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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20186/2024 del 22/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (curatela)

La controversia

La curatela di un fallimento aveva agito contro la banca controparte di un contratto di leasing immobiliare, chiedendo il pagamento di una somma di denaro dopo avere esercitato lo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 72-quater l.fall. Il Tribunale adito aveva declinato la competenza territoriale in favore del foro convenzionale previsto nel contratto, ritenendo che la controversia non rientrasse nella vis attractiva del tribunale fallimentare perché il credito traeva origine da un rapporto contrattuale preesistente alla procedura. Con l'unico motivo di regolamento di competenza, la curatela ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 72-quater l.fall. in relazione agli artt. 19, 20 e 28 c.p.c., sostenendo che l'azione di scioglimento ex art. 72-quater è azionabile solo dopo la declaratoria di fallimento e che il credito che ne deriva sorge per effetto dell'apertura della procedura, con conseguente competenza esclusiva e inderogabile del tribunale fallimentare.

La decisione

La Corte ha accolto il regolamento di competenza, cassando l'ordinanza del Tribunale di Firenze nella parte in cui aveva declinato la competenza e dichiarando competente il Tribunale di Firenze ai sensi dell'art. 24 l.fall. Ha ritenuto che il credito fatto valere dalla curatela, pur fondato su un contratto preesistente, trae il suo immediato presupposto dall'esercizio del potere di scioglimento attribuito al curatore dall'art. 72-quater l.fall., dunque sorge per effetto dell'apertura del fallimento e rientra nella competenza esclusiva e inderogabile del tribunale fallimentare. Ha inoltre precisato che l'accoglimento determina, per effetto espansivo interno ex art. 336, primo comma, c.p.c., la caducazione del capo sulle spese del giudizio di merito, che dovrà essere ridiscusso dal giudice competente. La resistente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 72-quater l.fall.

    Lo scioglimento del contratto di leasing da parte del curatore costituisce il presupposto immediato del credito azionato e può essere esercitato solo dopo l'apertura del fallimento.

  • art. 24 l.fall.

    La controversia rientra nella competenza esclusiva e inderogabile del tribunale fallimentare quando il credito deriva dall'apertura della procedura concorsuale.

  • art. 19 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme di competenza territoriale, ma ritenuto recessivo rispetto alla competenza fallimentare.

  • art. 20 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra i criteri generali di competenza territoriale, ma non applicabile in presenza della competenza esclusiva del tribunale fallimentare.

  • art. 28 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra i criteri generali di competenza territoriale, ma superato dalla disciplina speciale concorsuale.

  • art. 336, primo comma, c.p.c.

    L'accoglimento del regolamento travolge automaticamente il capo sulle spese del giudizio di merito per effetto espansivo interno.

Massime di principio

  • Le controversie promosse dal curatore per ottenere le conseguenze economiche dello scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 72-quater l.fall. rientrano nella competenza esclusiva del tribunale fallimentare, perché il credito nasce per effetto dell'apertura del fallimento e dell'esercizio del potere del curatore.
  • Ai fini della competenza, non assume rilievo decisivo che il rapporto negoziale da cui trae origine la pretesa sia preesistente alla procedura: ciò che conta è che la concreta azione del curatore e il relativo credito siano conseguenza diretta della procedura concorsuale.
  • Il foro convenzionale pattuito nel contratto non può derogare alla competenza funzionale ed esclusiva del tribunale fallimentare quando la domanda sia strettamente derivante dal fallimento.
  • L'accoglimento del regolamento di competenza comporta la caducazione del capo sulle spese del giudizio di merito per effetto espansivo interno, con rinvio al giudice competente per la sua rideterminazione.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeCompetenzaSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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