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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2469/2025 del 21/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per i reati di partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.), omicidio pluriaggravato e porto/detenzione aggravata di armi. Contesta la sussistenza dei gravi indizi relativi al ruolo di Torino nell'omicidio di Milano Salvatore (sostiene assenza di riscontri da testimoni e telecamere, critica la credibilità del collaboratore Palmieri e l'uso dei tabulati telefonici), la qualificazione mafiosa del sodalizio Scognamiglio (contestando la prova della capacità di intimidazione, dell'assoggettamento e dell'omertà e sottolineando la novità del gruppo) e la intraneità stabile del Torino al clan (sostenendo che gli elementi indicati non dimostrerebbero un contributo continuativo e organico al sodalizio, ma al più una partecipazione occasionale, con l'omicidio come unico fatto rilevante).

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi a carico del Torino: la mancata identificazione visiva o tramite telecamere è compatibile con il ruolo di autista attribuitogli; le dichiarazioni del collaboratore Palmieri sono state valutate e motivate positivamente (coerenza, storia criminale, assenza di moventi ritorsivi) e trovano riscontri nei tabulati telefonici e nella collocazione dell'utenza dell'indagato in prossimità del luogo del delitto; le anomalie sollevate sulla temporanea utilizzazione dell'utenza sono state logicamente confutate dal Tribunale. Quanto all'accusa associativa, la Corte conferma che il giudice del riesame ha valutato nel loro complesso elementi convergenti (stese, aggressioni, omicidio in luogo pubblico, atti estorsivi, elenco di affiliati, percezione da parte di altri clan) idonei a dimostrare la capacità intimidatrice e il radicamento del gruppo, anche se di nuova formazione. Infine la partecipazione dell'indagato a un fatto eclatante come l'omicidio è considerata indice plastico della sua intraneità organica al sodalizio, integrata dalle dichiarazioni e dalle intercettazioni; le censure difensive sono state ritenute generiche o non confrontate con la motivazione del Tribunale.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    La norma impone che per qualificare un'associazione come 'mafiosa' sia dimostrabile la capacità di intimidazione e di determinare assoggettamento e omertà nel contesto territoriale; tale capacità può emergere anche da atti tipici (omicidi, stese, estorsioni) e dalla percezione esterna del gruppo, anche se il sodalizio è di nuova costituzione.

  • art. 292 c.p.p.

    Regola la struttura motivazionale richiesta al giudice del riesame; la decisione deve adeguatamente rappresentare le ragioni sulla gravità indiziaria, conformandosi al modello motivazionale indicato dall'art. 546 c.p.p. con gli adattamenti per i provvedimenti cautelari.

  • art. 546 c.p.p.

    Richiamato come modello strutturale per la motivazione del provvedimento del riesame; sottolinea la necessità di una motivazione logica e congrua anche quando la decisione si fonda su indizi.

  • art. 192 comma 3 c.p.p.

    Evidenzia che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non richiedono per essere valorizzate una prova autonoma sovrapposta, ma possono essere corroborate da riscontri indiziari (es. tabulati) compatibili con il loro racconto.

  • Giurisprudenza consolidata (Sez. U., n. 11 del 22/03/2000; Sez. Un., n. 10 del 28/03/2001 e altre citate)

    Principi richiamati: il sindacato di legittimità sulla motivazione del riesame verifica la congruenza logica e il rispetto dei canoni probatori; è possibile inferire l'esistenza e la natura mafiosa di un sodalizio anche dall'analisi dei delitti realizzati e dalle loro modalità esecutive, se sintomatiche del programma associativo.

Massime di principio

  • In procedimenti cautelari per delitti connessi ad associazioni mafiose, l'assenza di riconoscimento da parte di testimoni oculari o di immagini video non esclude la sussistenza di gravi indizi quando il ruolo contestato (es. autista) non implichi necessariamente la visibilità sulla scena del crimine.
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia, se valutate positivamente dal giudice del merito e corroborate da riscontri indiziari (es. tabulati telefonici, intercettazioni, presenza in luoghi significativi), possono formare nucleo probatorio idoneo a sostenere la misura cautelare; la difesa deve confutare specificamente la congruenza degli elementi e non limitarsi a censure generiche.
  • Per la qualificazione di un gruppo come associazione mafiosa (art. 416-bis) è necessario valutare globalmente la capacità intimidatrice e il radicamento nel territorio: atti ripetuti di violenza, omicidi in luogo pubblico, 'stese' e pratiche estorsive, oltre alla percezione da parte di altre organizzazioni criminali, sono elementi propriamente significativi anche se il clan è di nuova formazione.
  • Il giudice del riesame deve motivare secondo il modello previsto dall'art. 292 c.p.p. (in relazione a art. 546 c.p.p.), mostrando la logica che collega gli indizi alla conclusione sulla gravità indiziaria; la Cassazione controlla che tale motivazione sia congruamente sviluppata ma non sostituisce il libero convincimento del giudice del merito.
  • La partecipazione a un fatto eclatante funzionale all'affermazione del controllo territoriale può assumere valore probatorio rilevante circa l'intraneità organica dell'indagato al sodalizio, specie se integrata da altri elementi indiziari.

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