Cassazione Penale, Sentenza n. 1884/2024 del 16/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del tribunale del riesame di Firenze del 22/08/2023 che aveva rigettato la richiesta, formulata ex art. 299 c.p.p., di sostituzione o revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata per plurime ipotesi di violazioni tributarie (artt. 2 e 8 Dlgs. 74/2000). Denunciano vizio di motivazione e violazione di legge (artt. 274 e 275 c.p.p.), sostenendo che il giudice non avrebbe valutato adeguatamente le circostanze favorevoli addotte dalla difesa: incensuratezza, ammissione di responsabilità, scelta del rito abbreviato come fatto nuovo sopravvenuto, cessazione delle cariche societarie e dell'attività illecita dopo la notifica della proroga delle indagini, la delimitazione temporale dei fatti, l'impossibilità oggettiva della recidiva e la mancata fissazione di interrogatorio da parte del P.M. Non avrebbero inoltre dovuto gravare sulla loro posizione l'assenza di un radicale cambio dell'attività lavorativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che il tribunale del riesame avesse effettivamente considerato le osservazioni difensive ma le avesse valutate alla luce di altre circostanze ritenute rilevanti: la sistematicità e la reiterazione delle condotte illecite a favore di più società per un lungo periodo, la possibilità che i ricorrenti potessero avvalersi di ulteriori soggetti giuridici per ripetere le violazioni, la neutralità del fatto di optare per un rito alternativo rispetto a un mutamento di comportamento effettivo, e il breve lasso di tempo trascorso dall'applicazione della misura (circa 5 mesi). Secondo la Corte la motivazione del tribunale era logica e completa e la diversa lettura proposta dalla difesa non può costituire motivo di riforma in sede di legittimità perché equivarrebbe a un sindacato di merito sulla valutazione dei fatti. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali, al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende e al resto come da dispositivo (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 299 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la richiesta di sostituzione o revoca della misura cautelare personale; la vicenda nasce proprio da una istanza proposta ex art. 299 c.p.p.
art. 2 Dlgs. 74/2000
Prevede talune fattispecie di reato in materia tributaria richiamate nell'imputazione principale a carico dei ricorrenti
art. 8 Dlgs. 74/2000
Altro riferimento normativo alle violazioni tributarie contestate nell'ambito del procedimento penale
art. 274 cod. proc. pen.
Riguarda i requisiti della motivazione del provvedimento; i ricorrenti lamentavano vizio di motivazione ai sensi di questa norma
art. 275 cod. proc. pen.
Collega i principi di motivazione e la loro rilevanza ai fini dell'impugnazione; i ricorrenti hanno invocato violazione di tale disposizione
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese in caso di inammissibilità del ricorso e disciplina l'onere delle spese a carico dei ricorrenti
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n. 186
Richiamata dalla Corte per motivare la decisione in merito all'eventuale esenzione da sanzione pecuniaria per chi propone ricorso non meritevole ma non dolosamente inammissibile; nondimeno la Corte ha disposto il versamento equitativo alla Cassa delle Ammende
Massime di principio
- In sede di riesame e in cassazione il giudice può confermare una misura cautelare quando prevalgono elementi che indicano la sistematicità, la reiterazione e l'ampia durata delle condotte illecite: la mera dichiarazione di disponibilità o la cessazione formale di cariche societarie non sono automaticamente sufficienti a escludere il pericolo di reiterazione.
- La scelta di un rito alternativo (es. giudizio abbreviato) o l'ammissione di responsabilità non equivalgono necessariamente a prova di ravvedimento efficace ai fini cautelari; il giudice può rimanere neutro rispetto a tali scelte nel valutare le esigenze cautelari.
- La Corte di Cassazione non sostituisce il giudizio di merito con una rivalutazione dei fatti: se la motivazione del giudice del merito è coerente e logica, le diverse interpretazioni proposte dalle parti in cassazione sono inammissibili.
- Il decorso di un breve periodo temporale dalla applicazione della misura non incide da solo sull'adeguatezza delle esigenze cautelari; serve dimostrare fatti concreti e significativi che rendano venuto meno il pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio.
- Per aumentare le probabilità di ottenere la revoca o la sostituzione di una misura cautelare in casi di reati economico-tributari è utile fornire elementi concreti e documentati: effettiva e duratura cessazione dell'attività illecita, separazione reale e verificabile dalle strutture societarie coinvolte, prova di fattiva collaborazione con le indagini e, se possibile, cambiamenti professionali documentati che riducano il rischio di recidiva.
- La mancata fissazione di un interrogatorio da parte del P.M. non è automaticamente a carico della difesa; tuttavia, la difesa deve comunque produrre elementi comprovanti le affermazioni di buona condotta e di impossibilità di recidiva.
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