l’iscrizione nell’allegato I.

Contesto e finalità

I considerando evidenziano che:

  • per acido benzoico, flazasulfuron e pyraclostrobin sono state presentate domande di inclusione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE;
  • i fascicoli sono stati dichiarati completi con le decisioni della Commissione 98/676/CE, 97/865/CE e 2000/540/CE;
  • le valutazioni degli effetti sulla salute umana e sull’ambiente sono state effettuate secondo l’articolo 6, paragrafi 2 e 4;
  • dai riesami conclusi il 3 ottobre 2003 non sono emersi problemi tali da giustificare la consultazione del comitato scientifico per le piante;
  • è quindi opportuno iscrivere le tre sostanze nell’allegato I, così da consentire in tutti gli Stati membri l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari che le contengono.

Ambito di applicazione

La direttiva si rivolge agli Stati membri e incide sulla disciplina dei prodotti fitosanitari contenenti:

  • acido benzoico;
  • flazasulfuron;
  • pyraclostrobin.

L’effetto pratico riguarda sia i prodotti autorizzati che contengono una di tali sostanze come unica sostanza attiva, sia quelli che le contengono insieme ad altre sostanze già iscritte nell’allegato I. La direttiva non introduce una disciplina autonoma completa, ma opera come modifica puntuale della direttiva 91/414/CEE.

Iscrizione nell’allegato I e conseguenze sostanziali

L’articolo 1 rinvia all’allegato della direttiva, che aggiunge al termine della tabella dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE le tre sostanze attive. L’iscrizione è rilevante perché, secondo la logica della direttiva 91/414/CEE, consente agli Stati membri di concedere autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze, purché siano rispettate le condizioni sostanziali previste dalla direttiva quadro.

Obblighi di recepimento per gli Stati membri

L’articolo 2 impone un termine preciso di trasposizione:

  • entro il 30 novembre 2004 gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni nazionali necessarie;
  • tali disposizioni si applicano dal 1° dicembre 2004;
  • alla Commissione deve essere trasmesso il testo delle misure di recepimento e una tavola di concordanza;
  • devono essere comunicate anche le disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore;
  • le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale.

La direttiva lascia agli Stati membri la scelta della forma e dei mezzi del recepimento, come tipico degli atti di questo tipo, ma vincola al risultato: conformare l’ordinamento interno alla nuova iscrizione delle sostanze e alle conseguenti regole autorizzative.

Riesame delle autorizzazioni esistenti

L’articolo 3 disciplina la gestione delle autorizzazioni già in essere, imponendo agli Stati membri un obbligo di riesame e, se necessario, di modifica o revoca.

Per tutti i prodotti contenenti una delle tre sostanze attive, gli Stati devono verificare il rispetto delle condizioni dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e, se occorre, intervenire entro il 30 novembre 2004.

Per i prodotti contenenti una delle tre sostanze come unica sostanza attiva:

  • il riesame va svolto secondo i principi uniformi dell’allegato VI;
  • il fascicolo deve soddisfare i requisiti dell’allegato III;
  • occorre verificare la conformità alle condizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e);
  • eventuali modifiche o revoche devono essere adottate entro il 30 novembre 2005.

Per i prodotti contenenti una delle tre sostanze in combinazione con una o più sostanze già elencate nell’allegato I:

  • si applicano ancora i principi uniformi dell’allegato VI e il fascicolo dell’allegato III;
  • va verificata la conformità all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e);
  • la modifica o revoca dell’autorizzazione deve avvenire entro il termine fissato dalle direttive che hanno iscritto la rispettiva sostanza nell’allegato I;
  • se i termini differiscono, vale la data più tardiva.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il 1° giugno 2004. I destinatari sono esclusivamente gli Stati membri.

Indicazioni operative per i professionisti

Per avvocati e commercialisti che assistono operatori del settore agrochimico, il punto centrale è la necessità di verificare, nei mercati nazionali interessati, se le autorizzazioni dei prodotti contenenti le tre sostanze siano state riesaminate e mantenute, modificate o revocate nei termini. L’iscrizione nell’allegato I apre infatti la strada alla regolarizzazione dei prodotti, ma solo a condizione che ciascun prodotto superi il riesame previsto dalla direttiva 91/414/CEE e sia conforme ai relativi standard tecnici e documentali.

Disposizioni principali

Iscrizione delle sostanze attive nell’allegato I

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE secondo quanto previsto nell’allegato della direttiva 2004/30/CE. In concreto, vengono aggiunte al termine della tabella le sostanze attive acido benzoico, flazasulfuron e pyraclostrobin, consentendo la successiva autorizzazione dei prodotti fitosanitari che le contengono ai sensi della disciplina generale della direttiva 91/414/CEE.

Recepimento e applicazione nazionale

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 30 novembre 2004 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le disposizioni devono essere applicate dal 1° dicembre 2004. È previsto l’obbligo di comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure di recepimento e una tavola di concordanza, nonché le disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale.

Riesame delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari

L’articolo 3, paragrafo 1, stabilisce che gli Stati membri devono riesaminare l’autorizzazione di ciascun prodotto fitosanitario contenente acido benzoico, flazasulfuron o pyraclostrobin per verificare il rispetto delle condizioni dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE; se necessario, devono modificare o revocare l’autorizzazione entro il 30 novembre 2004.

Prodotti con una sola sostanza attiva

Per i prodotti fitosanitari autorizzati contenenti una delle tre sostanze come unica sostanza attiva, l’articolo 3, paragrafo 2, richiede un riesame secondo i principi uniformi dell’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III. All’esito del riesame, gli Stati membri devono stabilire se il prodotto soddisfa le condizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE e, se necessario, modificare o revocare l’autorizzazione entro il 30 novembre 2005.

Prodotti in miscela con altre sostanze attive

L’articolo 3, paragrafo 3, disciplina i prodotti autorizzati contenenti una delle tre sostanze in combinazione con una o più sostanze attive già iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Anche in questo caso è richiesto il riesame secondo i principi uniformi dell’allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III, per verificare il rispetto delle condizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e). Le eventuali modifiche o revoche devono intervenire entro il termine fissato dalle direttive che hanno modificato l’allegato I per iscrivere la rispettiva sostanza; se tali direttive prevedono termini diversi, si applica la data più tardiva.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 4 prevede l’entrata in vigore della direttiva il 1° giugno 2004. L’articolo 5 stabilisce che gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagricolturasicurezza alimentaresalute e ambiente

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