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Risoluzione

Risoluzione n. 201 del 2/08/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che le agevolazioni dell’art. 9, comma 2, d.P.R. 601/1973 si applicano solo ai trasferimenti immobiliari regolarizzati ai sensi dell’usucapione speciale di cui all’art. 1159-bis, comma 2, c.c., e non alle ordinarie sentenze di usucapione ex comma 1. Nel caso esaminato, quindi, si applicano l’imposta di registro secondo la tariffa ordinaria e le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale.

Agevolazioni fiscali per sentenze di usucapione di fondi rustici in zona montana

Agevolazioni fiscali per sentenze dichiarative di usucapione di fondi rustici in zona montana

La risoluzione esamina il trattamento fiscale, ai fini di imposta di registro, ipotecaria e catastale, dei provvedimenti giudiziali che accertano l’usucapione di fondi rustici situati in comuni montani. Il punto centrale è stabilire se l’agevolazione prevista dall’art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 601/1973 possa applicarsi anche alle sentenze dichiarative di usucapione oppure solo a specifiche ipotesi di usucapione speciale.

Quesito del contribuente

La contribuente dichiara di coltivare da tempo alcuni terreni ubicati in zona montana, di proprietà di un soggetto ormai anziano e residente in Germania, e di voler promuovere un giudizio per ottenere la declaratoria di usucapione. Chiede quindi quale sia il regime fiscale applicabile ai provvedimenti giudiziali di trasferimento di immobili situati in comuni montani a seguito di usucapione.

Tesi prospettata nell’istanza

La contribuente sostiene che il beneficio dell’art. 9, comma 2, d.P.R. n. 601/1973 riguardi i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo, quindi anche quelli a titolo originario come l’usucapione. Richiama inoltre:

  • l’art. 1159-bis c.c., che disciplina l’usucapione speciale per i fondi rustici in area montana;
  • l’art. 3 della legge n. 346/1976, che consente di chiedere il riconoscimento del diritto di proprietà con ricorso al pretore;
  • l’art. 4 della medesima legge, che richiama le agevolazioni dell’art. 9, comma 2, d.P.R. n. 601/1973. In base a tale ricostruzione, ritiene che il provvedimento giudiziale debba essere tassato in misura fissa.

La contribuente osserva inoltre che la circolare n. 267 del 16 ottobre 1997, nel negare le agevolazioni della legge n. 604/1954 all’usucapione, non potrebbe essere estesa alla diversa disciplina della legge n. 346/1976 e del d.P.R. n. 601/1973, che sarebbero riferiti anche agli acquisti per usucapione in zona montana.

Quadro normativo richiamato dall’Agenzia

L’Agenzia delle Entrate richiama le disposizioni rilevanti:

  • articolo 8 della tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986, nota II-bis, secondo cui i provvedimenti che accertano l’acquisto per usucapione di beni immobili o diritti reali di godimento sono soggetti all’imposta secondo l’art. 1 della tariffa;
  • articolo 1159-bis c.c., che prevede due ipotesi di usucapione speciale della piccola proprietà rurale:
    • possesso continuato per 15 anni di fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni montani, ai sensi del comma 1;
    • decorso di 5 anni dalla trascrizione del titolo di acquisto in buona fede, idoneo in astratto a trasferire la proprietà, ai sensi del comma 2;
  • articolo 4 della legge n. 346/1976, che estende le agevolazioni dell’art. 9, comma 2, d.P.R. n. 601/1973 ai trasferimenti immobiliari regolarizzati secondo la procedura dell’usucapione speciale che abbiano realizzato arrotondamento o accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici;
  • articolo 9, comma 2, d.P.R. n. 601/1973, che prevede per i trasferimenti di proprietà di fondi rustici nei territori montani, a scopo di arrotondamento o accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, l’imposta di registro e ipotecaria in misura fissa e l’esenzione dall’imposta catastale.

Interpretazione dell’Agenzia

Secondo l’Agenzia, l’art. 4 della legge n. 346/1976 prevede un regime di favore specifico e circoscritto per i trasferimenti immobiliari regolarizzati mediante la particolare procedura dell’usucapione speciale. Il riferimento testuale ai “trasferimenti immobiliari regolarizzati a norma…” conduce a ritenere che l’agevolazione sia limitata alle ipotesi di cui al comma 2 dell’art. 1159-bis c.c., ossia a quelle in cui vi sia un titolo di acquisto in buona fede trascritto e idoneo, e non si estenda agli acquisti a titolo originario previsti dal comma 1.

Esito del caso concreto

Nel caso oggetto di interpello, la contribuente prospetta un giudizio volto alla declaratoria di usucapione per terreni coltivati da oltre vent’anni e risulta iscritta come coltivatrice diretta negli elenchi INPS. Tuttavia, dal contenuto dell’istanza non emerge che ricorra l’ipotesi del comma 2 dell’art. 1159-bis c.c.

Pertanto, l’Agenzia ritiene applicabile la regola generale:

  • l’imposta di registro si applica secondo l’art. 1 della tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986, come richiamato dalla nota II-bis dell’art. 8;
  • le imposte ipotecaria e catastale si applicano in misura proporzionale, ai sensi del d.lgs. n. 347/1990.

Conclusione

La risoluzione conclude che le agevolazioni dell’art. 9, comma 2, d.P.R. n. 601/1973 non spettano alle ordinarie sentenze dichiarative di usucapione ex art. 1159-bis, comma 1, c.c., ma solo ai trasferimenti rientranti nell’usucapione speciale di cui al comma 2 e regolarizzati secondo la legge n. 346/1976. Nel caso specifico, quindi, non opera la tassazione in misura fissa invocata dalla contribuente, ma il regime ordinario con imposta di registro secondo tariffa e imposte ipotecaria e catastale proporzionali.

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