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Ordinanza

Ordinanza n. 286/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento con cui la Prefettura-U.T.G. di Salerno ha revocato il nulla osta rilasciato al ricorrente (-OMISSIS-);

Giustizia amministrativa202601018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta per lavoro subordinato rilasciato al ricorrente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui la Prefettura di Salerno ha revocato il nulla osta rilasciato ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 286/1998. La revoca era stata preceduta da un preavviso ex art. 10-bis l. 241/1990 e motivata dalla mancata produzione o integrazione completa della documentazione richiesta, tra cui la visura camerale aggiornata, le autocertificazioni della posizione previdenziale e fiscale, l'asseverazione prevista dalla normativa, il DURC aggiornato, la dichiarazione di verifica del Centro per l'impiego, il documento d'identità del datore di lavoro, il certificato di idoneità alloggiativa e la dichiarazione di ospitalità. Il ricorrente aveva integrato tardivamente la documentazione, circa sei mesi dopo il preavviso, ma le carenze erano rimaste. È inoltre emerso che il rapporto di lavoro con il datore originariamente indicato nella richiesta di nulla osta non era mai stato instaurato. In sede cautelare il ricorrente ha contestato i presupposti della revoca, chiedendo la sospensione dell'efficacia dell'atto.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per mancanza del fumus boni iuris richiesto dall'art. 55 c.p.a. Il Collegio ha ritenuto, con la cognizione sommaria propria della fase cautelare, che risultasse effettivamente la carenza della documentazione indicata dalla Prefettura, non integralmente colmata né nel procedimento né nel giudizio. Ha inoltre rilevato che il rapporto di lavoro non era mai stato instaurato con il datore indicato. Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, ha affermato che il permesso di soggiorno per attesa occupazione può essere rilasciato quando un precedente rapporto di lavoro sia stato correttamente instaurato e successivamente cessato per causa non imputabile al lavoratore, non quando il rapporto non sia mai sorto, anche se la mancata instaurazione sia dipesa da ragioni estranee alla volontà dello straniero. Non è stata ravvisata, pertanto, una ragione cautelare per sospendere la revoca. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    Il nulla osta per lavoro subordinato costituisce il titolo in forza del quale il cittadino straniero era giunto sul territorio nazionale.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di revoca ha consentito all'interessato di integrare la documentazione prima dell'adozione del provvedimento definitivo; l'integrazione è stata ritenuta tardiva e comunque incompleta.

  • art. 55 c.p.a.

    La sospensione cautelare è subordinata alla sussistenza dei presupposti cautelari, tra cui un fumus boni iuris sufficiente; nel caso concreto tale presupposto è stato escluso.

  • art. 7 d.lgs. 286/1998

    La dichiarazione di ospitalità rientrava tra i documenti richiesti dalla Prefettura e non prodotti integralmente.

  • art. 44 d.l. 73/2022

    L'asseverazione prevista dalla disposizione era indicata tra i documenti mancanti o incompleti ai fini della verifica del nulla osta.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la persistente carenza di documentazione essenziale richiesta per il nulla osta al lavoro subordinato, nonostante il preavviso di revoca e la possibilità di integrazione, esclude il fumus boni iuris necessario per sospendere la revoca.
  • Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone l'interruzione di un rapporto di lavoro precedentemente e correttamente instaurato, cessato per causa non imputabile al lavoratore; non è sufficiente che il rapporto di lavoro promesso non sia mai sorto, anche se la mancata instaurazione non dipende dalla volontà dello straniero.
  • La tardiva produzione documentale non supera le carenze sostanziali quando, anche dopo l'integrazione e nel giudizio, restino non prodotti documenti necessari alla verifica dei presupposti del nulla osta.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiTutela cautelarePartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoria

Testo integrale

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