Cassazione Penale, Ordinanza n. 34422/2025 del 22/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per bancarotta fraudolenta distrattiva ai capi 1 e 2 e per bancarotta documentale al capo 3. Con il primo e il secondo motivo ha denunciato violazione di legge penale sostenendo che i fatti contestati ai capi 1 e 2 avrebbero dovuto essere riqualificati, almeno in parte, come bancarotta fraudolenta preferenziale, e contestando la ritenuta sussistenza della bancarotta documentale. La Corte rileva però che tali censure non investono specificamente la motivazione della sentenza impugnata, ma prospettano una diversa ricostruzione fattuale e una diversa valutazione del materiale probatorio, senza dedurre un vero travisamento della prova; inoltre, quanto al capo 3, i rilievi sono giudicati generici. Con il terzo motivo ha dedotto violazione di legge per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, ma anche tale doglianza è stata ritenuta meramente assertiva e diretta a ottenere un diverso apprezzamento di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi non formulassero censure di legittimità effettive, ma una richiesta di nuova lettura del fatto e delle prove, senza specifico travisamento probatorio e con argomentazioni generiche; il terzo motivo sulle attenuanti generiche è stato parimenti considerato non idoneo a superare il vaglio di legittimità perché volto solo a ottenere una diversa valutazione di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nell'evidente inammissibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nell'impugnazione, anche a una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
È richiamata per fondare la possibilità di applicare la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità colpevole del ricorso.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
È richiamata quale precedente in tema di condanna alla Cassa delle ammende per inammissibilità dell'impugnazione con profili di colpa.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
È citata per il principio secondo cui censure generiche non integrano un valido motivo di ricorso in cassazione.
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
È citata per il medesimo principio di genericità delle doglianze come difetto di specificità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito limitarsi a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti o una diversa lettura delle prove: il motivo deve aggredire puntualmente la motivazione della decisione impugnata e indicare specifici vizi rilevanti ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
- Il travisamento della prova non può essere dedotto mediante il semplice richiamo parcellizzato di singoli elementi del compendio probatorio, ma richiede una critica specifica e complessiva della decisione.
- Le doglianze formulate in modo generico o assertivo, prive di un concreto confronto con l'iter argomentativo della sentenza impugnata, sono inammissibili.
- La censura sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è inammissibile quando si risolve nella richiesta di un diverso apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso per colpa dell'impugnante legittima la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.
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