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Sentenza

Sentenza n. 16452/2026 - Roma, Sezione 2B

per la nullità del provvedimento n. 202617668, del 29/06/2026, e per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del per il Lazio, Sez. II, n. 8379/2026, pubblicata il 06.05.2026.

Giustizia amministrativa202609181

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: diniego del visto d’ingresso per motivi di studio, adottato dal Consolato Generale d’Italia a Istanbul il 29 giugno 2026, ritenuto nullo per violazione del giudicato contenuto nella sentenza TAR Lazio n. 8379/2026

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente visto)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito congiuntamente per la declaratoria di nullità del nuovo diniego del visto e per l’ottemperanza alla sentenza TAR Lazio, Sez. II, n. 8379/2026 del 6 maggio 2026, che aveva annullato un precedente diniego fondato sulla segnalazione del richiedente nel Sistema d’informazione Schengen (SIS) da parte della Grecia. La precedente sentenza aveva prescritto che, in sede di riesame, l’amministrazione accertasse in concreto se, alla luce delle ragioni della segnalazione, lo straniero costituisse una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica. Il ricorrente ha dedotto violazione ed elusione del giudicato, eccesso di potere per sviamento e travisamento dei fatti e nullità ai sensi dell’art. 21-septies l. 241/1990, sostenendo che il diniego del 29 giugno 2026 riproducesse le ragioni già censurate senza compiere la valutazione individuale prescritta. Ha chiesto un termine di quindici giorni per l’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e una misura coercitiva per gli eventuali ritardi. Il Ministero dell’Interno è stato eccepito come privo di legittimazione passiva, non avendo emanato l’atto controverso.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha estromesso il Ministero dell’Interno per carenza di legittimazione passiva, poiché nessun provvedimento di tale dicastero era in discussione. Ha dichiarato nullo il nuovo diniego: la sentenza n. 8379/2026 lasciava all’amministrazione il margine discrezionale ordinariamente proprio della valutazione delle domande di visto, ma aveva fissato un vincolo conformativo puntuale, imponendo una valutazione individuale e concreta della minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica, non desumibile automaticamente dalla segnalazione SIS. Il Consolato ha invece reiterato il diniego per le medesime ragioni già censurate e l’amministrazione ha riproposto una questione di applicabilità analogica già esaminata e coperta dal giudicato. È stato ordinato al Consolato di rideterminarsi entro quindici giorni dalla notificazione della sentenza, rispettando il vincolo conformativo. In caso di persistente inottemperanza, provvederà, nei successivi quindici giorni, il Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nominato commissario ad acta con facoltà di delega. Il Ministero degli Affari Esteri è stato condannato alle spese per euro 4.000,00 oltre accessori di legge, con attribuzione al difensore.

Norme richiamate

  • art. 21-septies l. 241/1990

    Come noto, l’art. 21-septies della legge n. 241/1990 sanziona con la nullità l’atto amministrativo che, tra l’altro, si ponga in contrasto con un precedente giudicato.

    È nullo l’atto amministrativo che violi il giudicato, riproducendo vizi già censurati o ponendosi in contrasto con prescrizioni puntuali della decisione.

  • art. 112, comma 2, lett. a), c.p.a.

    Con gravame proposto ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. a), c.p.a., parte ricorrente agiva uno actu domandando la declaratoria della nullità del provvedimento di diniego del visto di ingresso sul territorio nazionale per motivi di studio emesso dal Consolato Generale d’Italia ad Istanbul il 29 giugno 2026 (prot. n. 202617688) e chiedendo altresì che fosse prestata ottemperanza alla sentenza n. 8379/2026 del 6 maggio 2026 di questa Sezione.

    La disposizione consente di proporre in sede di ottemperanza la domanda diretta a far dichiarare la nullità dell’atto amministrativo adottato in violazione o elusione del giudicato.

  • art. 60 c.p.a.

    Alla camera di consiglio del 6 ottobre 2026, previo avviso di possibile definizione dell’affare ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa veniva trattenuta in decisione.

    La causa è stata definita con sentenza in camera di consiglio, previo avviso alle parti della possibile decisione ai sensi dell’art. 60 c.p.a.

  • art. 93 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in favore del ricorrente, nella misura indicata in dispositivo con attribuzione ex art. 93 c.p.c. del relativo importo in favore dell’avv. Angelo Supino, come richiesto nelle conclusioni dell’atto introduttivo.

    Le spese liquidate a favore della parte vittoriosa possono essere attribuite al difensore antistatario quando ciò sia richiesto.

Massime di principio

  • La violazione del giudicato ricorre quando l’amministrazione, esercitando nuovamente la stessa potestà, riproduce vizi già censurati o contrasta con prescrizioni puntuali della sentenza; l’elusione ricorre quando l’attività formalmente esecutiva è diretta, mediante manifesto sviamento, ad aggirare tali prescrizioni.
  • Il giudizio di ottemperanza può sindacare il nuovo atto solo quando dal giudicato derivi un obbligo puntuale e vincolato, integralmente desumibile nei suoi tratti essenziali dalla sentenza. Se residuano margini di discrezionalità e l’amministrazione adotta motivi negativi ulteriori e diversi, l’atto è soggetto all’ordinario regime d’impugnazione per vizi di legittimità.
  • Quando il giudicato annulla un diniego fondato sulla sola esistenza di una segnalazione SIS e prescrive una valutazione concreta della minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica, l’amministrazione non può reiterare il diniego senza tale valutazione né rimettere in discussione questioni già definite dalla sentenza passata in giudicato.
  • In sede di riesame di una domanda di visto, la segnalazione SIS non può essere assunta automaticamente come ragione sufficiente del diniego: occorre una valutazione individuale e concreta della posizione dello straniero e dell’eventuale minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica, nel rispetto del vincolo conformativo del giudicato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoGiudizio di ottemperanza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiNullità del provvedimentoOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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