Direttiva 2004/29
Direttiva 2004/29/CE della Commissione, del 4 marzo 2004, relativa alla fissazione dei caratteri e delle condizioni minime per l'esame delle varietà di viti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva codifica e sostituisce la precedente disciplina sui caratteri minimi e sulle condizioni minime per l'esame delle varietà di vite. Impone agli Stati membri di garantire che gli esami ufficiali per l'ammissione delle varietà di vite vertano sui caratteri minimi indicati nell'allegato I e che siano rispettate le condizioni minime di esecuzione dell'allegato II. Abroga la direttiva 72/169/CEE, facendo però salvi i termini nazionali di attuazione già previsti per gli atti modificativi richiamati. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE ed è rivolta agli Stati membri.
Fissazione a livello UE dei caratteri minimi e delle condizioni minime per l'esame ufficiale delle varietà di vite ai fini dell'ammissione.
Ambito di applicazione
Si applica agli esami ufficiali effettuati dagli Stati membri per l'ammissione delle varietà di vite nel quadro della disciplina sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite. Riguarda sia le varietà di uve da vino e da tavola sia, in parte, le varietà di portinnesto, con riferimento ai controlli in campo e alle verifiche di identità, stabilità e omogeneità. La direttiva è destinata agli Stati membri e opera nel contesto della codificazione della direttiva 72/169/CEE, senza introdurre, nel testo fornito, esclusioni soggettive ulteriori.
Fissazione dei caratteri e delle condizioni minime per l'esame delle varietà di viti
La direttiva 2004/29/CE della Commissione codifica la precedente disciplina comunitaria sull'esame delle varietà di vite, sostituendo la direttiva 72/169/CEE. La finalità è garantire, in modo armonizzato a livello UE, che l'ammissione delle varietà di vite avvenga sulla base di caratteri minimi omogenei e di condizioni minime di prova, in coerenza con il sistema di certificazione e controllo dei materiali di moltiplicazione della vite previsto dalla direttiva 68/193/CEE.
Finalità e contesto normativo
La direttiva si inserisce nel quadro delle norme comunitarie che impongono agli Stati membri di tenere un catalogo delle varietà ufficialmente ammesse alla certificazione e al controllo del materiale di moltiplicazione standard. I considerando evidenziano che l'ammissione delle varietà deve essere verificata tramite esami ufficiali, in particolare controlli in campo, volti ad accertare caratteri sufficienti per descrivere le varietà. La Commissione fissa pertanto a livello UE i caratteri minimi oggetto di esame e le condizioni minime di esecuzione, tenendo conto dello stato delle conoscenze scientifiche e tecniche.
Ambito di applicazione
L'obbligo riguarda gli esami ufficiali effettuati per l'ammissione delle varietà di vite. Il testo distingue, nei relativi allegati, tra:
- varietà di uve da vino e da tavola;
- varietà di portinnesti.
Le prescrizioni incidono sugli esami di identità, stabilità e omogeneità, nonché su alcuni profili fisiologici, colturali e di utilizzazione. Non vengono introdotte nel testo fornito esclusioni specifiche ulteriori rispetto alla distinzione tra categorie varietali.
Obblighi degli Stati membri
L'articolo 1 stabilisce due obblighi principali di risultato:
- gli esami ufficiali per l'ammissione delle varietà di vite devono vertere sui caratteri minimi elencati nell'allegato I;
- gli Stati membri devono vigilare affinché le condizioni minime dell'allegato II siano rispettate nell'esecuzione degli esami.
La direttiva lascia agli Stati membri la scelta delle modalità concrete di organizzazione dei controlli, ma non consente di scendere sotto lo standard minimo armonizzato fissato dagli allegati.
Caratteri minimi da rilevare negli esami
L'allegato I elenca i caratteri minimi oggetto di valutazione, distinguendo tra caratteri morfologici e fisiologici.
Tra i caratteri morfologici per l'identità, la stabilità e l'omogeneità figurano, in particolare:
- germogliamento del tralcio in accrescimento;
- tralcio erbaceo all'epoca della fioritura;
- tralcio legnoso;
- distribuzione dei viticci;
- foglioline apicali;
- foglia adulta;
- fiore;
- grappolo a maturità industriale;
- acino a maturità industriale;
- vinacciolo.
