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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40410/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del 19/12/2024 che, a seguito di rinvio dalla Prima Sezione penale, ha rideterminato la pena in anni 20, mesi 6 e giorni 20 per la continuazione tra reati già giudicati con rito abbreviato. Contestava la violazione di legge e vizio di motivazione ritenendo che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto applicare l'ordine operativo dettato dalla giurisprudenza della Sez. U. n. 45583/2007 (Volpe), secondo la quale la riduzione di pena per il rito abbreviato si applica dopo il calcolo del cumulo e delle norme sul concorso di reati (tra cui il limite del cumulo materiale previsto dall'art. 78 c.p.), altrimenti si violerebbe l'art. 78 c.p.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione secondo cui, in sede di esecuzione e quando tutti i reati sono stati giudicati con rito abbreviato, la riduzione di pena ex art. 442, comma 2, c.p.p. opera prima dell'applicazione del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall'art. 78 c.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (il Procuratore Generale aveva richiesto inammissibilità e una sanzione di euro 6.000, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., come modificato dalla L. 23/6/2017, n. 103).

Norme richiamate

  • art. 78 cod. pen.

    la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta

    Il criterio moderatore del cumulo materiale limita la pena complessiva a 30 anni; la Corte ha interpretato che, in sede di esecuzione, tale criterio va applicato dopo la riduzione per il rito abbreviato.

  • art. 442, comma 2, cod. proc. pen.

    Prevede la riduzione di pena per il rito abbreviato; in sede di esecuzione (applicazione della continuazione) la riduzione va calcolata prima dell'applicazione dell'art. 78 c.p.

  • art. 187 disp. att. cod. proc. pen.

    Il testo normativo è stato ritenuto compatibile con l'applicazione preventiva della riduzione ex art. 442 c.p.p. prima dell'operatività del limite di cui all'art. 78 c.p. in sede esecutiva.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Disciplina la continuazione nel procedimento esecutivo; la sua applicazione è collegata all'operatività della riduzione prevista per il rito abbreviato in esecuzione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze per ricorsi inammissibili; è stato richiamato come base per la condanna del ricorrente alle spese e per la sanzione a favore della Cassa delle ammende, tenuto conto della modifica introdotta dalla L. n. 103/2017.

  • L. 23 giugno 2017, n. 103

    Ha modificato l'art. 616 c.p.p.; la Corte ha considerato le disposizioni aggiornate nella valutazione della sanzione per l'inammissibilità del ricorso.

  • Sez. U, n. 45583 del 25/10/2007 (Volpe)

    Giurisprudenza che, in sede di cognizione, dispone un ordine applicativo diverso (la riduzione per abbreviazione dopo il cumulo materiale); la Corte ha però distinto la sede di cognizione dalla sede di esecuzione, ritenendo applicativa qui la regola opposta.

  • Sez. 1, n. 9522 del 14/05/2019 (Mabouka)

    Giurisprudenza di legittimità citata a conferma del principio che in sede di esecuzione, con reati già giudicati con rito abbreviato, la riduzione opera prima del cumulo materiale.

  • Sez. 5, n. 43044 del 4/5/2015 (Dedinca)

    Precedente conforme che sostiene l'ordine applicativo adottato dalla Corte in esecuzione.

  • Sez. 1, n. 42316 del 11/11/2010 (Cutaia)

    Altro precedente giurisprudenziale richiamato in senso conforme all'interpretazione seguita dalla Corte.

  • Corte Cost. n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione al rilievo di profili di colpa nella proposizione di atti processuali infondati e al criterio per l'applicazione di sanzioni patrimoniali a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • In sede di esecuzione, quando i reati considerate nella continuazione sono stati tutti giudicati con rito abbreviato, la riduzione prevista per l'abbreviato (art. 442 c.p.p.) va calcolata prima dell'applicazione del limite del cumulo materiale (art. 78 c.p.); il cumulo materiale opera sulla pena già ridotta.
  • In sede di cognizione il criterio è differente: la giurisprudenza (Sez. U. Volpe) prevede che la riduzione per abbreviato si applichi dopo il calcolo del cumulo; è quindi essenziale distinguere tra fase di cognizione e fase di esecuzione.
  • Il giudice dell'esecuzione ha poteri di rideterminazione della pena nei casi tassativamente previsti, ma deve attenersi alla giurisprudenza consolidata e al principio dell'intangibilità del giudicato.
  • Chi propone ricorsi controversi rispetto a un indirizzo giurisprudenziale consolidato rischia l'inammissibilità e la condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende; valutare preventiva fondatezza e conformità agli orientamenti di legittimità prima di proporre ricorso.
  • Per contestare efficacemente l'ordine applicativo (riduzione vs cumulo) in una situazione analoga è necessario dimostrare un contrasto con la giurisprudenza prevalente o sollevare profili di illegittimità costituzionale o di errata applicazione normativa; argomentazioni meramente ermeneutiche contrarie all'indirizzo consolidato sono destinati a insuccesso.

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