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Sentenza

Sentenza n. 1115/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, -della nota prot. n. 202492 del 22.5.2025 con la quale il Dirigente dell'Area IV - Servizio urbanistica, ambiente ed ecologia, edilizia privata, politiche abitative, mobilità sostenibile, SUAP del Comune di Francavilla Fontana ha denegato la PAS presentata per la realizzazione e l'esercizio di un impianto agrivoltaico avanzato di potenza pari a 7,08 MW; -di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale e, in particolare, ove occorra: -della nota prot. n. 22968 del 6.5.2025 con la quale il Dirigente dell'Area tecnica e SUAP del Comune di Francavilla Fontana ha comunicato i motivi ostativi al buon esito della PAS presentata per la realizzazione e l'esercizio di un impianto agrivoltaico avanzato di potenza pari a 7,08 MW.

Giustizia amministrativa202500819

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della PAS per la realizzazione e l'esercizio di un impianto agrivoltaico avanzato di potenza pari a 7,08 MW, nonché il precedente preavviso di rigetto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego comunale deducendo, in primo luogo, la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990 e dei principi di buona fede, correttezza, leale collaborazione, soccorso istruttorio e buon andamento, nonché carenza di istruttoria ed erronea presupposizione. Secondo la società, la mancata produzione, insieme alle osservazioni al preavviso di rigetto, dei documenti attestanti la disponibilità delle aree e la voltura della pratica di connessione alla rete sarebbe dipesa da un errore materiale; il Comune avrebbe quindi dovuto chiedere chiarimenti o consentire l'integrazione documentale. Con il secondo motivo sono state dedotte la violazione dell'art. 20, comma 1-bis, e dell'art. 20, comma 8, lett. c-ter e c-quater, d.lgs. n. 199/2021, dell'art. 6, comma 9-bis, d.lgs. n. 28/2011 e degli artt. 1, comma 3, 15, comma 2, e 17 d.lgs. n. 190/2024, nonché dei principi costituzionali ed eurounitari in materia di promozione delle energie rinnovabili. La ricorrente ha sostenuto che l'art. 20, comma 1-bis, relativo agli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, non fosse applicabile a un impianto agrivoltaico con moduli elevati da terra; che il d.lgs. n. 190/2024 fosse applicabile; che l'area fosse almeno parzialmente idonea ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-ter, e comunque idonea ai sensi della lett. c-quater. La domanda cautelare è stata successivamente rinunciata.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondate le censure relative alle carenze documentali: poiché i documenti sulla disponibilità delle aree e sulla connessione erano nella disponibilità della società e la ricorrente aveva dichiarato di allegarli alle osservazioni al preavviso, il Comune avrebbe dovuto chiedere chiarimenti o attivare un'integrazione documentale, in applicazione dei doveri di correttezza e collaborazione procedimentale. Tale fondatezza non ha però comportato l'annullamento del diniego, essendo risultato autonomamente ostativo il motivo relativo all'inidoneità dell'area. Il Collegio ha affermato che l'agrivoltaico costituisce una species del più ampio genus degli impianti fotovoltaici e che, pertanto, è soggetto all'art. 20, comma 1-bis, d.lgs. n. 199/2021. Ha inoltre ritenuto applicabile, ratione temporis, la disciplina previgente, poiché il procedimento si era concluso prima della scadenza del termine di 180 giorni previsto dall'art. 1, comma 3, d.lgs. n. 190/2024 per l'adeguamento regionale e locale; la ricorrente non aveva dimostrato l'esistenza di disposizioni regionali previgenti incompatibili tali da imporre l'applicazione immediata della nuova disciplina. In ogni caso, il d.lgs. n. 190/2024 avrebbe rinviato, per le aree idonee, all'art. 20 d.lgs. n. 199/2021. L'area non poteva essere considerata idonea ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-ter, poiché l'intervento non ricadeva integralmente entro il raggio di 500 metri dalle zone industriali, artigianali o commerciali; la mera parziale idoneità non era sufficiente a rendere assentibile l'intero impianto tramite PAS. Il giudice non poteva inoltre valutare per la prima volta la possibilità di autorizzare soltanto la parte dell'impianto ricadente nel raggio, ai sensi dell'art. 34, comma 2, c.p.a., trattandosi di potere non ancora esercitato dall'amministrazione. Quanto alla lett. c-quater, pur richiamando l'orientamento secondo cui essa configura un'autonoma e più ampia categoria di aree idonee, il TAR ha rilevato che il Comune non si era ancora pronunciato su tale profilo; anche tale valutazione non poteva quindi essere compiuta per la prima volta in sede giudiziale. Le ulteriori censure sono state ritenute generiche e indimostrate. Il ricorso è stato respinto; spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990

    Impone i doveri di collaborazione e buona fede nei rapporti tra amministrazione e privato; nel caso concreto ha fondato l'obbligo del Comune di chiedere chiarimenti o consentire l'integrazione di documenti necessari, ma la violazione non ha determinato l'annullamento per la presenza di un ulteriore motivo autonomamente ostativo.

