Risoluzione n. 198 del 1/08/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate conferma che l’Istituto ALFA, in quanto amministrazione dello Stato, può essere esonerato dalla prestazione della garanzia prevista per i rimborsi IVA ex articolo 38-bis del DPR 633/1972. L’esonero non è limitato agli anni originariamente oggetto della precedente risoluzione, ma vale ogni volta che il rimborso sia eseguito nei confronti di amministrazioni statali.
Esonero dalla polizza fideiussoria per rimborso IVA a favore dell'Istituto ALFA
Esonero dalla garanzia per il rimborso IVA a favore dell’Istituto ALFA
La risoluzione esamina la possibilità di esonerare l’Istituto ALFA dalla prestazione della polizza fideiussoria richiesta per ottenere il rimborso di crediti IVA in via accelerata. L’Agenzia delle Entrate conclude che l’esonero spetta in via generale, purché permanga la natura di pubblica amministrazione dell’istante.
Oggetto dell’istanza e questione posta
L’istanza di interpello riguarda l’esatta applicazione dell’articolo 38-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione a richieste di rimborso IVA presentate dall’Istituto ALFA per gli anni indicati nel testo e per eventuali annualità successive. L’istituto svolge, in via principale ma non esclusiva, un’attività commerciale consistente nella vendita a prezzo politico della documentazione nautica ufficiale obbligatoria per chi va per mare.
L’istante segnala di aver già ottenuto in passato un esonero dall’obbligo di garanzia sulla base della risoluzione n. 1990 del 30 aprile 1994. Tuttavia, l’ufficio competente ritiene che tale esonero sia limitato agli anni allora considerati. Da qui la richiesta di conferma che l’esonero valga anche per i rimborsi attuali e futuri.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istituto ALFA sostiene che, essendo un’Amministrazione statale, possa essere esonerato dall’obbligo di prestare le garanzie previste dall’articolo 38-bis del DPR n. 633 del 1972 per:
- i crediti IVA indicati nelle dichiarazioni relative agli anni già oggetto dell’istanza;
- gli eventuali crediti indicati nelle dichiarazioni IVA degli anni successivi.
Quadro normativo richiamato
L’Agenzia richiama due disposizioni che prevedono l’esonero dall’obbligo di cauzione a favore delle amministrazioni dello Stato:
- l’articolo 19 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, che consente l’esonero dalle cauzioni dovute a garanzia dei tributi gravanti sui prodotti soggetti a imposta di fabbricazione, imposta erariale di consumo e diritti erariali;
- l’articolo 90 del DPR 23 gennaio 1973, n. 43, che consente l’esonero dalla cauzione per i diritti doganali gravanti sulle merci proprie o di terzi oggetto delle operazioni doganali effettuate dalle amministrazioni dello Stato.
Secondo l’Amministrazione, tali norme hanno portata generale e possono essere estese anche alla procedura di rimborso disciplinata dall’articolo 38-bis del DPR n. 633 del 1972. Viene inoltre richiamata la risoluzione prot. n. 141 del 5 giugno 1995.
Richiamo alla precedente risoluzione del 1994
La risoluzione ribadisce quanto già espresso nella risoluzione n. 1990 del 30 aprile 1994, nella quale era stato affermato che l’Istituto ALFA poteva essere esonerato dalla presentazione della polizza fideiussoria, in quanto pubblica amministrazione. L’Agenzia precisa che tale precedente non si limita agli anni allora indicati, ma opera finché permane in capo all’istante la natura di pubblica amministrazione espressamente riconosciuta.
Conclusione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia conferma la correttezza della soluzione prospettata dall’istante e afferma che l’esonero dall’obbligo di prestare le garanzie di cui all’articolo 38-bis del DPR n. 633 del 1972 può essere riconosciuto dagli uffici senza necessità di ulteriori pronunce ogni volta che il rimborso sia eseguito nei confronti di amministrazioni dello Stato.
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