Risoluzione n. 195 del 31/07/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate riconosce che la società incorporante non residente, ma identificata direttamente in Italia ex art. 35-ter DPR 633/1972, può utilizzare in compensazione il credito IVA maturato dalla società incorporata. La fusione non impedisce inoltre gli adempimenti IVA successivi, che vanno gestiti con il modello ANR/1 e con la dichiarazione IVA articolata nei moduli riferiti a incorporante e incorporata.
Compensazione del credito IVA in caso di fusione tra società non residenti identificate direttamente in Italia
Compensazione del credito IVA nella fusione tra soggetti non residenti identificati in Italia
La risoluzione esamina il caso di una fusione per incorporazione tra due società lussemburghesi entrambe identificate direttamente in Italia ai fini IVA ai sensi dell’art. 35-ter del DPR 633/1972. Il tema centrale è se la società incorporante possa utilizzare in compensazione il credito IVA maturato dalla società incorporata, nonché come gestire i conseguenti adempimenti dichiarativi e operativi.
Fatti oggetto dell’interpello
La società istante, a seguito di fusione per incorporazione avvenuta in Lussemburgo, ha assunto la denominazione della società incorporata. Entrambe le società erano identificate direttamente in Italia. Al momento della fusione, la società incorporata vantava un credito IVA verso l’erario pari a euro 33.496,86.
La società chiede se possa:
- utilizzare in compensazione tale credito con i debiti IVA relativi alle liquidazioni periodiche successive alla fusione;
- indicare correttamente il credito nella dichiarazione annuale IVA;
- superare le possibili difficoltà operative derivanti dal fatto che il modello ANR/1 non prevede una sezione specifica per le operazioni straordinarie.
Soluzione prospettata dal contribuente
La società ritiene di poter applicare, anche in questo caso, la disciplina normalmente seguita nelle fusioni tra società italiane, utilizzando il credito IVA dell’incorporata nelle liquidazioni successive alla fusione e presentando la dichiarazione annuale IVA 2006 con un’unica dichiarazione, secondo le istruzioni previste per i soggetti residenti.
A fondamento di tale tesi richiama la natura dell’identificazione diretta ex art. 35-ter, che attribuisce al soggetto non residente lo status di soggetto passivo IVA in Italia, almeno limitatamente agli adempimenti connessi a tale tributo.
Quadro normativo richiamato
L’Agenzia richiama il combinato disposto degli artt. 17, secondo comma, e 35-ter del DPR 633/1972. In base a tali norme, i soggetti non residenti che esercitano attività in un altro Stato membro dell’Unione europea o in un Paese terzo con rapporti di reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta possono assolvere gli obblighi IVA in Italia mediante identificazione diretta, in alternativa alla nomina del प्रतिनिधante fiscale.
L’identificazione diretta avviene mediante il modello ANR/1, con attribuzione della partita IVA da utilizzare nelle dichiarazioni e negli altri atti richiesti. Dal 1° gennaio 2006 il modello deve essere presentato esclusivamente al Centro Operativo di Pescara, prima dell’inizio delle operazioni oppure entro 30 giorni dalla variazione dei dati o dalla cessazione dell’attività.
Valutazione dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene condivisibile la soluzione proposta. Sottolinea che l’istituto dell’identificazione diretta consente al soggetto non residente di mantenere il proprio status, ma al tempo stesso di esercitare i diritti e adempiere gli obblighi IVA previsti per le operazioni rilevanti in Italia, assumendo quindi la qualità di soggetto passivo ai fini IVA.
Di conseguenza, anche nelle operazioni straordinarie tra soggetti non residenti identificati direttamente in Italia, trovano applicazione gli stessi diritti e obblighi previsti dalla disciplina IVA. Tra questi rientra anche il diritto della società incorporante di utilizzare in compensazione il credito IVA della società incorporata con i propri debiti IVA.
Effetti della fusione e continuità dei rapporti IVA
La risoluzione richiama il principio di continuità nelle trasformazioni sostanziali soggettive: la società incorporante subentra nei diritti e negli obblighi della società incorporata ed è quindi legittimata anche a utilizzare i crediti d’imposta di quest’ultima, oltre a dover adempiere agli obblighi conseguenti alla fusione.
In particolare:
- ai fini IVA, la società incorporante deve presentare nei termini la dichiarazione di variazione dati mediante modello ANR/1;
- anche la società incorporata non residente identificata direttamente in Italia deve presentare il modello ANR/1 per evidenziare la cessazione dell’attività;
- dalla prima liquidazione successiva alla data di efficacia della fusione, l’incorporante deve far confluire nella propria liquidazione anche gli elementi contabili riferiti all’incorporata per il periodo precedente all’incorporazione.
Dichiarazione annuale IVA
La società incorporante deve presentare la dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si producono gli effetti della fusione. Tale dichiarazione deve essere composta:
- dal frontespizio;
- da due moduli, uno per la società incorporante e uno per la società incorporata.
Il credito IVA dell’incorporata, non ancora utilizzato in compensazione, dovrà emergere in sede di dichiarazione IVA.
Indicazioni operative sul modello ANR/1
L’Agenzia osserva che la mancanza, nel modello ANR/1, di una sezione espressamente dedicata alle operazioni straordinarie, a differenza di quanto previsto nel modello AA7/8 per i soggetti residenti, non impedisce alla società incorporante non residente di esercitare il diritto alla compensazione del credito IVA dell’incorporata.
Il modello ANR/1 serve infatti a comunicare tempestivamente all’Erario le variazioni dell’assetto societario, non a certificare o determinare il credito derivante dalla fusione, che deve invece risultare dalla dichiarazione IVA.
Per consentire un puntuale riscontro dei dati identificativi del contribuente, l’Agenzia ritiene opportuno compilare il quadro "allegati" del modello ANR/1, inserendovi tutte le informazioni utili, comprese quelle relative alle operazioni straordinarie.
Conclusione
La risoluzione conclude che la società incorporante non residente, ma identificata direttamente in Italia, può utilizzare in compensazione il credito IVA della società incorporata nelle liquidazioni periodiche successive alla fusione. Restano fermi gli obblighi di variazione dati, cessazione attività e presentazione della dichiarazione annuale IVA secondo le modalità indicate dall’Agenzia.
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