Cassazione Civile, Sentenza n. 10119/2020 del 28/05/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Per l’anno d’imposta 2004, l’Agenzia delle Entrate, previo contraddittorio, notificava alla contribuente un avviso di accertamento relativo all’attività di vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione, autolavaggio e vendita di accessori auto. A fronte di ricavi indicati in 490.029 euro e di un reddito dichiarato di 9.267 euro, l’Ufficio rideterminava il reddito in 90.622 euro, applicando le conseguenti maggiori imposte IRPEF, IRAP e IVA. La Commissione tributaria provinciale di Genova rigettava il ricorso contro l’avviso; la Commissione tributaria regionale della Liguria rigettava l’appello, escludendo la nullità dell’accertamento e confermando nel merito la decisione di primo grado. La contribuente proponeva ricorso per cassazione articolato in dieci motivi, in un ricorso di 379 pagine. La Corte ha rilevato che la forma prolissa e la sovrapposizione di censure, valutazioni di merito, ripetizioni e trascrizioni compromettevano in larga parte i requisiti di chiarezza e sommaria esposizione dei fatti richiesti dall’art. 366 c.p.c.; tuttavia, ha esaminato il primo motivo, con cui era denunciata, ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per vizio della motivazione. La censura è stata ricostruita come denuncia di motivazione apparente: la decisione regionale avrebbe confermato quella di primo grado con formule generiche e astratte, senza esaminare le concrete censure formulate nell’atto di appello.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ravvisando la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente: benché graficamente presente, la motivazione non rendeva percepibili le ragioni della decisione, poiché si limitava ad affermazioni generiche e astratte senza confrontarsi con le specifiche censure d’appello. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti e non decisi. La sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria è stata cassata con rinvio alla stessa Commissione, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 366, nn. 3 e 6, c.p.c.
i requisiti del ricorso previsti dall’art. 366 c.p.c., nn. 3) e 6), che richiedono la chiarezza dei motivi per il quale viene chiesto l’intervento nomofilattico del giudice di legittimità, e la “sommarietà” della esposizione dei fatti di causa, elementi funzionali a rendere immediatamente percepibile quale sia la questione di diritto per la quale è richiesto il vaglio di legittimità della Corte di cassazione.
Il ricorso per cassazione deve esporre i fatti in modo sommario e articolare motivi chiari, così da rendere immediatamente percepibile la questione di diritto sottoposta alla Corte. La commistione prolissa di censure eterogenee, valutazioni di merito, ripetizioni e trascrizioni può compromettere tali requisiti.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, essa non renda percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.
La motivazione meramente apparente integra un error in procedendo e determina la nullità della sentenza quando le argomentazioni, pur formalmente presenti, non consentono di comprendere il percorso logico seguito dal giudice.
Massime di principio
- È affetta da nullità per motivazione apparente la sentenza la cui motivazione, pur graficamente esistente, non consenta di percepire il fondamento della decisione e il ragionamento seguito dal giudice; non è possibile demandare all’interprete di colmare tale carenza mediante congetture.
- La motivazione che conferma la decisione di primo grado con affermazioni generiche e astratte, senza esaminare le concrete censure formulate nell’atto di appello, non rende percepibili le ragioni della decisione ed è meramente apparente.
- Il ricorso per cassazione deve esporre i fatti in modo sommario e formulare motivi chiari, rendendo immediatamente riconoscibile la questione di diritto sottoposta al giudice di legittimità; prolissità, ripetizioni e sovrapposizione di censure eterogenee possono compromettere i requisiti di ammissibilità previsti dall’art. 366 c.p.c.
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