Per i caratteri fisiologici e colturali, l'allegato contempla:
- accertamento delle date fenologiche;
- data del germogliamento;
- data della piena fioritura;
- maturazione, con indicazione della densità o gradazione probabile del mosto, acidità e resa in uva;
- vigoria;
- forma di allevamento;
- produzione, con regolarità, rendimento e anomalie;
- resistenza o sensibilità all'ambiente sfavorevole, agli organismi nocivi e all'eventuale spacco dell'acino;
- comportamento alla moltiplicazione vegetativa, in particolare innesto e taleggio;
- utilizzazione, come vinificazione, tavola, portinnesto o usi industriali.
Condizioni minime per l'esecuzione degli esami
L'allegato II definisce i criteri minimi di esecuzione, articolati in precisazioni ecologiche e modalità tecniche.
Sotto il profilo ecologico, devono essere considerate:
- località;
- condizioni geografiche, compresi longitudine, latitudine, altitudine, esposizione e pendenza;
- condizioni climatiche;
- natura del suolo.
Sotto il profilo tecnico:
- per le varietà di uve da vino e da tavola, sono richiesti 24 ceppi possibilmente su portinnesti diversi, almeno tre annate di produzione, almeno due località ecologicamente differenziate e verifica del comportamento all'innesto con almeno tre varietà di portinnesti;
- per le varietà di portinnesti, sono richiesti 5 ceppi allevati almeno con due forme diverse, 5 anni d'impianto, 3 località ecologicamente differenziate e verifica del comportamento all'innesto con almeno tre varietà di innesti diversi.
Abrogazione della disciplina precedente e continuità degli effetti
L'articolo 2 abroga la direttiva 72/169/CEE, come modificata dagli atti richiamati nell'allegato III, parte A. Tuttavia, restano fermi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle direttive indicati nell'allegato III, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata devono essere letti come riferimenti alla presente direttiva, secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato IV.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono esclusivamente gli Stati membri, ai quali incombe il recepimento e l'applicazione dei criteri minimi fissati a livello comunitario.
Disposizioni principali
Oggetto e obblighi minimi per gli esami ufficiali
L'articolo 1 impone agli Stati membri di stabilire che gli esami ufficiali per l'ammissione delle varietà di vite vertano sui caratteri minimi elencati nell'allegato I e di vigilare affinché le condizioni minime di cui all'allegato II siano osservate nell'esecuzione degli esami. Si tratta di un obbligo di risultato, mentre la scelta delle modalità organizzative e procedurali resta nazionale, nei limiti degli standard fissati dalla direttiva.
Caratteri da esaminare per identità, stabilità e omogeneità
L'allegato I definisce i caratteri morfologici e fisiologici minimi su cui devono vertere gli esami: germogliamento, tralcio erbaceo e legnoso, distribuzione dei viticci, foglioline apicali, foglia adulta, fiore, grappolo, acino e vinacciolo; per i caratteri fisiologici include fenomeni vegetativi, caratteri colturali e utilizzazione. Sono previste indicazioni specifiche per uve da vino, da tavola e portinnesti.
Condizioni minime di esecuzione degli esami
L'allegato II stabilisce i criteri minimi tecnici ed ecologici: località, condizioni geografiche, climatiche e natura del suolo. Per le varietà di uve da vino e da tavola sono richiesti 24 ceppi, almeno tre annate di produzione, almeno due località ecologicamente differenziate e il comportamento all'innesto con almeno tre varietà di portinnesto; per i portinnesti, 5 ceppi, almeno due forme di allevamento, 5 anni d'impianto, 3 località ecologicamente differenziate e comportamento all'innesto con almeno tre varietà di innesto.
Abrogazione della direttiva 72/169/CEE e continuità degli obblighi di attuazione
L'articolo 2 abroga la direttiva 72/169/CEE, come modificata dagli atti elencati nell'allegato III, parte A, ma salva gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle direttive indicati nell'allegato III, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata devono intendersi fatti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza dell'allegato IV.
Entrata in vigore e destinatari
Ai sensi dell'articolo 3, la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.
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