Sentenza del 08/06/2015 n. 3209 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Cartella di pagamento - Irpef Irap Iva - Dichiarazione integrativa presentata in ritardo - Appello rigettato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'appello è stato rigettato. È stato affermato che la dichiarazione integrativa destinata a correggere errori della dichiarazione originaria deve essere presentata entro i termini previsti dall'articolo 2, comma 8-bis, del d.P.R. 322/1998 e non può essere utilizzata tardivamente dopo la ricezione dell'avviso bonario per contestare o ridurre gli importi già richiesti. La pretesa tributaria e la conseguente riscossione sono quindi rimaste ferme.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente sosteneva di poter correggere gli errori contenuti nella dichiarazione dei redditi mediante una dichiarazione integrativa, con conseguente riduzione o eliminazione degli importi richiesti per IRPEF, IRAP e IVA. Tuttavia, la dichiarazione integrativa è stata presentata tardivamente, dopo la ricezione dell'avviso bonario con cui l'Amministrazione lo aveva invitato a versare gli importi risultanti dalla dichiarazione originaria.
Norme richiamate
Articolo 2, comma 8-bis, d.P.R. 322/1998
La norma disciplina i termini e le condizioni per presentare una dichiarazione integrativa volta a correggere errori od omissioni della dichiarazione dei redditi. Nel caso esaminato, la dichiarazione integrativa tardiva, presentata dopo l'avviso bonario, non è stata ritenuta idonea a neutralizzare la pretesa tributaria.
Massime di principio
- Gli errori dichiarativi devono essere corretti tempestivamente mediante dichiarazione integrativa, rispettando i termini previsti dalla normativa applicabile.
- La presentazione di una dichiarazione integrativa dopo la ricezione di un avviso bonario non consente automaticamente di eliminare o ridurre gli importi già risultanti dalla dichiarazione originaria.
- L'avviso bonario segnala una pretesa fondata sui dati dichiarati; il contribuente deve quindi attivarsi prima della sua ricezione o contestarla con gli strumenti e nei termini previsti, senza fare affidamento su una correzione tardiva.
- La possibilità di correggere una dichiarazione non è illimitata: il rispetto dei termini e delle modalità formali può essere decisivo per ottenere il riconoscimento dell'errore.
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