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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-202/24

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 29 luglio 2024. — MA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Irlanda). — Rinvio pregiudiziale – Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra – Consegna di una persona al Regno Unito ai fini dell’esercizio di un’azione penale – Competenza dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione – Rischio di violazione di un diritto fondamentale – Articolo 49, paragrafo 1, e articolo 52, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principio di legalità dei reati e delle pene – Modifica, sfavorevole per tale persona, del regime di liberazione condizionale. — Causa C-202/24

Giurisprudenza europea62024CJ0202

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta l’ASCC sulla consegna al Regno Unito dopo la Brexit e chiarisce che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve tutelare anche il principio di legalità delle pene sancito dall’articolo 49 della Carta. Se il ricercato lamenta che una riforma successiva del regime di liberazione condizionale potrebbe aggravare la pena, il giudice deve compiere una verifica autonoma e chiedere, se necessario, informazioni o garanzie supplementari al Regno Unito. La sola valutazione già svolta sull’articolo 7 CEDU non basta. Il rifiuto della consegna è possibile solo in presenza di elementi oggettivi e aggiornati che provino un rischio reale di pena più grave.

Consegna al Regno Unito sulla base dell’ASCC: l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve verificare autonomamente se una modifica retroattiva sfavorevole del regime di liberazione condizionale comporti una violazione dell’articolo 49, paragrafo 1, della Carta.

La questione giuridica

Se, nell’esecuzione di mandati d’arresto emessi dal Regno Unito ai sensi dell’ASCC, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione debba procedere a un esame autonomo del rischio di violazione dell’articolo 49, paragrafo 1, della Carta quando la persona ricercata deduca che una modifica successiva e sfavorevole del regime di liberazione condizionale può rendere la pena più grave di quella applicabile al momento del reato, pur avendo già escluso un rischio di violazione dell’articolo 7 CEDU.

Principio di diritto

L’articolo 524, paragrafo 2, e l’articolo 604, lettera c), dell’ASCC, letti con l’articolo 49, paragrafo 1, della Carta, impongono all’autorità giudiziaria dell’esecuzione, quando la persona ricercata deduca che una modifica successiva e sfavorevole del regime di liberazione condizionale potrebbe farle subire una pena più grave di quella applicabile al momento del reato, di svolgere un esame autonomo, concreto e preciso del rischio prospettato; essa può rifiutare la consegna solo se, dopo aver chiesto informazioni e garanzie supplementari allo Stato emittente, disponga di elementi oggettivi, attendibili, precisi e aggiornati che mostrino un rischio reale di aggravamento della portata stessa della pena. La sola esclusione di una violazione dell’articolo 7 CEDU, fondata sulle garanzie generali offerte dal Regno Unito e sulla possibilità di ricorso a Strasburgo, non è sufficiente a esonerare da tale verifica.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 52, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 524, paragrafi 1 e 2, dell’ASCC
  • Articolo 596 dell’ASCC
  • Articolo 599, paragrafo 3, dell’ASCC
  • Articolo 602 dell’ASCC
  • Articolo 603 dell’ASCC
  • Articolo 604, lettera c), dell’ASCC
  • Articolo 613, paragrafo 2, dell’ASCC
  • Articolo 126 dell’accordo sul recesso del Regno Unito dall’Unione europea e dalla Euratom
  • Decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 7 della CEDU
  • Articolo 7, paragrafo 1, della CEDU

Consegna al Regno Unito e modifica del regime di liberazione condizionale

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Supreme Court irlandese nell’ambito dell’esecuzione, in Irlanda, di mandati d’arresto emessi dalle autorità del Regno Unito ai sensi dell’ASCC. Il tema centrale è se il giudice dell’esecuzione debba valutare, alla luce dell’articolo 49, paragrafo 1, della Carta, il rischio che una riforma sopravvenuta del regime di liberazione condizionale comporti una pena più grave di quella applicabile al momento dei fatti.

Fatti e procedimento principale

MA è ricercato per reati di terrorismo asseritamente commessi tra il 18 e il 20 luglio 2020. La High Court irlandese aveva disposto la sua consegna al Regno Unito; la Supreme Court ha poi autorizzato l’impugnazione. Dinanzi al giudice del rinvio, MA sostiene che la consegna sarebbe incompatibile con il principio di legalità dei reati e delle pene, poiché in Irlanda del Nord il regime di liberazione condizionale è stato modificato con effetto dal 30 aprile 2021: per taluni reati di terrorismo, la liberazione condizionale non è più automatica dopo metà pena, ma richiede l’approvazione di un’autorità specializzata e può intervenire solo dopo due terzi della pena.

