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Sentenza

Sentenza n. 577/2026 - Genova, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Savona, sez. lav., 13.5.2025, n. 148, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202600135

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del capo della sentenza del Tribunale di Savona relativo alla carta del docente per gli anni scolastici 2020/21-2024/25

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Savona, sez. lavoro, 13 maggio 2025, n. 148, passata in giudicato. La pronuncia civile aveva riconosciuto il diritto della docente a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, del valore di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25, condannando il Ministero al rilascio della carta e all’accredito complessivo di € 2.500,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti fino al saldo. La ricorrente ha notificato la sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione il 21 maggio 2025 ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. Il Ministero si è costituito, ma non ha contestato l’inadempimento né provato l’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo. La ricorrente ha quindi dedotto la persistente inosservanza del giudicato e chiesto l’adozione delle misure necessarie per renderlo effettivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondata l’actio iudicati perché, decorso il termine dilatorio di 120 giorni, il Ministero non ha dimostrato di aver adempiuto al giudicato. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di rilasciare alla ricorrente la carta del docente e di accreditarvi € 2.500,00, oltre ai relativi accessori, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, incaricandolo di provvedere in via sostitutiva entro 30 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza da parte della ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di adottare misure sostitutive, compresa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha verificato il decorso prima di esaminare l’inottemperanza.

  • art. 2697 c.c.

    Incombe a chi invoca l’adempimento l’onere di provarlo; nel caso concreto il Ministero, non contestando né dimostrando l’avvenuto adempimento delle obbligazioni derivanti dal giudicato, non ha assolto l’onere probatorio rilevante nel giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti della pubblica amministrazione, la mancata prova dell’adempimento delle obbligazioni risultanti dal giudicato giustifica l’accoglimento dell’actio iudicati e l’ordine giudiziale di compiere gli atti giuridici e materiali necessari all’esecuzione.
  • Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e, in caso di persistente inerzia dell’amministrazione, nominare un commissario ad acta incaricato di provvedere in via sostitutiva.
  • L’amministrazione che si costituisce nel giudizio di ottemperanza senza contestare l’inadempimento deve comunque fornire la prova dell’avvenuto adempimento delle obbligazioni imposte dal titolo esecutivo; in mancanza, l’inottemperanza può essere ritenuta sussistente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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