Sentenza n. 1307/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Delibera del Consiglio Comunale del 27.11.2024 del Comune di Monte Argentario, di estremi e contenuti allo stato non meglio conosciuti, con cui il Comune si è autoassegnato concessione demaniale per la durata di anni 50 a decorrere dall’1.01.2025 per aree a terra ed a mare del porto di Porto Ercole destinate alla nautica da diporto, comprensive delle aree in attualità in concessione alla ricorrente, prevedendo l’assunzione degli atti consequenziali nei confronti degli odierni concessionari e di individuare nuovi gestori tramite procedure di subconcessione, con esclusione di indennizzi in favore dei concessionari in essere; - del presupposto atto di indirizzo assunto con delibera della Giunta del Comune di Monte Argentario n. 184 del 3.10.2024; - per quanto occorra possa dell’art. 23 delle NTA del Piano regolatore del Porto di Porto Ercole di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 16.02.2018, nella parte in cui contempla l’opzione ora assunta con le richiamate determinazioni; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui gli eventuali atti dirigenziali di esecuzione delle delibere innanzi richiamate; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 30 dicembre 2024: - della già impugnata Delibera del Consiglio Comunale del 27.11.2024 ora conosciuta anche nei suoi estremi per come pubblicata (delib. C.C. 87/2024) avente ad oggetto “Attuazione dell’art. 23, comma 1, lett. a delle NTA del Piano Regolatore Portuale di Porto Ercole. Concessione demaniale degli ormeggi presenti nell’area portuale in favore del Comune di Monte Argentario”; - dell’Avviso Prot. Int. 0053178 del 9.12.2024 pubblicato dal Dirigente del Dip. II, Sett. 2, Area Pianificazione Territoriale dell’Ufficio Demanio, con cui si rende noto che “il Comune di Monte Argentario, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 27.12.2024, ha deliberato di procedere al rilascio della concessione demaniale marittima per la gestione dell’ambito portuale di Porto Ercole, aree e specchi acquei evidenziati nell’allegata planimetria, per la durata di anni 50 a partire dal 01/01/2025”; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 17 gennaio 2025: - per quanto occorra dell’atto prot. 56093 31.12.2024 dell’Ufficio Demanio del Comune di Monte Argentario avente ad oggetto “Deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 27/11/2024 – Procedimento volto al rilascio, in favore dell’amministrazione comunale, della concessione demaniale marittima relativa ad aree funzionali del Porto di Porto Ercole di cui alla D.C.C. n. 87/2024 - Comunicazioni”; - e degli atti già impugnati per quanto di ragione; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 1° aprile 2025: - della deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Monte Argentario n. 7 del 31.01.2025, avente ad oggetto “Attuazione dell’art. 23, comma 1, lett. a delle NTA del Piano Regolatore Portuale di Porto Ercole. Concessione demaniale degli ormeggi presenti nell’area portuale in favore del Comune di Monte Argentario. Presa d’atto e conferma del deliberato”; - e degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti, per quanto di ragione; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati l’11 aprile 2025: - della Determinazione DIP. 2 – Area Pianificazione Territoriale del Comune di Monte Argentario n. 223 del 27.03.2025, recante (i) il rigetto delle opposizioni presentate con riguardo alla disposta auto-assegnazione in capo al Comune della concessione per cui è causa (cinquantennale degli spazi destinati al diporto nautico a Porto Ercole), (ii) la formalizzazione della ridetta concessione in favore del Comune, (iii) l’approvazione dello schema di atto concessorio in favore del Comune, e dello schema di sub-concessione ex art. 45-bis Codice della Navigazione e relativo Capitolato prestazionale per la gestione dei servizi, con previsione di sub-affidamento limitato al 30.09.2025, che si propone alla ricorrente con prescrizione di accettazione entro dieci giorni, accettazione che si chiede riguardi anche la concessione cinquantennale al Comune alle previste condizioni; - della concessione demaniale marittima rep. n. 1846 del 02.04.2025, rilasciata in favore dello stesso Comune di Monte Argentario; - della nota prot. n. 0013454 del 04.04.2025, con cui l’Ufficio Demanio del Comune di Monte Argentario, dando esecuzione alla suddetta determina n. 227/2025 e alle già gravate delibere n. 87/2024 e n. 7/2025, ha trasmesso alla ricorrente Cidonio la proposta di affidamento provvisorio ex art. 45-bis cit., fino al 30.09.2025, delle aree demaniali già gestite dalla società, con convocazione per la sottoscrizione per il prossimo 14.04.2025, rappresentando che in difetto si procederà allo sgombero delle aree e dei relativi specchi d’acqua in quanto ritenuti occupati sine titulo; - della nota prot. n. 0012476 del 27.03.2025, con cui l’Ufficio Demanio del Comune di Monte Argentario ha comunicato il provvedimento di diniego n. 5/2025 recante il rigetto dell’istanza di rinnovo delle concessioni demaniali marittime n. 28/2018 e n. 29/2018 rilasciate alla società Cidonio; - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale