Cassazione Civile, Ordinanza n. 15930/2025 del 14/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
La lite nasce da un'intimazione di pagamento emessa per il mancato pagamento di cinque carichi iscritti a ruolo, relativi a tre cartelle per bollo auto e due per TARSU/TIA, per un importo complessivo di euro 3.761,94. La contribuente aveva impugnato l'intimazione davanti alla CTP, che aveva deciso il ricorso; in appello la CTR aveva dichiarato l'impugnazione inammissibile per tardività, ritenendo applicabile un termine breve di 60 giorni e negando la rilevanza della sospensione feriale. La società concessionaria ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, dei quali il testo riportato sviluppa il primo: violazione di legge per avere la CTR applicato il termine breve anziché il termine lungo semestrale ex art. 327 c.p.c., senza considerare la sospensione feriale dei termini. Il ricorrente sostiene che, dalla pubblicazione della sentenza di primo grado al deposito dell'appello, il termine risultava rispettato se computato correttamente con l'aggiunta del periodo feriale. Gli altri motivi restano assorbiti.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: ha affermato che, in assenza di notificazione della sentenza, si applica il termine lungo semestrale per impugnare, al quale va aggiunta la sospensione feriale dei termini processuali. Poiché il dies ad quem cadeva il 14 ottobre 2019, l'appello doveva considerarsi tempestivo. Conseguentemente, la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, in diversa composizione, perché riesamini la causa nel merito e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
è richiamato come base del motivo per violazione e falsa applicazione di legge
art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
è evocato dalla ricorrente in relazione ai termini dell'impugnazione nel processo tributario
art. 1 L. n. 742/1969
viene richiamato per la sospensione feriale dei termini
art. 155, commi 4 e 5, c.p.c.
la Corte ne afferma l'applicabilità generale, compresa la proroga al primo giorno non festivo quando la scadenza cade di sabato o in giorno festivo
art. 327 c.p.c.
"indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza"
si applica il termine lungo semestrale quando la sentenza non sia notificata
artt. 91 e 92 del R.D. 12/1941
sono richiamati nel contesto della sospensione dei termini feriali
Massime di principio
- Quando la sentenza impugnata non risulta notificata, il termine per proporre l'impugnazione è quello lungo semestrale e non il termine breve.
- Nel computo del termine lungo per impugnare deve aggiungersi la sospensione feriale dei termini processuali, se ricorrente.
- La proroga al primo giorno non festivo quando la scadenza cade di sabato o in giorno festivo opera con portata generale anche per il termine lungo di impugnazione.
- Se il giudice di merito dichiara tardiva l'impugnazione per avere applicato un termine errato, la relativa sentenza va cassata con rinvio per nuovo esame, anche del merito e delle spese.
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