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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06366/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore di una società per il pagamento di somme dovute in base a un contratto di fornitura di tubazioni. Nel corso del giudizio il debitore ha pagato la sorte capitale, con conseguente cessazione della materia del contendere su tale voce, mentre è rimasta controversa la debenza degli accessori, in particolare degli interessi e della rivalutazione. Dopo un primo intervento della Corte di cassazione, che ha cassato la decisione di merito indicando che la domanda giudiziale aveva comunque costituito in mora il debitore e che, in difetto di prova di una esigibilità successiva, il giudice del rinvio avrebbe dovuto considerare la domanda come dies a quo degli interessi, la Corte d’appello in sede di rinvio ha riconosciuto gli interessi legali dal 30 gennaio 2002, data della notifica dell’opposizione a decreto ingiuntivo, fino al 25 dicembre 2003, data dell’ultimo pagamento. Con il ricorso per cassazione la società creditrice ha contestato: 1) la violazione dell’art. 384 c.p.c. e del principio di diritto, sostenendo che il giudice del rinvio avrebbe dovuto individuare una decorrenza anteriore degli interessi; 2) l’omesso esame del fatto decisivo della pretesa già liquida ed esigibile, deducendo che il contratto prevedeva pagamenti a stati di avanzamento e a 90 giorni data fattura; 3) la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per non avere considerato l’esigibilità dei crediti e il principio di non contestazione; 4) la violazione degli artt. 112, 115, 167 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che le fatture non erano contestate e che ciò avrebbe dovuto anticipare il momento di esigibilità e quindi la decorrenza degli accessori.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la decisione del giudice del rinvio si è conformata al principio di diritto fissato nella precedente sentenza rescindente: la domanda giudiziale valeva a costituire in mora il debitore e, in mancanza di prova di una esigibilità posteriore, gli interessi decorrevano almeno dalla domanda. Gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili: il secondo perché non è stata adeguatamente illustrata la decisività del fatto asseritamente omesso, a fronte dell’accertamento del giudice di rinvio sulla liquidità del credito dalla messa in mora e sulla mancata prova delle fasi di collaudo; il terzo per genericità e difetto di specificità, non essendo chiarito se e come la questione del collaudo fosse stata dedotta e con quale datazione; il quarto perché la disciplina della non contestazione non può investire la valutazione dei documenti, rimessa al giudice di merito. La Corte ha quindi confermato la condanna della ricorrente alle spese di legittimità e ha dato atto del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 384 c.p.c.

    il giudice del rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione nella sentenza rescindente

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    i motivi formulati sotto tali vizi sono stati scrutinati distinguendo tra violazione di legge, error in procedendo e omesso esame di fatto decisivo

  • art. 112 c.p.c.

    la censura è inammissibile quando non individua specificamente l’omissione decisoria dedotta

  • art. 115 c.p.c.

    il principio di non contestazione non consente di sostituire al giudizio di merito una diversa valutazione dei documenti

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato insieme agli artt. 112 e 2697 c.c. per contestare la mancata considerazione della non contestazione delle fatture

  • art. 2697 c.c.

    richiamato quale regola di riparto dell’onere probatorio in relazione alla dedotta esigibilità dei crediti

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    riconosciuti i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    norma richiamata quale base dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e non può discostarsene nella determinazione del dies a quo degli accessori se non nei limiti consentiti dalla sentenza rescindente.
  • Se la Corte di cassazione ha affermato che la domanda giudiziale ha efficacia di costituzione in mora, gli interessi decorrono almeno dalla domanda, salvo prova di una diversa e successiva esigibilità del credito.
  • Chi deduce che il credito fosse già esigibile in un momento anteriore deve allegare e provare specificamente i fatti storici da cui desumere tale anticipazione, non essendo sufficiente una generica contestazione del diverso apprezzamento di merito.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame di fatto decisivo è inammissibile se non indica in modo puntuale il fatto storico, la sua discussione tra le parti e la sua decisività rispetto alla decisione impugnata.
  • Il principio di non contestazione non può essere invocato per sindacare la valutazione giudiziale dei documenti, poiché tale valutazione resta rimessa al giudice del merito e non si risolve in un fatto storico omesso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveMora
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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