e i successivi motivi aggiunti; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 12 novembre 2025: della Deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Monte Argentario n. 59 dell’01.09.2025, avente ad oggetto “Avvio del procedimento per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza con attuazione del PRP Portuale del Porto di Porto Ercole. Approvazione indirizzi per la richiesta dei pareri necessari per l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE)”, pubblicata sull’Albo Pretorio del Comune dall’11.09.2025 al 26.09.2025, e relativi allegati, tra cui in particolare il PFTE con i connessi Computo Metrico Estimativo e Quadro Economico; - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale e i successivi motivi aggiunti; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 3 dicembre 2025: - della deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Monte Argentario n. 65 del 17.09.2025, pubblicata sull’Albo pretorio fino al 03.10.2025, avente ad oggetto “Integrazione agli indirizzi impartiti con D.C.C. n. 87 del 27/11/2024: gestione diretta, da parte del Comune, per il tramite dell’Azienda Speciale AMA, di parte della concessione demaniale marittima rep. n. 1846 del 02/04/2025”; - della deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Monte Argentario n. 205 del 23.09.2025, pubblicata sull’Albo pretorio fino al 09.10.2025, avente ad oggetto “Atto gestionale attuativo della delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 17/09/2025”; - della deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Monte Argentario n. 74 del 03.10.2025, pubblicata sull’Albo pretorio fino al 18.10.2025, avente ad oggetto “Progetto della concessione di servizi e P.E.F. per la gestione della concessione demaniale rep. 1846 del 02/04/2025 nel Porto di Porto Ercole”, e relativi allegati; - della deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Monte Argentario n. 86 del 24.11.2025, recante “Delibera C.C. n. 74/2025 – Approfondimenti tecnici e allineamenti documentali Porto di Porto Ercole”, e relativi allegati; - per quanto occorra, della deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Monte Argentario n. 75 del 03.10.2025, avente ad oggetto “Presa d’atto dell’aggiornamento al Piano Programma 2025-2027 dell’azienda speciale Argentario Mobilità & Ambiente”, nonché della deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Monte Argentario n. 76 del 03.10.2025, avente ad oggetto “Ricapitalizzazione dell’Azienda Speciale Argentario Mobilità & Ambiente mediante incremento del fondo di dotazione. Adozione e provvedimenti”; - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale e i successivi motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti comunali diretti all'autoassegnazione al Comune, per cinquant’anni, della concessione demaniale marittima relativa al porto di Porto Ercole, nonché successivi atti di formalizzazione, gestione e diniego del rinnovo delle concessioni della società
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo e plurimi motivi aggiunti, le deliberazioni consiliari e giuntali, gli avvisi, gli atti procedimentali, la concessione demaniale marittima rilasciata al Comune, gli atti di affidamento provvisorio ex art. 45-bis del Codice della navigazione, il diniego di rinnovo delle concessioni demaniali già rilasciate alla società e gli ulteriori atti concernenti la gestione diretta o mediante azienda speciale della concessione portuale. Gli atti contestati riguardavano, in particolare, l’autoassegnazione al Comune, per la durata di cinquant’anni a decorrere dal 1° gennaio 2025, delle aree a terra e degli specchi acquei del porto di Porto Ercole, comprese le aree già gestite dalla società, nonché le conseguenti modalità di subconcessione e gestione. Il testo della sentenza non riporta i singoli motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse prima dell’esame del merito.
La decisione
Nel corso del giudizio, il 22 maggio 2026, la difesa della società ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, chiedendo la declaratoria del sopravvenuto difetto di interesse. Il Comune ha aderito a tale richiesta con memoria del 23 maggio 2026. Il TAR ha quindi dichiarato improcedibili il ricorso e tutte le serie di motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare la legittimità degli atti impugnati né i motivi dedotti. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti in ragione dell’adesione del Comune alla definizione processuale.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara, nel corso del giudizio, di non avere più interesse alla decisione e l’amministrazione resistente aderisce a tale richiesta, il giudice amministrativo deve dichiarare improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare il merito delle censure.
- La sopravvenuta carenza di interesse può definire anche unitariamente il ricorso introduttivo e le successive serie di motivi aggiunti, quando la perdita dell’interesse riguarda l’intero thema decidendum.
- L’adesione dell’amministrazione alla declaratoria di improcedibilità può giustificare la compensazione delle spese di giudizio.
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