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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29784/2024 del 19/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (sindacalista)

La controversia

Un lavoratore aveva agito davanti al Tribunale chiedendo il risarcimento dei danni nei confronti di una sindacalista, deducendo di non avere percepito quanto gli sarebbe spettato in relazione alla mancata o inesatta informazione resa nelle trattative concernenti l'indennità di mobilità dei dipendenti di una società. La domanda era stata respinta in primo grado. In appello, la Corte territoriale aveva disposto la trattazione scritta ai sensi della normativa emergenziale Covid-19; il difensore dell'appellante affermava di aver avuto difficoltà nel deposito telematico e, comunque, sosteneva che la causa era stata rinviata a una data diversa da quella effettivamente fissata. All'udienza poi celebrata in presenza, nessuna delle parti compariva e la Corte d'appello dichiarava l'estinzione del giudizio per cancellazione della causa dal ruolo. Il ricorrente per cassazione censurava l'ordinanza di estinzione, richiamando gli artt. 181, 307 e 348 c.p.c. e l'art. 221 del d.l. n. 34 del 2020, sostenendo in sostanza l'illegittimità della dichiarazione di estinzione e della gestione processuale dell'udienza.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso. Ha osservato che l'ordinanza di estinzione è impugnabile in cassazione, ma ha escluso che vi fosse invalidità del provvedimento per difetto di doppia sottoscrizione, poiché la presidente del collegio svolgeva anche funzione di relatrice. Nel merito del motivo processuale ha ritenuto decisivo che la mancata comparizione all'udienza del 9 settembre 2021 fosse imputabile al difensore del ricorrente, il quale aveva ammesso di non avere seguito correttamente il rinvio e di non avere assicurato la presenza all'udienza effettivamente fissata, nonostante fosse stato avvertito del nuovo calendario. Da ciò ha desunto la piena legittimità della declaratoria di estinzione pronunciata dalla Corte d'appello. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è stato evocato come parametro delle censure di legittimità, ma il ricorso è stato ritenuto inammissibile per difetto di fondatezza delle doglianze processuali

  • artt. 181, 307 e 348 c.p.c.

    richiamati dal ricorrente per contestare la declaratoria di estinzione; la Corte ha ritenuto invece legittimo il provvedimento di estinzione per mancata comparizione delle parti

  • art. 221 del d.l. n. 34 del 2020 conv. in l. n. 77 del 2020

    richiamato in relazione alla trattazione scritta disposta nel periodo emergenziale, ma non ritenuto ostativo alla successiva udienza in presenza e alla declaratoria di estinzione

  • art. 309 c.p.c.

    richiamato dalla Corte d'appello quale base normativa per la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio

  • art. 181 c.p.c.

    richiamato dalla Corte d'appello quale base normativa della declaratoria di estinzione per mancata comparizione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di inammissibilità

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il termine di deposito della motivazione dell'ordinanza

  • art. 2697 c.c.

    non è stato espressamente applicato nel decisum, ma compare solo come riferimento generale alle censure processuali; non assume rilievo decisorio nel testo

Massime di principio

  • L'ordinanza di estinzione del giudizio resa dal giudice d'appello ha natura decisoria ed è impugnabile con ricorso per cassazione, ma deve comunque rispettare i requisiti formali compatibili con la struttura del provvedimento.
  • La mancanza di una doppia sottoscrizione non determina l'inesistenza del provvedimento quando presidente e relatore coincidano nella stessa persona fisica e le funzioni siano cumulate legittimamente.
  • La dichiarazione di estinzione per mancata comparizione è legittima quando la mancata presenza alla successiva udienza sia imputabile alla parte o al suo difensore, che, avvertiti del rinvio, avrebbero dovuto attivarsi per presenziare e far valere tempestivamente eventuali richieste di rinvio o rimessione in termini.
  • Non può essere imputato all'ufficio giudiziario il mancato esercizio del potere di impulso processuale quando la parte, pur avendo ricevuto comunicazione del rinvio, non abbia seguito con la dovuta diligenza lo sviluppo del processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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