Cassazione Penale, Sentenza n. 21884/2023 del 22/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la riforma parziale della sentenza d'appello: il ricorrente deduce violazione del divieto di reformatio in pejus e inosservanza di norme processuali per avere la Corte d'appello riformulato e aumentato (secondo il ricorrente) il trattamento sanzionatorio rispetto al primo grado, nonché l'adozione di criteri diversi e peggiorativi nella determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente chiarito come il primo giudice avesse, nei fatti, condannato l'imputato per il solo reato di cui all'art. 473, comma 2, e abbia poi rideterminato la pena correggendo errori di calcolo e l'erroneo giudizio di comparazione (dove il primo giudice aveva attribuito prevalenza alle attenuanti generiche sulle aggravanti in violazione dell'art. 69, comma 4). La Corte d'appello ha adottato una pena base di 1 anno e 6 mesi e euro 4.500 di multa, poi ridotta per attenuanti generiche a 1 anno e euro 3.000, e ulteriormente diminuita per la scelta del rito a 8 mesi di reclusione ed euro 2.000 di multa, con pena finale quindi inferiore a quella di primo grado. Nessuna reformatio in pejus è stata riscontrata. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 473 cod. pen., comma 2
La Corte ha ritenuto che il primo giudice, nei fatti, avesse condannato per questa fattispecie (secondo comma) e ha rideterminato la pena avendo come riferimento esclusivo tale reato.
art. 474 cod. pen.
La Corte d'appello ha assolto l'imputato da questo capo di imputazione; la Cassazione ha accettato la ricostruzione conformativa della corte territoriale.
art. 69 cod. pen., comma 4
La Corte ha rilevato che il primo giudice aveva errato nel dare prevalenza alle attenuanti generiche sulle aggravanti, in violazione del disposto di tale norma; tale errore ha influito sulla determinazione della pena e la corte d'appello lo ha corretto.
Principio del divieto di reformatio in pejus
La Corte ricorda che il divieto opera principalmente sulla parte dispositiva della sentenza di primo grado: il giudice d'appello può integrare o precisare la motivazione purché ciò non comporti un aggravio del trattamento sanzionatorio.
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 2922 del 25/10/1999 (Rv. 220529)
Richiamata per affermare che la reformatio in pejus riguarda la parte dispositiva e non impedisce che il giudice d'appello integri o modifichi la motivazione se non deriva un trattamento più grave per l'imputato.
Massime di principio
- Il divieto di reformatio in pejus tutela la parte dispositiva della sentenza: l'appello del condannato non può comportare un peggioramento della pena, ma il giudice d'appello può precisare o correggere la motivazione se ciò non determina un aggravio della sanzione.
- Se la Corte d'appello chiarisce che il primo giudice aveva in realtà ritenuto un determinato capo di imputazione non adeguatamente enunciato nella parte dispositiva, può rideterminare la pena avendo come riferimento quel capo, purché il risultato non sia peggiorativo rispetto al dispositivo originario.
- Gli errori nel calcolo della pena o nella comparazione tra aggravanti e attenuanti (in violazione dell'art. 69 comma 4) possono essere corretti in appello, salvo che la correzione determini un aumento della pena rispetto al dispositivo originario; se il pubblico ministero non impugna, alcune valutazioni non possono essere peggiorative per l'imputato.
- La determinazione della pena deve seguire ordine: pena base, applicazione di aggravanti/attenuanti conformemente ad art. 69, quindi eventuali benefici (es. sconto per scelta del rito); ogni variazione deve rispettare il divieto di reformatio in pejus.
- In casi dubbi il gravame del condannato deve indicare chiaramente in che modo la modifica operata dall'appello abbia effettivamente determinato un peggioramento concreto della posizione sanzionatoria, altrimenti il motivo è destinato a essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
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