Cassazione Civile, Ordinanza n. 26678/2024 del 14/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Agenzia delle dogane aveva notificato alla società un avviso di pagamento relativo all'anno d'imposta 2012, contestando l'illegittima applicazione dell'esenzione fiscale prevista per gli autoproduttori di energia elettrica dall'art. 52, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 504/1995 (TUA). La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società, mentre la Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione accogliendo l'appello dell'Ufficio. La società ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza regionale, ma il ricorso non risulta depositato nei termini e nelle forme prescritti; l'Agenzia ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso perché non era stato depositato, come richiesto dall'art. 369, primo comma, c.p.c. La mancata o tardiva produzione del ricorso per cassazione dopo la scadenza del termine è stata ritenuta causa di improcedibilità rilevabile d'ufficio, non sanata dalla costituzione del resistente. Poiché non era stata chiesta la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., il ricorso è stato dichiarato improcedibile. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità in favore dell'Agenzia delle dogane ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 52, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 504/1995
esenzione fiscale per autoproduttori di energia elettrica
norma sostanziale invocata nel merito della pretesa tributaria, oggetto della contestazione amministrativa e del giudizio di merito.
art. 369, primo comma, c.p.c.
il mancato deposito del ricorso per cassazione comporta l'improcedibilità, rilevabile anche d'ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente.
art. 153, comma 2, c.p.c.
in assenza di istanza di rimessione in termini, la parte non può evitare la declaratoria di improcedibilità per il mancato deposito del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
la declaratoria di improcedibilità del ricorso integra il presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
costituisce la base di commisurazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza processuale nei casi previsti dalla legge.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, l'omesso deposito del ricorso nel termine e secondo le modalità dell'art. 369 c.p.c. determina improcedibilità del gravame, rilevabile d'ufficio anche se il resistente si è costituito.
- La costituzione del controricorrente non sana il difetto di deposito del ricorso per cassazione.
- La rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. deve essere tempestivamente richiesta per poter eventualmente superare la decadenza processuale derivante dal mancato deposito.
- La declaratoria di improcedibilità del ricorso per cassazione fa sorgere il presupposto per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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