  • art. 20, comma 1-bis, d.lgs. n. 199/2021

    È stato ritenuto applicabile anche agli impianti agrivoltaici, considerati una species degli impianti fotovoltaici; la PAS per impianti in area agricola richiede la riconducibilità dell'area alle categorie legalmente idonee.

  • art. 20, comma 8, lett. c-ter, d.lgs. n. 199/2021

    La riconducibilità solo parziale dell'intervento al raggio di 500 metri dalle zone industriali, artigianali o commerciali non rende automaticamente assentibile l'intero impianto mediante PAS.

  • art. 20, comma 8, lett. c-quater, d.lgs. n. 199/2021

    È stata considerata una fattispecie autonoma di individuazione delle aree idonee, ma la sua applicazione concreta richiede una previa valutazione amministrativa, che il giudice non può sostituire con una propria decisione originaria.

  • art. 1, comma 3, d.lgs. n. 190/2024

    Le regioni e gli enti locali si adeguano ai principi di cui al presente decreto entro il termine di centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Nelle more dell'adeguamento di cui al primo periodo, si applica la disciplina previgente. In caso di mancato rispetto del termine di cui al primo periodo, si applica il presente decreto.

    Prima della scadenza del termine di adeguamento, si applica la disciplina previgente; nel caso esaminato il procedimento si era concluso entro tale periodo e non è stata provata l'esistenza di disposizioni regionali incompatibili che imponessero l'applicazione immediata del decreto.

  • art. 17 d.lgs. n. 190/2024

    Il presente decreto entra in vigore il 30 dicembre 2024.

    La data di entrata in vigore determina il dies a quo del termine di 180 giorni previsto per l'adeguamento regionale e locale.

  • Allegato B, Sezione I, lett. b), n. 1, d.lgs. n. 190/2024

    Sono soggetti al regime di PAS gli interventi relativi a ... impianti solari fotovoltaici ... di potenza inferiore a 10 MW nelle aree classificate idonee ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20.

    Anche la nuova disciplina collega il regime PAS per gli impianti fotovoltaici sotto i 10 MW alla localizzazione in aree idonee ai sensi dell'art. 20 d.lgs. n. 199/2021.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    Vieta al giudice amministrativo di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati; impedisce quindi di valutare per la prima volta la parziale autorizzabilità dell'impianto o l'idoneità dell'area ai sensi della lett. c-quater in assenza di una previa determinazione comunale.

Massime di principio

  • L'impianto agrivoltaico costituisce una species del più ampio genus degli impianti fotovoltaici; pertanto, in assenza di una disciplina speciale incompatibile, le disposizioni riferite agli impianti fotovoltaici possono trovare applicazione anche agli impianti agrivoltaici.
  • Quando il privato, riscontrando un preavviso di rigetto, dichiara di allegare documenti necessari che risultano nella sua disponibilità, l'amministrazione deve, in applicazione dei doveri di buona fede, correttezza e collaborazione procedimentale, chiedere chiarimenti o consentire la regolarizzazione della documentazione mancante.
  • La fondatezza di una censura procedimentale relativa alla mancata integrazione documentale non conduce all'annullamento del provvedimento quando quest'ultimo sia sorretto da un'ulteriore ragione autonomamente ostativa, non superata dalle altre censure.
  • Ai sensi dell'art. 1, comma 3, d.lgs. n. 190/2024, prima della scadenza del termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto si applica la disciplina previgente, salvo che sia dimostrata l'esistenza di una normativa regionale previgente incompatibile con la disciplina statale tale da imporre l'applicazione della novella.
  • La parziale ricaduta di un impianto entro una fascia territoriale qualificata come area idonea non rende automaticamente assentibile mediante PAS l'intero intervento; l'amministrazione deve valutare se e in quale misura l'opera possa essere autorizzata, senza che il giudice possa sostituirsi ad essa nell'esercizio di tale potere non ancora esercitato.
  • Il giudice amministrativo non può pronunciarsi per la prima volta sull'idoneità di un'area ai sensi di una specifica previsione normativa quando l'amministrazione non abbia ancora espresso alcuna valutazione sul punto, in applicazione del divieto posto dall'art. 34, comma 2, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliTitoli abilitativi ediliziPartecipazione al procedimento
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiBuona fede e correttezza della PADifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del poterePrincipio di legalità e tipicità

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