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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18008/2025 del 02/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio in cui l'appello proposto dalla società ricorrente contro una sentenza del Tribunale è stato dichiarato inammissibile per tardività, perché la Corte d'appello ha ritenuto valida la notificazione della sentenza di primo grado e quindi decorso il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. La sentenza era stata notificata due volte presso l'ufficio della società: prima tramite raccomandata, con avviso di ricevimento sottoscritto da un soggetto indicato come Luciano Di Bella, e poi, munita di formula esecutiva e insieme a precetto, nelle mani dello stesso soggetto, qualificato dall'ufficiale giudiziario come dipendente addetto al ritiro. La società ha impugnato in cassazione deducendo violazione degli artt. 325 e 327 c.p.c., in relazione agli artt. 101, 137 e 138 c.p.c. e all'art. 11 l. n. 53/1994, sostenendo che gli atti erano stati consegnati a un soggetto diverso dal destinatario, che le società del circuito di assistenza agricola indicate nella notificazione non avevano poteri rappresentativi né legittimazione a ricevere atti per conto della società, e che la notificazione era quindi nulla. Ha inoltre sostenuto che l'eventuale affidamento del notificante sulla correttezza della consegna non poteva sostituire la materiale ricezione da parte del destinatario effettivo, ma al più incidere su decadenze e rimessione in termini.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il unico motivo di ricorso. Ha affermato che, anche superata la tradizionale distinzione tra nullità e inesistenza della notificazione, resta ferma la regola secondo cui la notificazione eseguita a persona comunque collegata con il destinatario fa presumere iuris tantum la conoscenza dell'atto e del processo da parte del destinatario. Nel caso concreto, la consegna era avvenuta presso l'ufficio della società e a un soggetto qualificato come dipendente addetto al ritiro, sicché la società non poteva limitarsi ad allegare la mera nullità della notificazione per vincere la presunzione di conoscenza. Di conseguenza, è stata confermata la tardività dell'appello e, in cassazione, il ricorso è stato rigettato. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con distrazione in favore del difensore del controricorrente, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 325 c.p.c.

    individua il termine breve per impugnare decorrente dalla notificazione della sentenza; se la notificazione è idonea a far presumere la conoscenza dell'atto, l'impugnazione successiva è tardiva.

  • art. 327 c.p.c.

    ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione tardiva del contumace involontario, il soggetto che impugna deve allegare e dimostrare non solo il vizio della notificazione, ma anche di non aver avuto conoscenza del processo per effetto di quel vizio.

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in collegamento con le regole sulla conoscenza degli atti processuali, ma non oggetto di autonoma ratio decisoria.

  • art. 137 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme sulle notificazioni, senza autonoma elaborazione decisiva nel provvedimento.

  • art. 138 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme sulle notificazioni, senza autonoma elaborazione decisiva nel provvedimento.

  • art. 11 l. n. 53/1994

    richiamato quale disciplina della notificazione eseguita a mezzo di avvocato, ma la Corte non accoglie la tesi della nullità automatica invocata dalla ricorrente.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    base del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge.

  • art. 93 c.p.c.

    consente la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    impone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato con riferimento al contributo unificato.

  • l. 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamata quale norma modificativa dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Ai fini dell'impugnazione tardiva del contumace involontario, non basta allegare il vizio della notificazione dell'atto introduttivo: occorre anche provare di non aver avuto conoscenza del processo per effetto di quel vizio.
  • Quando la notificazione è eseguita presso un luogo riconducibile al destinatario e consegnata a persona a lui collegata, opera una presunzione iuris tantum di conoscenza della pendenza del giudizio, superabile solo con prova contraria specifica.
  • La mera deduzione della nullità della notificazione non è sufficiente, di per sé, a escludere la decorrenza del termine breve di impugnazione se le concrete modalità di consegna rendono plausibile la conoscenza dell'atto da parte del destinatario.
  • Dopo il superamento della distinzione tra nullità e inesistenza della notificazione, la verifica della tempestività dell'impugnazione deve concentrarsi sulle concrete modalità del procedimento notificatorio e sul loro effettivo impatto sulla conoscenza dell'atto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

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