Sentenza del 22/05/2023 n. 13936 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che sussista un rapporto di sinallagmaticità tra il trasferimento del diritto d'uso delle infrastrutture e i versamenti corrispondenti ai mutui residui, configurando quindi una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale di secondo grado del Lazio per ulteriore esame.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Si discuteva se i pagamenti effettuati dal gestore (Aqualatina) a fronte delle rate residue di mutui gravanti sulle infrastrutture idriche, in cambio del diritto d'uso degli impianti stabilito nella Convenzione, costituissero un corrispettivo soggetto a IVA oppure una mera cessione di denaro/accollamento interno fuori campo IVA. Il Comune sosteneva la natura gratuita della concessione secondo il d.lgs. 152/2006 art.153 e quindi l'irrilevanza ai fini IVA; l'Agenzia riteneva che la Convenzione prevedesse un corrispettivo commisurato al debito residuo (piani di rimborso pluriennali) e che quindi sussistesse una prestazione di servizi imponibile.
Norme richiamate
Legge n.36/1994, art.12 (Legge Galli)
Le opere, gli impianti e le canalizzazioni ... sono affidati in concessione al soggetto gestore ... il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione
La Corte osserva che la L.36/1994 non imponeva la gratuità dell'uso e rimetteva all'autonomia delle parti («salvo diverse disposizioni della convenzione»), perciò la Convenzione può introdurre un corrispettivo e porre oneri in capo al gestore.
D.Lgs. n.152/2006, art.153
le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali... sono affidate in concessione d'uso gratuito, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato...
La Corte rileva l'esistenza della disposizione ma ritiene che, rispetto alla Convenzione stipulata sulla base della L.36/1994, il dato contrattuale concreto e la normativa di riferimento (Legge Galli) rimangono rilevanti; inoltre la norma nazionale non può derogare alla disciplina IVA unionale.
D.P.R. n.633/1972, artt.3,4,13
Richiamati come quadro normativo interno sull'IVA: definizioni di prestazione di servizi e regole di assoggettamento. La Corte conferma che l'operazione in esame rientra nelle prestazioni imponibili.
Direttiva CE 77/388 (art.4 n.5) / Direttiva 2006/112/CE (art.13 n.1 e art.9)
Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi ... Tuttavia ... sono considerati soggetti passivi per le attività elencate nell'allegato I quando esse non sono trascurabili. (attività di erogazione di acqua)
La Corte richiama la presunzione di commerciabilità delle attività di erogazione dell'acqua: tali attività sono rilevanti ai fini IVA e la qualifica formale dell'ente (pubblica autorità) non esclude l'assoggettamento se l'attività è economica e non svolta in veste autoritativa.
D.Lgs. n.267/2000 (TUEL), art.115, comma 6
Richiamata dal Comune come argomento di esenzione: la Corte esclude che disposizioni di diritto amministrativo locale possano prevalere sulla disciplina IVA di matrice unionale.
Massime di principio
- Se in un contratto tra ente locale e gestore del servizio idrico il diritto d'uso delle infrastrutture è ceduto in cambio di pagamenti commisurati al debito residuo e regolati con piani di rimborso periodici, tali pagamenti vanno considerati corrispettivo e sono imponibili ai fini IVA.
- La qualificazione formale (es. 'accollamento interno' o etichetta di 'rimborso mutui') non determina automaticamente l'esclusione dall'IVA: va esaminata l'effettività economica e il nesso sinallagmatico tra prestazione e pagamento.
- Le attività di erogazione, gestione e distribuzione dell'acqua costituiscono attività economiche soggette a IVA secondo la disciplina comunitaria; pertanto l'uso oneroso di infrastrutture indispensabili a tali attività è normalmente imponibile.
- Convenzioni e patti privatistici stipulati tra ente locale e gestore possono incidere sulla qualificazione dell'operazione, ma non possono derogare alla disciplina IVA comunitaria; le disposizioni amministrative locali non prevalgono sulla normativa IVA europea.
- Per valutare la rilevanza IVA occorre verificare se i pagamenti sono trattati come costi deducibili/compresi nella tariffa dal gestore e se esiste una continuità di versamenti che configura lo sfruttamento stabile del bene.
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