Normativa rilevante

La Corte richiama:

  • l’articolo 49, paragrafo 1, della Carta, che sancisce il principio di legalità delle pene;
  • l’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, che assicura una protezione almeno corrispondente a quella dell’articolo 7 CEDU;
  • gli articoli 524, 596, 599, 602, 603, 604 e 613 dell’ASCC, che disciplinano il meccanismo di consegna e le garanzie applicabili;
  • l’articolo 126 dell’accordo di recesso, per delimitare la fine del periodo transitorio;
  • la decisione quadro 2002/584/GAI, richiamata solo per chiarire che non si applica ai mandati emessi dal Regno Unito dopo il 31 dicembre 2020.

Ragionamento della Corte

In via preliminare, la Corte precisa che il giudice del rinvio aveva fatto riferimento alla decisione quadro 2002/584, ma questa non è applicabile, poiché riguarda soltanto i mandati d’arresto europei emessi da Stati membri.

La Corte sottolinea che l’ASCC istituisce un sistema di consegna tra Unione e Regno Unito fondato sulla cooperazione e sul rispetto dei diritti fondamentali. L’articolo 524, paragrafo 2, dispone espressamente che nulla della terza parte dell’accordo modifica l’obbligo di rispettare la Carta per l’Unione e i suoi Stati membri.

Pur non esistendo nel sistema dell’ASCC il medesimo presupposto di fiducia reciproca tipico del mandato d’arresto europeo, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può ordinare la consegna se, dopo un esame adeguato, ha valide ragioni per ritenere che la persona corra un rischio reale di violazione dei diritti fondamentali. Tale valutazione non segue però il modello in due fasi elaborato per la decisione quadro 2002/584, che presuppone carenze sistemiche o generalizzate nello Stato emittente.

Nel contesto dell’ASCC, la Corte afferma che il giudice dell’esecuzione deve effettuare una valutazione autonoma e simultanea di tutti gli elementi pertinenti, tenendo conto sia delle norme generali del Regno Unito sia della situazione individuale del ricercato. Il giudice deve inoltre utilizzare gli strumenti previsti dall’accordo: in particolare, chiedere con urgenza le informazioni complementari necessarie ai sensi dell’articolo 613, paragrafo 2, e domandare garanzie supplementari ex articolo 604, lettera c).

Quanto al contenuto dell’articolo 49, paragrafo 1, della Carta, la Corte richiama la giurisprudenza della Corte EDU: una misura che incida soltanto sull’esecuzione della pena, come l’estensione della soglia per la liberazione condizionale, non integra automaticamente una violazione del principio di legalità. Tuttavia, se una misura retroattiva modifica la portata stessa della pena in modo tale da rendere la sanzione più grave di quella originariamente applicabile, si può configurare una violazione dell’articolo 49 della Carta.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che, quando la persona ricercata deduce un rischio di violazione dell’articolo 49, paragrafo 1, della Carta a causa di una modifica sfavorevole del regime di liberazione condizionale intervenuta dopo i fatti, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve procedere a un esame autonomo del rischio prima di decidere sulla consegna. Essa può rifiutare l’esecuzione solo se, dopo aver richiesto informazioni e garanzie supplementari allo Stato emittente, dispone di elementi oggettivi, attendibili, precisi e aggiornati che dimostrino un rischio reale di aggravamento della portata della pena.

Portata pratica della pronuncia

La sentenza rafforza il controllo del giudice dell’esecuzione nei procedimenti di consegna verso il Regno Unito sulla base dell’ASCC, chiarendo che il rispetto della Carta va verificato in modo autonomo anche quando il rischio prospettato non coincide con una violazione dell’articolo 7 CEDU. Per gli operatori, il punto centrale è che la modifica retroattiva delle modalità di liberazione condizionale può assumere rilievo ai fini del principio di legalità delle pene se incide sostanzialmente sull’afflittività della sanzione.

Come è indicizzato

Materiemandato d'arresto e consegnadiritti fondamentaliprincipio di legalità dei reati e delle penecooperazione giudiziaria penale con il regno unitoliberazione condizionale

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